Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12105.
È illegittima l’ordinanza di liquidazione dei compensi del legale per l’attività svolta che non tenga conto dei preventivi sottoscritti dal cliente
È illegittima l’ordinanza di liquidazione dei compensi del legale per l’attività svolta che non tenga conto dei preventivi sottoscritti dal cliente in favore del proprio assistito, ma riduca arbitrariamente le somme ritenendole, senza motivazione, congrue.
Ordinanza|| n. 12105. È illegittima l’ordinanza di liquidazione dei compensi del legale per l’attività svolta che non tenga conto dei preventivi sottoscritti dal cliente
Data udienza 30 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – ONORARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13838-2022 R.G., proposto d
(OMISSIS), difesa in proprio ai sensi dell’articolo 86 c.p.c., con domicilio in (OMISSIS).
-RICORRENTE-
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), domiciliata in (OMISSIS).
-CONTRORICORRENTE-
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sondrio, pubblicata in data 13.4.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.3.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Pronunciando sulla domanda di pagamento dei compensi professionali per l’assistenza in un procedimento di mediazione familiare e per la difesa in un successivo giudizio civile, proposta dall’avv. (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), il Tribunale di Sondrio ha ritenuto congruo l’importo gia’ corrisposto dalla resistente, pari ad Euro 9.994,43, osservando che per la fase stragiudiziale il compenso di Euro 1268,80 appare satisfattivo”, e che “non si ravvisano motivi per reputare inadeguato il compenso di Euro 2.626,42 versato per la fase giudiziale, in relazione alla quale lo stesso Tribunale aveva liquidato Euro 2.225,00”.
La cassazione dell’ordinanza e’ chiesta dall’avv. (OMISSIS) con ricorso in tre motivi.
(OMISSIS) resiste con controricorso.
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli articoli 115 e 166 c.p.c., per non aver il Tribunale dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto congruo il compenso e privi di valenza probatoria i preventivi accettati e sottoscritti dalla parte, avendo immotivatamente riconosciuto un importo notevolmente inferiore a quello concordato dalle parti.
Il secondo motivo denuncia l’illogicita’ della motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la pronuncia omesso di valutare la complessita’ della attivita’ difensiva, le questioni esaminate anche in sede di mediazione familiare, la conflittualita’ delle parti e la gravosita’ dell’impegno profuso.
Il terzo motivo denuncia l’omessa motivazione su aspetti decisivi della decisione, sostenendo che dall’esame della pronuncia non e’ dato comprendere quali valutazioni abbia operato il Tribunale per respingere le richieste dalla ricorrente.
I tre motivi sono fondati.
La ricorrente aveva chiesto la liquidazione del compenso sulla scorta di taluni preventivi sottoscritti dalla cliente, ritenendo provato un accordo sulle spettanze professionali sia per la fase stragiudiziale, che per quella giudiziale, per importi significativamente superiori a quelli liquidati dal giudice.
La pronuncia si e’ limitata a ritenere congrue le somme versate, senza in alcun modo dar conto delle soluzioni accolte e delle ragioni per cui ha ritenuto di disattendere le deduzioni difensive della ricorrente gia’ con riferimento all’attivita’ stragiudiziale.
Analogamente, per l’attivita’ giudiziale, ha riconosciuto un importo pari alle spese processuali liquidate dal giudice, senza stabilire se il preventivo avesse o meno il valore di un patto sul compenso tale da precludere l’applicazione di ogni altro criterio (articolo 2333, comma 1, c.c.; Cass. 21235/2009; Cass. 17222/2011; Cass. 1900/2017; Cass. 14293/2018).
Nessuna indicazione e’ dato trarre dalla sentenza neppure riguardo al diverso criterio effettivamente impiegato per la liquidazione adottato: la dichiarata congruita’ dei compensi appare priva di reali giustificazioni, sorretta da una motivazione meramente apparente (Cass. s.u. 8053/2014).
Sono quindi accolti i tre motivi di ricorso; l’ordinanza e’ cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Sondrio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie i tre motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Sondrio, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.
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