È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria anche se il relativo prezzo sia stato destinato in parte al pagamento di debiti scaduti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 15714.

È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria anche se il relativo prezzo sia stato destinato in parte al pagamento di debiti scaduti

È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell’articolo 2901 del codice civile, l’alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza di per sé sola escludere la sussistenza dell’evento di danno, dovendosi comunque vagliare da parte del giudice di merito l’eventuale (in)sufficienza del residuo patrimonio del debitore a garantire le ragioni creditorie.

Ordinanza|| n. 15714. È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria anche se il relativo prezzo sia stato destinato in parte al pagamento di debiti scaduti

Data udienza  20 aprile 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Tutela dei creditori – Revocatoria – Crediti bancari – Cessione in blocco – Titolarità del credito – Dimostrazione – Produzione dell’avviso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale – Sufficienza

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