Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 3 settembre 2018, n. 39413.
La massima estrapolata:
È applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto anche per i plurimi omessi versamenti contributivi se di poco superiori alla soglia prevista: la consumazione del reato è infatti collegata al debito complessivo annuo e non alle singole condotte mensili.
Sentenza 3 settembre 2018, n. 39413.
Data udienza 30 maggio 2018.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. DI STASI Antonello – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/7/2017 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/7/2017, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 16/9/2016 dal Tribunale di Monza, riduceva la pena inflitta a (OMISSIS) ad un mese di reclusione e 200,00 Euro di multa; allo stesso era contestato il delitto di cui al Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, comma 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, per aver omesso – nella qualita’ di legale rappresentante della impresa ” (OMISSIS)” – di versare all’INPS le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti in varie mensilita’ del 2010 (quanto all’annualita’ successiva, era stato assolto in primo grado per mancato raggiungimento della soglia di punibilita’).
2. Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unico motivo – l’inosservanza e/o erronea applicazione dell’articolo 131-bis c.p.. La causa di non punibilita’ di cui alla norma sarebbe stata esclusa pur ricorrendone tutti i presupposti, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte; in particolare, il debito tributario ammonterebbe a soli 11.108,00 Euro (a fronte di 42.035,00 Euro da versare per l’anno 2010), quindi di soli mille Euro superiore alla soglia di punibilita’, ed avrebbe ad oggetto mensilita’ discontinue, si’ da non potersi ravvisare il presupposto negativo dell’abitualita’ a delinquere.
Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
L’articolo 131-bis c.p. stabilisce che “nei reati per i quali e’ prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita’ e’ esclusa quando, per le modalita’ della condotta e per l’esiguita’ del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, comma 1, l’offesa e’ di particolare tenuita’ e il comportamento risulta non abituale”; ai sensi del comma 2, poi, “l’offesa non puo’ essere ritenuta di particolare tenuita’, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta’, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’eta’ della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”. A mente del comma 3, invece, “il comportamento e’ abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu’ reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita’, nonche’ nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.
4. Tanto premesso, la Corte di appello ha negato al ricorrente questa causa di non punibilita’ sul presupposto che “trattasi di reato caratterizzato da plurime condotte (i singoli omessi versamenti mensili), sicche’ sussiste la preclusione di cui all’articolo 131 bis, comma 3 attinente ai reati aventi ad oggetto condotte plurime e reiterate”.
Orbene, tale assunto non puo’ essere condiviso nella sua assolutezza.
5. La lettera della norma, infatti, nel collegare l’abitualita’ del comportamento alla pluralita’ o reiterazione di condotte, si riferisce, all’evidenza, soltanto a quelle che gia’ di per se’ costituiscono reato, anche isolatamente valutate, si’ da evidenziare – volta per volta – una nuova e ripetuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale. Con riguardo alla fattispecie in oggetto, invece, ben e’ possibile che le diverse mensilita’ richiamate in sentenza consentano – tutte sommate, e soltanto in tal modo – di integrare il reato in rubrica, che tuttavia e’ unico, e si consuma soltanto nel momento in cui e’ raggiunta la soglia di punibilita’ di 10.000 Euro annui (soglia introdotta dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, articolo 3, comma 6). Al riguardo, infatti, questa Corte ha sottolineato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si configura oggi come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilita’, ovvero, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo (Sez. 3, n. 649 del 20/10/2016, Messina, Rv. 268813; Sez. 3, n. 37232 dell’11/5/2016, Lanzoni, Rv. 268308).
6. A quanto precede, peraltro, deve poi aggiungersi che la causa di non punibilita’ della “particolare tenuita’ del fatto” e’ di certo applicabile ai reati di omissione di versamenti contributivi, per i quali il legislatore abbia fissato una soglia di punibilita’, solo se gli importi omessi superano di poco l’ammontare di tale soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensivita’ che integra il reato e’ gia’ stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (in tal senso, Sez. 3, n. 3292 del 3/10/2017, Spera, non massimata; in termini analoghi, seppure con riferimento agli omessi versamenti tributari, Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, Reggiani Viani, Rv. 266570). Quel che, peraltro, costituisce l’applicazione di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 13681 del 25/2/2016, imp. Tushaj, che ha affermato che la causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto, in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – ad ogni fattispecie criminosa, non e’ in astratto incompatibile, con la presenza di soglie di punibilita’ all’interno della fattispecie tipica, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi e’ una fattispecie che integra un illecito amministrativo (principio affermato in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, cfr. Rv. 266589).
7. Alla luce dei principi di diritto appena indicati, deve esser quindi defisurata serata la motivazione della sentenza impugnata, che ha ancorato il diniego della causa di non punibilita’ alla mera pluralita’ delle mensilita’ interessate, senza alcuna verifica del momento in cui si e’ verificato il superamento della soglia di punibilita’ e, soprattutto, dell’effettiva entita’ dello stesso.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza con rinvio, limitatamente alla applicabilita’ dell’istituto di cui all’articolo 131-bis c.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilita’ dell’articolo 131-bis c.p. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame.
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