Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Sentenza 13 ottobre 2020, n. 22018.
E’ annullata automaticamente la cartella di pagamento i cui singoli carichi fiscali siano di importo non superiore ad € 1.000,00. Di conseguenza, anche se l’importo complessivo portato dalla cartella risulti superiore a tale limite, l’annullamento sarà automatico a condizione che il singolo carico non superi la soglia prevista
Sentenza 13 ottobre 2020, n. 22018
Data udienza 7 febbraio 2020
Tag/parola chiave: CONDONO FISCALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18113-2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), domiciliata in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), domiciliata in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 666/47/16 della CTR di Napoli, depositata il 27/1/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2020 dal relatore DARIO CAVALLARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Giacalone Giovanni, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per parte ricorrente, la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Carmela Gallo ha proposto ricorso contro l’ipoteca iscritta
dall’Agente della riscossione nonche’ avverso le sottostanti cartelle d pagamento.
La CTP di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 30389/14/2014, ha accolto il ricorso.
L’Agente della riscossione ha proposto appello.
La CTR di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 666/47/2016, ha respinto il gravame.
L’Agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
1. Preliminarmente si osserva che, in pendenza di giudizio, e’ stato emanato il Decreto Legge n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla L. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l’importo di Euro 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.
La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perche’ l’annullamento e’ automatico.
In particolare, il citato D.L., articolo 4, comma 1, ha stabilito che: “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche’ riferiti alle cartelle per le quali e’ gia’ intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento e’ effettuato alla data del 31 dicembre 2018 pei- consentire il regOlare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…”. Il Decreto Legge n. 34 del 2019, articolo 16-quater, conv. con modif. in L. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che “Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi gia’ nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione”.
Per quanto riguarda l’ambito operativo, il successivo comma 4 del medesimo articolo ha espressamente escluso l’annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA all’importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna.
Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio:
1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni.
Non si tiene con o’, “nvece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione.
Tale limite e’ riferito al “singolo carico affidato”, sicche’ nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a Euro 1000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille Euro.
Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioe’ l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi a’ccessori. Ne discende che oggetto del condono e’ il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella.
Ovviamente l’importo del debito residuo di Euro 1000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018).
2. Pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui:
a) il carico risulta affidato dall’ente impositore all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010;
b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di Euro 1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi).
3. Alcune delle pretese tributarie oggetto del presente giudizio rientrano, come si evince dalla lettura del controricorso, per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell’ambito operativo della disposizione sopra riportata.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese correlate alle cartelle che riguardano i debiti del contribuente annullati ex lege.
Si tratta in particolare delle seguenti cartelle:
– n. (OMISSIS), dall’importo di Euro 376,93;
– n. (OMISSIS), dall’importo di Euro 294,73;
– n. (OMISSIS), dall’importo di Euro 37,72.
Il giudizio prosegue, invece, con riferimento ai tributi oggetto delle residue cartelle oggetto del contendere.
4. Deve essere respinta, quindi, l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso avanzata dalla controridorrente.
Infatti, la procura agli atti e’ da considerare speciale in ragione dell’espressa menzione nella stessa della sentenza oggetto di impugnazione nella presente sede e del fatto che il conferimento e’ avvenuto con riguardo a “giudizio dinanzi a Corte di cassazione”
Piu’ in generale, in relazione anche alla mancata indicazione della data della sottoscrizione, si rileva che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione e’ per sua natura speciale, senza che occorra per la sua validita’ alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge. Infatti, la specialita’ del mandato e’ con certezza deducibile quando dal relativo testo sia dato evincere una positiva volonta’ del conferente di adire il giudice di legittimita’ (Cass., Sez. 3, n. 8060 del 31 marzo 2007).
5. Con il primo motivo la societa’ ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, perche’ la CTR di Napoli non avrebbe considerato che alcune delle cartelle in esame concernevano ruoli esattoriali di natura non tributaria.
La doglianza e’ infondata.
Infatti, dalla lettura della sentenza della CTR di Napoli si evince che il giudizio ha avuto ad oggetto l’avviso di iscrizione ipotecaria TARSU/TIA 2003 e che, quindi, le cartelle esattoriali relative ai contributi previdenziali menzionate da parte ricorrente non sono state impugnate davanti al giudice tributario.
6. Per ragione logiche il terzo ed il quarto motivo devono essere scrutinati prima del secondo.
Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione, concernono la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, in quanto la CTR di Napoli avrebbe errato nell’affermare che non potevano essere prodotti in appello per la prima volta l’estratto del ruolo e la relata di notifica delle cartelle di pagamento.
Le doglianze sono fondate.
Nel processo tributario, le parti possono presentare in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purche’ cio’ avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 32 (Cass., Sez. 5, n. 17164 del 28 giugno 2018). Pertanto, il semplice deposito in appello di documenti di per se’ non puo’ escluderne la valenza probatoria, ove non ricorra la circostanza summenzionata, la quale deve essere oggetto di specifica verifica.
Questa interpretazione si spiega con la natura peculiare del processo tributario, il quale mira a conciliare l’esigenza della celerita’ dell’accertamento con quella della sua completezza.
D’altronde, viene in rilievo nella presente materia un giudizio di carattere essenzialmente documentale, con la conseguenza che il deposito di ulteriori scritti all’inizio dell’appello non allunga significativamente l’istruttoria.
La CTR Napoli ha, quindi, errato nel discostarsi da quella che, anche all’epoca della sua decisione, era l’interpretazione dominante della Suprema Corte.
7. Il secondo motivo, con il quale e’ dedotta la violazione dell’articolo 112 c.p.c. perche’ la CTR di Napoli non avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile per indeterminatezza ed indeterminabilita’ del dies a quo dal quale fare decorrere il termine previsto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, non deve essere scrutinato, dovendosi ritenere il suo esame “non necessario alla luce dell’accoglimento del terzo e del quarto motivo.
8. Pertanto, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle pretese tributarie oggetto delle cartelle di pagamento n. (OMISSIS), dall’importo di Euro 376,93, n. (OMISSIS), dall’importo di Euro 294,73, e n. (OMISSIS), dall’importo di Euro 37,72.
Con riferimento alle ulteriori cartelle oggetto della controversia, accoglie il III ed il IV motivo del ricorso, respinto il I ed assorbito il II e, di conseguenza, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, affinche’ decida la causa nel merito pure in ordine alle spese di lite di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara cessata la materia del contendere quanto alle pretese tributarie correlate alle cartelle di pagamento di cui in motivazione;
– accoglie il ricorso in relazione alle altre cartelle oggetto di causa in ordine al III ed al IV motivo, respinto il I ed assorbito il II;
– cassa con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, perche’ decida la causa nel merito e sulle spese di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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