E’ ammissibile l’appello in caso di specifica e chiara indicazione delle parti contestate della motivazione della decisione di primo grado

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 28 agosto 2018, n. 21272.

La massima estrapolata:

E’ ammissibile l’appello in caso di specifica e chiara indicazione delle parti contestate della motivazione della decisione di primo grado, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, delle circostanze rilevanti da cui secondo l’appellante deriva la violazione di legge dedotta con riferimento al capi della sentenza di primo grado Impugnati

Ordinanza 28 agosto 2018, n. 21272

Data udienza 8 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS) (p.e.c. (OMISSIS); fax (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS) ( (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) ( (OMISSIS)) per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3991/2015 della Corte di appello di Napoli emessa il 2 ottobre 2015 e depositata il 14 ottobre 2015 R.G. n. 2752/2015;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
1. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato la separazione dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) con addebito alla (OMISSIS), per abbandono, insieme ai due figli, della casa familiare e ha imposto, a carico del sig. (OMISSIS) un assegno per il mantenimento dei figli pari a 1.000 Euro mensili. La Corte di appello, confermando nel resto la decisione di primo grado ha elevato la misura di tale assegno sino a 2.500 Euro mensili.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi di impugnazione: a) omessa pronuncia su una eccezione determinante ai fini della decisione. Violazione dell’articolo 112 c.p.c., alla luce dell’articolo 360 c.p.c., n. 4; b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’articolo 342 c.p.c.; c) violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; d) violazione e falsa applicazione dell’articolo 2932 c.c., in combinato disposto con l’articolo 155 c.c., prima della riforma di cui al Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, articolo 5, e altrimenti in combinato disposto con l’articolo 377 ter c.c., e violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., e in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
3. Si difende con controricorso (OMISSIS).
Ritenuto che:
4. Con i primi tre motivi il ricorrente lamenta che la Corte di appello non ha pronunciato o comunque non ha di fatto esaminato e, in ogni caso) ha erroneamente deciso sulla sua eccezione di inammissibilita’ dell’appello ex articolo 342 c.p.c..
5. I motivi sono infondati. La Corte di appello ha esplicitamente respinto l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello sollevata dall’appellato e ha motivato tale rigetto in relazione alla specifica e chiara indicazione delle parti contestate della motivazione della decisione di primo grado e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto nonche’ in relazione alle circostanze rilevanti da cui secondo l’appellante deriva la violazione di legge dedotta con riferimento ai capi della sentenza di primo grado impugnati. Dalla stessa lettura delle conclusioni dell’atto di appello, riportate nella parte espositiva della motivazione, risulta la correttezza di tale valutazione perche’ emerge chiaramente che la (OMISSIS) ha impugnato la sentenza di primo grado ritenendola non conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali in materia di determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli e sotto il profilo fattuale ha messo in rilievo che ella ha perso la unica fonte di reddito che derivava dall’attivita’ svolta, “in nero”, in favore del marito, che e’ attualmente costretta a vivere nella angusta abitazione della madre insieme ai figli e che questi ultimi hanno la legittima aspirazione di conservare, almeno tendenzialmente, il tenore di vita goduto prima della separazione, quanto meno potendo disporre di una abitazione adeguata in cui risiedere insieme alla madre e per la quale si rende necessario il pagamento di un canone di locazione indicativamente quantificato in 1.500 Euro mensili. Va pertanto escluso che la Corte di appello abbia omesso l’esame di fatti decisivi, peraltro non indicati dal ricorrente, ovvero che abbia reso una motivazione apparente o violato o falsamente applicato le disposizioni degli articoli 112 e 342 c.p.c..
6. Con il quarto motivo (OMISSIS) deduce violazione di legge quanto alla decisione di elevare l’ammontare dell’assegno perche’ in violazione delle norme sull’assegno di mantenimento dei figli e sulla prova. Rileva in particolare di aver costituito una nuova famiglia e di essere padre di due figli avuti dalla sua attuale partner. Contesta le argomentazioni della Corte di appello sulla disponibilita’ di una florida situazione economica e patrimoniale, che secondo la Corte territoriale sarebbe stata parzialmente occultata dall’odierno ricorrente, che non ha prodotto le ultime dichiarazioni dei redditi e ha dimostrato di sottostimare i redditi dell’azienda familiare, nonche’ sulla insufficienza dell’assegno di mantenimento dei figli cosi’ come determinato in primo grado.
7. Il motivo e’ inammissibile perche’, nonostante sia formulato con la prospettazione di violazioni e false applicazioni di norme di legge, che sono rimaste del tutto generiche e non motivate, consiste in realta’ in una contestazione delle valutazioni di merito compiute dalla Corte di appello secondo un iter motivazionale coerente e basato sulla ricostruzione del tenore di vita dei figli precedentemente alla separazione e sulla ricostruzione delle disponibilita’ economiche dei coniugi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 4.100, di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ e gli altri elementi identificativi delle parti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.

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