Domanda nuova in appello al fine di escludere il “prospicere e l’inspicere in alienum”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 25680.

Domanda nuova in appello al fine di escludere il “prospicere e l’inspicere in alienum”

Non costituisce domanda nuova della parte condannata in primo grado alla demolizione del balcone realizzato in violazione dell’art. 905 c.c., quella formulata in appello con la quale, al fine di rispettare tale disposizione, si richieda di adottare accorgimenti che escludano il “prospicere e l’inspicere in alienum” (cioè, l’affacciarsi e il guardare sul fondo altrui) senza imporre demolizioni, in quanto si tratta di una mera richiesta a scopo difensivo, diretta a limitare l’entità della soccombenza e che, costituente applicazione del principio di proporzionalità al contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale, ben essere accolta nel caso in cui essa non risulti frustrare l’integrale protezione dell’interesse meritevole sotteso alla domanda dell’attore.

Ordinanza|| n. 25680. Domanda nuova in appello al fine di escludere il “prospicere e l’inspicere in alienum”

Data udienza 22 giugno 2023

Integrale

Tag/parola chiave: EDILIZIA ED URBANISTICA – DISTANZE LEGALI

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