Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 marzo 2022| n. 8432.
Domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi e quella per la riduzione del prezzo.
In materia di appalto, atteso che il committente può chiedere in via alternativa, ex art. 1668 c.c., l’eliminazione delle difformità o dei vizi dell’opera a spese dell’appaltatore o la riduzione del prezzo, la quale postula la verifica che l’opera eseguita abbia un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se realizzata a regola d’arte, la domanda di riduzione del prezzo deve ritenersi ricompresa nella domanda di reintegra in forma specifica, sicchè il rigetto della seconda comporta l’inequivoco rigetto anche della prima, ancorchè dichiaratamente proposta in via subordinata; ne consegue che non sussiste il vizio di omessa pronuncia qualora il giudice, rigettata la domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi, per intervenuta prescrizione, abbia evitato di pronunciarsi sulla domanda di riduzione del prezzo.
Ordinanza|15 marzo 2022| n. 8432. Domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi e quella per la riduzione del prezzo
Data udienza 1 luglio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Appalto – Infiltrazioni – Imputabilità all’opera del venditore costruttore – Eliminazione gravi difetti o riduzione del prezzo – Art. 1669 c.c. – Prescrizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. CASADONTE Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11644-2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 1985/2019 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositata il 29/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1/7/2021 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA
La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il tribunale aveva rigettato la domanda con la quale (OMISSIS), dopo aver premesso di aver acquistato dal convenuto (OMISSIS) un immobile adibito a sua abitazione e di aver accertato la presenza di infiltrazioni imputabili all’opera del venditore costruttore, aveva chiesto la condanna di quest’ultimo alla eliminazione di tali gravi difetti o alla riduzione del prezzo fino alla concorrenza della somma necessaria alla loro eliminazione.
La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che l’azione proposta dall’attore avesse ad oggetto la condanna del convenuto costruttore al risarcimento dei danni per vizi dell’immobile acquistato dallo stesso e riconducibili a difetti di costruzione, ha ritenuto: – innanzitutto, che l’azione proposta dovesse essere ricondotta a quella prevista e disciplinata dall’articolo 1669 c.c., non essendo posto in alcun dubbio che il convenuto avesse la qualifica di costruttore-venditore e che i difetti lamentati poteva ricondursi al paradigma di cui a tale norma; – in secondo luogo, che, qualificata la domanda come azione proposta ai sensi dell’articolo 1669 c.c., esaminata dal primo giudice, non puo’ essere presa in esame la domanda, proposta in via subordinata, di riduzione del prezzo nella misura necessaria all’eliminazione dei vizi qualificandola come actio quanti minoris.
La corte, quindi, ha ritenuto che, a fronte della denuncia dei vizi quale emerge dalla missiva in data 26/11/2006, la domanda di garanzia proposta ai sensi dell’articolo 1669 c.c. risultava chiaramente prescritta in quanto proposta con atto di citazione notificato in data 20/12/2007.
(OMISSIS), con ricorso notificato il 28/2/2020, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DIECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli articoli 99 e 104 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, a seguito della corretta qualificazione della domanda principale proposta come azione volta alla eliminazione dei vizi ai sensi dell’articolo 1669 c.c., rigettata per decorso del termine di prescrizione previsto dal comma 2 di tale disposizione, non poteva esaminare la domanda subordinata tesa alla riduzione del prezzo del bene compravenduto senza, tuttavia, considerare che, nell’appalto, il committente, in caso di vizi dell’opera, puo’ chiedere che le difformita’ e i difetti siano eliminati a spese dell’appaltatore oppure che il prezzo sia ridotto e che, per tali ragioni, la domanda subordinata volta a ottenere la riduzione del prezzo era, in realta’, perfettamente compatibile con la domanda principale di eliminazione dei vizi e difetti.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, ha censurato la sentenza impugnata nell’a parte in cui la corte d’appello ha omesso di considerare che l’atto di citazione che ha introdotto il giudizio di primo grado conteneva tutti gli elementi costitutivi (causa petendi e petitum) della domanda di riduzione del prezzo proposta, in via subordinata, alla domanda principale.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ovvero la nullita’ della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha pronunciato sulla domanda di riduzione del prezzo che l’attore, subordinatamente al rigetto della domanda principale, aveva proposto nell’atto introduttivo del giudizio
4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
4.2. Nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformita’ o difetti dell’opera, puo’ richiedere, a norma dell’articolo 1668 c.c., comma 1, che le difformita’ o i difetti siano eliminati a spese dell’appaltare, mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall’articolo 2931 c.c., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformita’ o dai vizi. Tale domanda risarcitoria non si identifica con quella diretta all’attribuzione del risarcimento per equivalente che il committente proponga in subordine alla mancata esecuzione specifica della condanna all’eliminazione delle difformita’ o dei vizi: la prima, infatti, che postula la colpa dell’appaltatore, e’ utilizzabile per il ristoro del pregiudizio che non sia eliminabile mediante un nuovo intervento dell’appaltatore (come nel caso di danni a persone o a cose, o di spese di rifacimento che il committente abbia provveduto a fare eseguire direttamente); la seconda, che prescinde dalla colpa dell’appaltatore tenuto comunque alla garanzia, tende a conseguire un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, della quale rappresenta il sostitutivo legale, mediante la prestazione della eadem res debita, sicche’ deve ritenersi ricompresa, anche se non esplicitata, nella domanda di eliminazione delle difformita’ o dei vizi (Cass. n. 2346 del 1995).
4.3. In materia d’appalto, invero, il committente puo’ chiedere, in via alternativa ex articolo 1668 c.c., l’eliminazione delle difformita’ o dei vizi dell’opera a spese dell’appaltatore o la riduzione del prezzo, la quale postula la verifica che l’opera eseguita abbia un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se realizzata a regola d’arte. Ne consegue che non sussiste il vizio di extrapetizione o di omessa pronuncia qualora il giudice, richiesto di condannare l’appaltatore al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell’opera, abbia determinato il conseguente minor valore della stessa, in tal modo procedendo alla riduzione del prezzo (Cass. n. 15563 del 2014). La domanda di riduzione del prezzo, quindi, e’ compresa nella domanda proposta in via principale di reintegra in forma specifica, sicche’ il rigetto della seconda (intervenuta, nella specie, per prescrizione) comporta l’inequivoco rigetto anche della prima ancorche’ dichiaratamente proposta in via subordinata.
4.4. La corte d’appello, pertanto, li’ dove ha ritenuto che, a fronte della denuncia dei vizi quale emerge dalla missiva in data 26/11/2006, la domanda di garanzia proposta dal committente ai sensi dell’articolo 1669 c.c. (e non, come ha corte ha ribadito con statuizione rimasta incensurata nel ricorso, ai sensi dell’articolo 1490 c.c., quale actio quanti minoris) si era prescritta in quanto proposta con atto di citazione notificato solo in data 20/12/2007, ha correttamente evitato di pronunciarsi sulla domanda subordinata di riduzione del prezzo.
5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
7. La Corte da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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