Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4719.

La massima estrapolata:

Il docente non è responsabile per omessa vigilanza se un alunno della sua classe durante l’ora di lezione viene ferito a causa di una condotta di un soggetto estraneo alla scuola. Al risarcimento del danno, pertanto, sono tenuti i responsabili del fatto illecito e non anche la scuola o l’insegnante.

Ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4719

Data udienza 9 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11378-2017 proposto da:
(OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, SCUOLA ELEMENTARE STATALE SAN GIOVANNI BOSCO;
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), SCUOLA ELEMENTARE STATALE SAN GIOVANNI BOSCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti all’Incidentale –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 112/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 25/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRESA MARIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), rigettati il primo, il terzo e il quarto ed assorbito il quinto; rigetto del ricorso principale della (OMISSIS) s.p.a. ed il ricorso incidentale del Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca e della Scuola Elementare Statale San Giovanni Bosco, cosi’ qualificato il controricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitori dell’allora minore (OMISSIS), citarono in giudizio, con atto del 19/11/2002 davanti al Tribunale di Palermo il Ministero della Pubblica Istruzione, la Scuola Elementare S. Giovanni Bosco di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti dal minore, quando, mentre si trovava in classe durante l’ora di lezione, dall’esterno dell’istituto una cartella, gettata all’interno della classe dalla strada prospiciente, mando’ in frantumi un vetro che scheggio’ e danneggio’ un suo occhio. Nella resistenza dei genitori esercenti la potesta’ genitoriale sul ragazzo che, dall’esterno dell’istituto, aveva gettato la cartella all’interno della classe, il Tribunale di Palermo condanno’ (OMISSIS) e (OMISSIS) a risarcire a (OMISSIS) la somma di Euro 121.927,00, e ai genitori del medesimo Euro 12.270 ciascuno, rigetto’ la domanda proposta nei confronti del Ministero, della Scuola Elementare e dell’insegnante, (OMISSIS), compensando le spese.
La Corte d’Appello di Palermo, adita dai genitori del ragazzo danneggiante, con sentenza del 25/1/2017, in accoglimento parziale dell’appello estese la responsabilita’ dell’incidente anche all’insegnante (OMISSIS), ritenendo che non avesse fornito la prova di aver posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno, ai sensi dell’articolo 2048 c.c.; estese la responsabilita’ anche al Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, in solido con gli appellanti e condanno’ la (OMISSIS) a tenere indenne il Ministero di quanto quest’ultimo avrebbe corrisposto ai danneggiati. Mentre il primo giudice aveva affermato il difetto di legittimazione passiva dell’insegnante e ritenuto che il danno fosse dipeso esclusivamente dalla culpa in vigilando dei genitori del minore danneggiante, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’insegnante fosse responsabile, in solido con il Ministero, per non aver provato di non aver potuto impedire il danno e che tale comportamento dovesse essere ritenuto particolarmente grave in quanto, stante la vicinanza dell’aula alla strada pubblica (da dove era pervenuto il fatto dannoso) e tenuto conto della giovane eta’ dei discenti, sia l’insegnante sia il plesso scolastico avrebbero dovuto apprestare maggiore vigilanza sugli alunni esposti a maggiori rischi provenienti dall’esterno.
Avverso quest’ultima sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resistono con distinti controricorsi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), danneggiato e genitori del medesimo, (OMISSIS) che propone cinque motivi di ricorso incidentale, il Ministero dell’Universita’ dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica e la Scuola Elementare San Giovanni Bosco che propongono un ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Il P.G. deposita conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), rigettati il primo, il terzo e il quarto ed assorbito il quinto, e del rigetto del ricorso principale di (OMISSIS) e del ricorso incidentale del Ministero e della Scuola.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente affrontare il primo motivo del ricorso principale ed il quarto dell’incidentale dell’insegnante (OMISSIS) che afferiscono entrambi alla pretesa culpa in vigilando di quest’ultima. I ricorrenti assumono che illegittimamente la sentenza avrebbe ipotizzato una presunzione di colpa in capo all’insegnante mentre alla medesima non sarebbe stato imputabile alcun comportamento ne’ commissivo ne’ omissivo. La sussunzione del caso sotto l’articolo 2048 c.c. avrebbe dovuto essere esclusa anche in ragione del fatto che il danneggiante non apparteneva al plesso scolastico ma era un terzo estraneo, sicche’ neppure sarebbe stato esigibile, da parte dell’insegnante presente in quel momento in aula, un comportamento correttivo nei confronti del medesimo. Il comportamento del terzo avrebbe dovuto essere valutato quale non prevedibile ne’ normale, ascrivibile al fortuito e dunque in alcun modo imputabile all’insegnante. L’imprevedibilita’ dell’evento sarebbe stata confermata dalla circostanza che nulla di simile si era mai verificato, di guisa da dover escludere il nesso causale tra il dovere di vigilanza dell’insegnante ed il fatto dannoso. Ugualmente dovrebbe escludersi la responsabilita’ contrattuale o da contatto sociale dell’insegnante, non potendo configurarsi un’obbligazione avente ad oggetto la prevenzione di un comportamento del tutto imprevedibile.
I motivi sono fondati e meritano accoglimento.
La decisione impugnata non si fa carico di valutare quale condotta, tenuto conto dello stato dei luoghi, potesse in concreto dirsi esigibile dall’insegnante per evitare che un terzo, transitando all’esterno dell’istituto, tenesse una condotta tale da recare nocumento agli allievi che si trovavano all’interno della classe durante lo svolgimento della lezione. La scelta decisoria non e’ invero passata attraverso un plausibile esame controfattuale, al fine di individuare il comportamento dell’insegnante idoneo ad evitare il danno, cosi’ valutando, nello specifico, la prevedibilita’ e l’evitabilita’ dell’evento lesivo.
2. Con altri motivi di ricorso incidentale (OMISSIS) chiede la cassazione dell’impugnata sentenza per violazione del giudicato che si sarebbe formato sul proprio difetto di legittimazione passiva o sull’assenza dell’interesse ad agire. I motivi restano assorbiti in conseguenza dell’accoglimento dell’unico motivo del ricorso principale e del quarto motivo dell’incidentale. Anche il quinto motivo del ricorso incidentale, relativo al regime delle spese del grado di appello, resta assorbito dall’accoglimento del quarto motivo.
3. Conclusivamente il ricorso va accolto, quanto all’unico motivo del ricorso principale ed al quarto dell’incidentale, gli altri motivi assorbiti, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Palermo che, in diversa composizione, fara’ applicazione dei suindicati principi e provvedera’ anche alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’unico motivo del ricorso principale ed il quarto dell’incidentale, assorbiti gli altri, cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

 

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