Divisione e l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 31105.

Divisione e l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario

In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l’occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all’esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall’uso esclusivo.

Ordinanza|| n. 31105. Divisione e l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario

Data udienza 25 settembre  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Eredità – Divisione asse – Riconvenzionale – Costi sostenuti per assistenza ai genitori – Migliorie immobili – Progetto di divisione – Giudizio di comoda divisibilità – Criterio della divisione in natura – Attribuzione a ciascun condividente di una porzione dell’immobile proporzionale al valore della quota

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