Divieto di costruzione di opere sugli argini dei corsi d’acqua

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 29 novembre 2019, n. 8184.

La massima estrapolata:

Il divieto di costruzione di opere sugli argini dei corsi d’acqua, previsto dalla lettera f) dell’art. 96, r.d. 523/1904, è informato alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (cfr. Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2009 n. 17784) e ha carattere legale e inderogabile: ne segue che le opere costruite in violazione di tale divieto ricadono nella previsione dell’art. 33 l. 47/1985 e non sono pertanto suscettibili di sanatoria (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2011 n. 3781 e 12 febbraio 2010 n. 772, Id. sez. V, 26 marzo 2009 n. 1814).

Sentenza 29 novembre 2019, n. 8184

Data udienza 7 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8400 del 2016, proposto da
Ro. Ve., rappresentato e difeso dagli avvocati An. An., Pa. Pi., domiciliato presso la Cons. Di Stato Segreteria in Roma, piazza (…);
contro
Comune di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ad. Ro., An. Ro., con domicilio eletto presso lo studio Ad. Ro. in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00241/2016, resa tra le parti, concernente diniego condono edilizio – ordine di demolizione e ripristino stato dei luoghi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Ma. Pa. per delega dell’avv. Pi. e An. Ro.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del TAR Emilia – Romagna, sezione staccata di Parma, n. 241/2016 di reiezione del ricorso proposto dal sig. Ve. Ro. avverso il diniego (n. 8566/1986, prot.n. 242319 del 29/12/2014) opposto dal comune di Parma sulla domanda di condono edilizio avente ad oggetto i manufatti insistenti su area di proprietà – sub. al nuovo catasto edilizio urbano di Vigatto al foglio (omissis) mappale (omissis) e al foglio (omissis) mappale (omissis) – costituiti da un magazzino di 76 mq. ed una tettoia di 100 mq. di superficie.
Reiezione estesa ai motivi aggiunti proposti avverso l’ordinanza di demolizione (prot.gen. n. 224360 dell’11/12/2015) emessa dal Comune di Parma Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio.
2. Ritenuto dirimente accertare l’effettiva sussistenza della fascia d’inedificabilità assoluta ex art. 96 lett. f) del R.D. 25.7.1904 n. 523 su cui – ad avviso del Comune – ricadevano le opere, disposto il relativo incombente istruttorio, sulla scorta dell’elaborato depositato in giudizio dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il TAR ha respinto il ricorso.
Le costruzioni del ricorrente, secondo i giudici di prime cure, sono localizzate tra l’alveo e l’argine di difesa del (omissis), zona interessata dal vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 96, lett. f) del T.U. 523/1904, sì da precludere il condono e da giustificare ipso facto l’ordinanza di demolizione.
3. Appella al sentenza il sig. Ve. Ro.. Resiste il comune di Parma.
4. Alla pubblica udienza del 7 novembre 2019 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Con i motivi d’appello il ricorrente lamenta gli errori di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar nell’omettere di considerare che i manufatti per cui è causa sarebbero stati oggetto di condono tacito e che, in aggiunta, non sussisterebbe il vincolo d’inedificabilità assoluta.
Gli immobili ricadrebbero, prosegue l’appellante, in zona (omissis) del PRG del Comune, ove sono ammessi interventi edilizi; inoltre, in punto di fatto, nella zona sarebbe del tutto assente l’argine del (omissis), che coinciderebbe con la sponda del torrente.
6. L’appello è infondato.
6.1 Quanto al supposto condono tacito, va ribadito che, ai sensi degli artt. 31 e 33 l. 47/1985, non sono suscettibili di sanatoria le opere edilizie realizzate in contrasto con i vincoli imposti da leggi statali.
I manufatti realizzati sul terreno di proprietà del ricorrente ricadono nella fascia di rispetto lungo l’argine di un corso d’acqua (omissis), area soggetta al vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 96, lett. f) regio decreto 523/1904.
Testualmente l’art. 96 r.d. 523/1904, a prescindere dalla disciplina vigente nelle diverse località, include (sotto la dizione onnicomprensiva “fabbriche”) gli interventi edilizi che comportino alterazioni o modificazioni dello stato dei luoghi della fascia di rispetto.
Il divieto obbedisce ad interessi pubblici di rango primario quali la tutela delle acque e la sicurezza dei luoghi sì da non consentire di dare rilievo alla conformazione del corpo superficiario, e cioè al fatto che esso si presenti con argini o sponde.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già da tempo affermato, del tutto condivisibilmente, che è legittimo il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un fabbricato realizzato all’interno della c.d. fascia di servitù idraulica, atteso che il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali, imposto dall’art. 96 lett. f), r.d. 523/1904, ha carattere assoluto ed inderogabile; pertanto, nell’ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto trova applicazione l’art. 33 l. 47/1985 sul condono edilizio, il quale contempla i vincoli di inedificabilità, includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2009 n. 1814).
Come è chiarito costantemente dalla giurisprudenza, il divieto di costruzione di opere sugli argini dei corsi d’acqua, previsto dalla lettera f) del predetto art. 96, è informato alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (cfr. Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2009 n. 17784) e ha carattere legale e inderogabile: ne segue che le opere costruite in violazione di tale divieto ricadono nella previsione dell’art. 33 l. 47/1985 e non sono pertanto suscettibili di sanatoria (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2011 n. 3781 e 12 febbraio 2010 n. 772, Id. sez. V, 26 marzo 2009 n. 1814).
6.2 Quanto al rilievo della disciplina urbanistica dell’area e al dato testuale contenuto nella lettera f) dell’art. 96 r.d. cit. – laddove commisura il divieto alla distanza “stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località ” e in mancanza di queste lo stabilisce alla distanza “minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi – va qui riaffermato il carattere eccezionale di detta normativa. Per prevalere sulla norma generale, la disciplina locale deve avere carattere specifico, ossia compendiarsi in una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l’eventuale deroga. Nulla vieta che la norma locale sia espressa anche mediante l’utilizzo di uno strumento urbanistico, come può essere il piano regolatore generale, ma occorre che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni dagli argini anche in eventuale deroga alla disposizione della lettera f) dell’art. 96, in relazione alla specifica condizione locale delle acque di cui trattasi (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. un., 18 luglio 2008 n. 19813 e Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2011 n. 2544).
In mancanza di una difforme disciplina sul punto specifico nel P.R.G., deve ritenersi non sussistere una normativa locale derogatoria di quella generale, alla quale dunque occorre fare riferimento.
Nel caso di specie, tuttavia, non vi è notizia di alcuna previsione urbanistica ovvero di alcuna normazione locale che abbia disciplinato l’ampiezza del vincolo in questione, con la conseguenza che l’ampiezza dello stesso ricade nella previsione generale dei dieci metri, contenuta nella fonte legislativa più volte sopra citata.
6.3 Quanto al rilievo di fatto sull’individuazione dell’argine del (omissis), ossia della coincidenza o meno con il piede dell’argine dal quale misurare la distanza sono dirimenti i rilievi eseguiti dall’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
L’Agenzia classifica le arginature esistenti lungo le sponde del (omissis) quali opere idrauliche di terza categoria ai sensi degli artt. 7-8 e ss. del r.d. 523/1904: ha chiarito che, in presenza di manufatto arginale, il punto di demarcazione deve identificarsi con il piede lato campagna, ovvero quello più distante dal corso d’acqua, mentre in caso di sponda naturale deve ritenersi identificato con il ciglio della stessa.
6.4 Senza che in contrario rilevi se la costruzione dell’argine sia pubblica o eseguita a cura di privati: dirimente è il rispetto della distanza di 10 metri misurati dal lato esterno rispetto al corso del fiume dell’argine, sia esso pubblico o privato.
6.5 La generica contestazione del ricorrente non supplisce all’onere probatorio gravante su di esso di fornire la prova sulle condizioni e sulla consistenza dell’abuso, spettando invece all’amministrazione il compito di controllare i dati forniti che, se non assistiti da attendibile consistenza, implicano la reiezione della relativa istanza (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2018 n. 7042).
Nel caso procedimento di condono edilizio, infatti, non è onere dell’amministrazione comprovare le circostanze richieste dalla legge per il condono, spettando all’interessato la rigorosa prova delle stesse (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2018 n. 1837). Ciò in quanto è il richiedente che versa in una situazione di illecito e che, se intende riportare alla “liceità ” quanto abusivamente realizzato per il tramite dell’adozione da parte della pubblica amministrazione di una concessione edilizia in sanatoria, ha l’onere di provare la sussistenza dei presupposti e requisiti normativamente previsti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24 agosto 2017 n. 4060).
7. Conclusivamente l’appello deve essere respinto
8. La controvertibilità dei fatti dedotti in giudizio giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Francesco Mele – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Dario Simeoli – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *