Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 settembre 2021| n. 24212.
Divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello.
Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell’articolo 345, comma 3, cod. proc. civ., quale risulta dalla novella di cui al decreto-legge n. 83 del 2012, poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'”indispensabilità” degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione ad una verbale di contestazione ed irrogazione di sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata che aveva confermato, anche in sede di gravame, il rigetto dell’opposizione in forza di un documento – certificato di taratura dell’apparecchiatura di rilevamento automatico della velocità – prodotto dall’amministrazione comunale per la prima volta in grado d’appello senza che quest’ultima avesse tuttavia allegato e dimostrato di non averlo potuto produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 9 novembre 2017, n. 26522).
Ordinanza|8 settembre 2021| n. 24212. Divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello
Data udienza 24 febbraio 2021
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6139 – 2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE di NARDO’, in persona del sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2412/2019 del Tribunale di Lecce;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso al Giudice di Pace di Lecce in data 15.1.2018 (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il verbale n. (OMISSIS), elevato in data (OMISSIS) dalla polizia municipale di Nardo’, con cui gli era stata contestata, a seguito di rilevazione operata con apparecchio telelaser modello “Microdigicam”, la violazione dell’articolo 142 C.d.S., commi 9 e 11 – in quanto alla guida della propria autovettura percorreva tratto di strada soggetto al limite di velocita’ di 50 km/h alla velocita’ di 97 km/h – e con cui gli erano state irrogate la sanzione di Euro 709,33 e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Deduceva, tra l’altro, che non si era acquisito riscontro della periodica sottoposizione a taratura dell’apparecchiatura di rilevamento automatico della velocita’, siccome dal verbale si desumeva, alla stregua di una dicitura apposta a mano, che l’apparecchio era stato “regolarmente tarato”.
Chiedeva l’annullamento del verbale.
2. Si costituiva il Comune di Nardo’. Instava per il rigetto dell’opposizione.
3. All’udienza del 20.3.2018 l’opponente deduceva che la documentazione ex adverso prodotta era del tutto insufficiente a comprovare la verifica periodica di funzionalita’ e taratura dell’apparecchiatura utilizzata.
4. Con sentenza n. 1256/2018 il giudice di pace rigettava l’opposizione.
5. Proponeva appello (OMISSIS).
Deduceva che la “dichiarazione di verifica e taratura” prodotta in primo grado dal Comune di Nardo’ “era stata rilasciata dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l., la quale non figurava tra i soggetti abilitati alla prescritta verifica di taratura (…), laddove, invece, il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 13.06.2017 aveva stabilito (…) che “le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformita’ ai requisiti della norma (…) come laboratori di taratura, accreditati da (OMISSIS) (…)”” (cosi’ ricorso, pagg. 4 – 5, ove e’ riprodotto il motivo d’appello).
Resisteva il Comune di Nardo’.
6. Con sentenza n. 2412/2019 il Tribunale di Lecce rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Pierluigi (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
Il Comune di Nardo’ non ha svolto difese.
8. Il relatore ha formulato ex articolo 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1 ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
9. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., nella formulazione risultante dalla novella, applicabile ratione temporis, di cui al Decreto Legislativo n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012.
Deduce che il tribunale ha respinto il gravame alla stregua del documento prodotto dal Comune di Nardo’ per la prima volta in grado d’appello.
Deduce che, a fronte della contestazione sollevata in primo grado e non gia’, cosi’ come ha erroneamente ritenuto il tribunale, in grado d’appello, ben avrebbe potuto il Comune di Nardo’ allegare il documento in prime cure.
10. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben puo’ essere reiterata in questa sede.
Il motivo di ricorso e’ quindi fondato e da accogliere.
11. Nel corso della prima udienza, del 20.3.2018, innanzi al giudice di pace, il ricorrente, cosi’ come si desume dal relativo verbale, ebbe a dedurre, testualmente, che “la documentazione prodotta dall’Amministrazione opposta sia del tutto insufficiente a comprovare la verifica periodica di funzionalita’ e taratura dell’apparecchiatura per il controllo della velocita’ utilizzata nella specie, in quanto effettuato non da soggetto accreditato in spregio al disposto del recente decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13.06.2017”.
12. Su tale scorta non puo’ che rilevarsi quanto segue.
Per un verso, risulta del tutto ingiustificata, alla luce, appunto, della contestazione ritualmente operata dal ricorrente nel corso dell’udienza del 20.3.2018 innanzi al giudice di pace, l’affermazione del tribunale secondo cui (OMISSIS) aveva in grado d’appello “per la prima volta contestato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale 13 giugno 2017” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 4).
Per altro verso, il tribunale, al di la’ del riferimento alla “dichiarazione di verifica e taratura” datata 2.5.2017 ed allegata, quale documento n. 5), alla comparsa di costituzione in prime cure del Comune di Nardo’, ha dato atto che l’ente territoriale appellato aveva prodotto in grado d’appello il certificato di taratura “LAT 101 S950 2017 ACC5R, rilasciato dalla TESI s.r.l., laboratorio accreditato presso l’organismo firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (OMISSIS), indicato dal ricorrente” (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).
In tal guisa il tribunale ha affermato sussistere piena prova del rispetto delle norme sulla taratura e sui controlli periodici di funzionalita’ in relazione all’apparecchiatura con cui era stata rilevata l’infrazione.
13. Nei termini esposti appieno si configura l’error in procedendo – falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c. – veicolato dal motivo di ricorso.
14. Piu’ esattamente l’error in procedendo si configura alla luce dell’insegnamento di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui al Decreto Legislativo n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'”indispensabilita’” degli stessi, e ferma per la parte la possibilita’ di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. 9.11.2017, n. 26522).
Ebbene, nella specie per nulla risulta che il Comune di Nardo’ abbia allegato e dimostrato di non aver potuto produrre in primo grado per causa ad esso non imputabile il summenzionato certificato di taratura “LAT 101 S950 2017 ACC5R, rilasciato dalla (OMISSIS) s.r.l.”, certificato, quest’ultimo, che senza dubbio ha contribuito in maniera concludente a fondare la statuizione del giudice di seconde cure.
15. In accoglimento del motivo di ricorso e nei limiti del medesimo motivo la sentenza n. 2412/2019 il Tribunale di Lecce va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato.
In sede di rinvio si provvedera’ alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
16. In dipendenza dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis Decreto del Presidente della Repubblica cit.
P.Q.M.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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