Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 febbraio 2022| n. 3241.
Distanze; le norme tecniche di attuazione ed i regolamenti edilizi.
In tema di distanze, sia le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali, sia i regolamenti edilizi comunali hanno valenza integrativa dell’art. 873 c.c. e natura regolamentare o di atti amministrativi generali, sicché sono subordinati solamente alle norme di rango primario in esecuzione delle quali sono stati emanati. Ne consegue che la prevalenza delle diverse prescrizioni è, in materia, affidata essenzialmente ad un criterio di successione temporale delle norme locali.
Ordinanza|2 febbraio 2022| n. 3241. Distanze; le norme tecniche di attuazione ed i regolamenti edilizi
Data udienza 13 dicembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: EDILIZIA ED URBANISTICA – DISTANZE LEGALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4466/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quali soci della (OMISSIS) S.R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1412/2016, pubblicata in data 2.8.2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.12.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha adito il tribunale di Modena, sezione distaccata di Carpi, esponendo che la (OMISSIS) s.r.l. aveva realizzato sul fondo confinante con la proprieta’ dell’attore, una costruzione posta a distanza illegale.
Ha chiesto di condannare la societa’ convenuta al ripristino dello stato dei luoghi, con rimozione anche delle condotte fognarie e di quelle della luce e del gas e con condanna al risarcimento del danno.
Acquisita documentazione ed espletata c.t.u., all’esito il tribunale ha respinto tutte le domande regolando, le spese.
Su appello del (OMISSIS), la Corte di Bologna ha confermato la decisione, osservando che il Comune aveva adottato un regolamento edilizio con cui aveva disciplinato ex novo le distanze tra le costruzioni, superando le prescrizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore ed imponendo un distacco dal confine pari a mt. 5 per gli edifici e di mt. 1,50 per i balconi.
Secondo il giudice distrettuale, le norme contenute nel regolamento edilizio prevalevano sulle previsioni delle norme di attuazione del PRG, considerato che il primo e’ espressione della autonomia normativa del Comune, mentre le norme di attuazione hanno solo natura di provvedimento, ancorche’ a carattere generale.
Ha percio’ ritenuto che il manufatto fosse conforme alla disciplina locale poiche’, oltre a rispettare l’indice di visuale libera, si distanziava di mt. 5 dal confine, mentre i balconi aggettanti rispettavano la distanza di mt. 1,50 imposta dal regolamento, essendo posti a mt. 2.14 dal confine.
La cassazione della sentenza e’ chiesta da (OMISSIS) con ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), soci della (OMISSIS)e s.r.l., cancellata dal registro delle imprese, sono rimasti intimati.
Distanze; le norme tecniche di attuazione ed i regolamenti edilizi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione degli articoli 871, 872, 873 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando alla sentenza di aver ritenuto che le previsioni del regolamento edilizio prevalessero sulle norme tecniche di attuazione, non avvedendosi che entrambi gli strumenti locali contenevano prescrizioni conformi, imponendo comunque una distanza minima assoluta di mt. 5 dal confine, la quale andava pero’ calcolata dalla parte estrema dei balconi e non dalla parete dell’edificio.
Il motivo e’ infondato.
1.1 la L. n. 1150 del 1942, articolo 33 attribuiva specificamente ai regolamenti edilizi – adottati dal Comune – la competenza a disciplinare l’altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone e gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale.
La disposizione e’ stata successivamente abrogata per effetto dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2011, il cui articolo 4 prevede che i regolamenti edilizi comunali devono tuttora contenere la disciplina delle modalita’ costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilita’ degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
Come ha evidenziato la Corte distrettuale, il regolamento del Comune di (OMISSIS) aveva disciplinato ex novo le distanze, adottando una nuova regolazione della materia che prevaleva sulle norme tecniche del PRA.
Distanze; le norme tecniche di attuazione ed i regolamenti edilizi
Occorre invero considerare che sia le norme tecniche di attuazione del PRG che i regolamenti edilizi hanno valenza integrativa dell’articolo 873 c.c., sicche’ la prevalenza delle diverse prescrizioni e’ – in materia – affidata essenzialmente ad un criterio di successione temporale delle norme locali.
Anche la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che regolamenti edilizi comunali e le prescrizioni generali ed astratte dei piani regolatori generali e delle relative norme tecniche, avendo entrambe natura regolamentare o di atti amministrativi generali, sono subordinati solamente alle norme di rango primario in esecuzione delle quali sono stati emanati (Consiglio di Stato 2707/2012; Tar Brescia 1629/2011; Tar Firenze 2439/2008).
Si e’ percio’ riconosciuto che, e’ munita di forza abrogativa la norma di un regolamento edilizio che disciplini “ex novo” tutta la materia delle distanze, con conseguente venir meno di una precedente disposizione derogatoria contenuta nelle norme di attuazione del piano regolatore generale (Consiglio di Stato 104/1994);
1.2. Nello specifico, l’esame delle disposizioni locali consente di rilevare che, mentre nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G. mancava una specifica disposizione riguardante la distanza dei balconi dal confine, detta previsione era invece contenuta nel regolamento edilizio, prevedendo espressamente che il distacco da osservare nelle nuove costruzioni doveva essere – come previsto anche dal P.R.G. – pari a mt. 5 dal confine, ma che detta distanza doveva anche essere non inferiore ad Euro 1,50 per “le parti a sbalzo degli edifici muniti di parapetto che consentono di affacciarsi sul fondo del vicino”.
In sostanza, anche a voler concordare con il ricorrente circa l’assenza di un vero e proprio conflitto tra le disposizioni regolamentari e quelle delle NTA, venendo esse ad integrarsi reciprocamente, dato che la distanza prevista per i balconi era – in effetti – oggetto di una previsione del regolamento destinata a disciplinare solo taluni casi particolari (corpi aggettanti, impianti tecnologici, porticati, tettoie, etc.: cfr. articolo 99 del regolamento edilizio), resta indubbia, anche sotto tale profilo – oltre che in base ad un criterio strettamente cronologico – la piena vigenza della norma regolamentare, che, con accertamento in fatto, la Corte distrettuale ha ritenuto pienamente osservata.
2. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che il fatto che il regolamento edilizio rinviasse alle prescrizioni del piano regolatore generale, contenendo disposizioni conformi, era circostanza portata all’esame del giudice distrettuale, che tuttavia non l’avrebbe in alcun modo presa in considerazione.
Il motivo e’ inammissibile.
Distanze; le norme tecniche di attuazione ed i regolamenti edilizi
Deve anzitutto evidenziarsi che la Corte d’appello ha risolto le questioni in fatto in modo conforme alla pronuncia di primo grado, sicche’, come prescrive l’articolo 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 non e’ neppure astrattamente deducibile in cassazione.
In ogni caso, e’ decisivo considerare come il ricorrente lamenti inammissibilmente – l’omessa considerazione di un argomento difensivo, trascurando che la nozione di “fatto”, agli effetti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, include non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto” in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 7983/2014; Cass. 17761/2016; Cass. 29883/2017; Cass. 21152/2014; Cass. s.u. 5745/2015; Cass. 5133/2014, n. 5133).
Non costituiscono invece fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017; Cass. 21152/2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. 21439/2015); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame, e la cui mancata considerazione, percio’, integra la violazione dell’articolo 112 c.p.c. (Cass. 1539/2018; Cass. 21257/2014; Cass. 22799/2017; Cass. 6835/2017).
2. Il terzo motivo denuncia la violazione della L. n. 1150 del 1942, articolo 33 e Legge Regionale Emilia-Romagna n. 33 del 1990, articolo 2 ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il regolamento edilizio e’ atto non deputato a disciplinare anche la distanza dei nuovi fabbricati dai confini di proprieta’, che invece ricade nell’ambito di competenza del P.R.G..
Si assume che la disciplina regionale prevedeva ebbe che le distanze fossero calcolate su un piano orizzontale a partire dal perimetro della superficie coperta del fabbricato, comprensivo di eventuali volumi aggettanti superiori a mt. 1,50, per cui anche nel caso in esame il distacco di mt. 5 andava computato dai balconi aggettanti e non dal filo della parete esterna.
Distanze; le norme tecniche di attuazione ed i regolamenti edilizi
Il motivo e’ palesemente infondato.
E’ – anzitutto – principio costantemente affermato da questa Corte che le norme dei regolamenti edilizi che fissano le distanze tra le costruzioni o dai confini, anche in misura diversa da quelle stabilite dal codice, hanno – in virtu’ del rinvio contenuto nell’articolo 873 c.c. – portata integrativa delle disposizioni dettate in materia dal Codice civile (Cass. 22417/2019; Cass. s.u. 10318/2016; Cass. 25401/2007; Cass. 4199/2007).
In sostanza, la tesi avanzata dal ricorrente, circa l’impossibilita’ che il regolamento disciplinasse le distanze legali, non tiene conto del contrario e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e civile circa la valenza integrativa dell’articolo 873 c.c. che va assegnata al regolamento edilizio.
Riguardo al fatto che il distacco del manufatto dal confine dovesse essere calcolato non dalla parete a filo, ma dalla linea estrema dei balconi, la censura non si confronta – inoltre – con il contenuto della previsione del regolamento che imponeva una doppia distanza dal confine, disponendo che qualora la nuova costruzione presentasse balconi aggettanti, questi ultimi dovevano esser posti a mt. 15,0 dal confine, dovendo la parete essere comunque collocata a mt. 5 dal confine stesso.
La normativa locale, cosi’ disponendo, appare coerente con il principio secondo cui anche i balconi, ove abbiano determinate caratteristiche, costituiscono “costruzione” agli effetti dell’articolo >873 c.c. (Cass. 25191/2021; Cass. 18282/2016; Cass. 859/2016), essendo invece rimessa alla discrezionalita’ dell’amministrazione la fissazione dell’entita’ del distacco minimo che le parti sono tenute in tal caso ad osservare (salvo il limite sancito dall’articolo 873 c.c. per la distanza tra costruzioni, che non puo’ essere inferiore a mt. 3).
Il ricorso e’ quindi respinto.
Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese.
Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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