La disposizione contenuta nella L. n. 1684 del 1962 art. 6 n. 4

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 11 novembre 2019, n. 7685.

La massima estrapolata:

La disposizione contenuta nella L. n. 1684 del 1962, art. 6, n. 4 – a norma della quale l’area posta tra edifici e sottratta al pubblico transito deve avere la larghezza minima di sei metri misurata tra i muri frontali – attiene a tutte le ipotesi in cui i muri perimetrali di costruzioni finitime si trovino in posizione antagonista, idonea a provocare, in caso di crollo di uno degli edifici, danni a quello finitimo: pertanto la presenza nei detti muri perimetrali di spigoli o angoli non esula dalla sfera di applicazione della detta norma, in quanto ogni angolo o spigolo è formato da due linee che, sul piano costruttivo, costituiscono vere e proprie “fronti”, le quali, a loro volta, realizzano rispetto all’opposta costruzione, quella posizione antagonista la cui potenzialità viene eliminata o attenuata dal rispetto della distanza minima

Sentenza 11 novembre 2019, n. 7685

Data udienza 10 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2008, proposto dal signor Lu. Da., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Vi. Ne. e Va. Zi., con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via (…),
contro
Sa. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Sg. e Ma. Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Al. Na. in Roma, via (…),
nei confronti
del Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
signora Ch. Te., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Vi. Ne. e Va. Zi., con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via (…),
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione II, n. 1096 del 31 luglio 2007, resa tra le parti sul ricorso r.g.n. 933/2003, proposto per l’annullamento della concessione edilizia n. 2075, rilasciata dal Comune di (omissis) il 5 maggio 2003 “per la variante in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/85 di un fabbricato con struttura in cemento armato fuori terra”, ubicato in località Pellegrina di Borgia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Sa. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 settembre 2019 il Cons. Francesco Guarracino, e uditi per le parti l’avv. Va. Zi. e l’avv. To. Ma., su delega dell’avv. Ma. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Catanzaro, la società SA. S.r.l. impugnava la concessione edilizia, n. 2075 del 5 maggio 2003, “per la variante in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/85 di un fabbricato con struttura in cemento armato fuori terra”, rilasciata dal Comune di (omissis) al sig. Lu. Da., proprietario dell’edificio frontistante.
La ricorrente denunciava il difetto del requisito della c.d. doppia conformità, poiché i lavori contestati avrebbero riguardato un edificio posto a meno di tre metri dalla linea di confine ed a meno di sei metri dal fabbricato frontista.
Il T.A.R. disponeva una consulenza tecnica, la quale accertava che la distanza di sei metri in ogni punto dei lati frontisti, prescritta dall’art. 6 della legge n. 1684/1962, non era rispettata nei punti in cui, nonostante l’arretramento parziale della parete, previsto nel progetto in variante, i pilastri erano rimasti nella posizione originaria.
All’esito, quindi, accoglieva il ricorso con sentenza n. 1096 del 31 luglio 2007, osservando che “tali pilastri, sicuramente non possono essere ascritti al novero degli elementi “ornamentali” e “di limitata entità “, ma comportano un ampliamento dell’edificio che è, peraltro, ineliminabile dal punto di vista funzionale; gli stessi, di conseguenza debbono essere considerati “costruzione” al fine del calcolo della distanza tra edifici”.
Il sig. Danieli ha appellato la sentenza, della quale chiede la riforma sostenendo che la distanza non dovesse misurarsi prendendo in considerazione la massima sporgenza (pilastri del fabbricato e spigoli), bensì i muri frontali, intesi come muri perimetrali dell’edificio, e che l’appellata avrebbe dovuto impugnare tempestivamente già l’originaria concessione edilizia del 1994, essendo quella del 2003 solo confermativa delle distanze; soggiunge, infine, che il T.A.R. avrebbe potuto annullare la concessione impugnata non in toto, ma limitatamente all’oggetto della contestazione, e che la ricorrente non avrebbe dato prova della sua legittimazione attiva nel giudizio di primo grado.
La società SA. S.r.l. si è costituita in giudizio per resistere all’appello con memoria difensiva.
Con ordinanza n. 1556 del 18 marzo 2008 la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata è stata respinta.
Ha proposto atto di intervento la sig.ra Te. Ch., coniuge dell’appellante, nella dichiarata qualità di comproprietaria pro indiviso dell’immobile, a sua volta chiedendo la riforma della sentenza, previa sospensione.
Con ordinanza n. 2410 del 12 maggio 2009 anche quest’ultima domanda cautelare è stata respinta.
In corso di causa si sono costituiti nuovi difensori e procuratori in sostituzione dei precedenti per l’appellante e per l’interveniente.
La società appellata ha prodotto una memoria per l’udienza pubblica del 9 aprile 2019.
A seguito di rinvio, l’appellante ha depositato una memoria e la società appellata una memoria di replica in vista dell’udienza pubblica del 9 settembre 2019, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
La tesi sostenuta nell’atto di intervento della sig.ra Chiarella, per cui anche questa avrebbe dovuta essere chiamata in giudizio quale controinteressata, ha già trovato confutazione in sede cautelare, allorché la Sezione Quarta di questo Consiglio ha osservato, in modo condivisibile, che l’interveniente, ancorché pregiudicata in via riflessa dagli effetti della sentenza impugnata nella propria qualità di coniuge dell’appellante e comproprietaria dell’immobile per cui è causa, non poteva considerarsi controinteressata in senso tecnico nel giudizio di primo grado, che è stato correttamente instaurato nei confronti del solo intestatario della concessione edilizia impugnata, posto che da quest’ultima la posizione della interveniente non risultava né contemplata né agevolmente evincibile, essendo sufficiente, ai fini del rilascio del titolo edilizio, la dimostrazione della disponibilità del suolo da parte del richiedente.
Quanto, poi, al dubbio sulla legittimazione a ricorrere della società SA. S.r.l., prospettato a pagina 13 dell’appello, quest’ultima ha prodotto in giudizio il titolo di proprietà dell’immobile frontista, non ulteriormente contestato.
Nel merito, il titolo edilizio del 2003 impugnato in primo grado riguarda un fabbricato eseguito in totale difformità rispetto a quello assentito in origine, siccome posizionato in modo difforme dal progetto approvato nel 1994, con significative variazioni delle distanze, e costruito completamente fuori terra su tre lati e parzialmente sul quarto, mentre, secondo il progetto originariamente assentito, avrebbe dovuto essere interamente seminterrato con esclusione del solo lato prospiciente la strada statale (cfr. la relazione di sopralluogo dei tecnici comunali del 10 aprile 2000, prot. 2385).
Esclusa, pertanto, ogni preclusione per il fatto che la violazione delle distanze non sarebbe stata contestata in occasione del rilascio del titolo edilizio del 1994, il T.A.R. ha correttamente ritenuto che i pilastri del fabbricato, non avendo carattere meramente accessorio od ornamentale, costituissero sporgenze da computarsi ai fini del rispetto delle distanze prescritte dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684.
Difatti, come chiarito dalla Corte di cassazione, “la disposizione contenuta nella L. n. 1684 del 1962, art. 6, n. 4 – a norma della quale l’area posta tra edifici e sottratta al pubblico transito deve avere la larghezza minima di sei metri misurata tra i muri frontali – attiene a tutte le ipotesi in cui i muri perimetrali di costruzioni finitime si trovino in posizione antagonista, idonea a provocare, in caso di crollo di uno degli edifici, danni a quello finitimo: pertanto la presenza nei detti muri perimetrali di spigoli o angoli non esula dalla sfera di applicazione della detta norma, in quanto ogni angolo o spigolo è formato da due linee che, sul piano costruttivo, costituiscono vere e proprie “fronti”, le quali, a loro volta, realizzano rispetto all’opposta costruzione, quella posizione antagonista la cui potenzialità viene eliminata o attenuata dal rispetto della distanza minima” (Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2007, n. 14606).
Gli arresti giurisprudenziali citati dall’appellante nella memoria per l’udienza di discussione non sono pertinenti, poiché non si riferiscono alla specifica disposizione che è dettata in materia di costruzioni in località sismiche.
La censura mossa in via subordinata (pag. 12 ss. appello) secondo la quale, a tutto concedere, il T.A.R. avrebbe dovuto disporre un annullamento solo parziale del titolo edilizio, circoscritto al limitato oggetto della violazione, è anch’essa destituita di fondamento, non potendo neppure ipotizzarsi una scindibilità del titolo in sanatoria di un fabbricato in cemento armato con riferimento ad una parte della sua stessa struttura portante rappresentata da alcuni pilastri.
Non possono, infine, trovare ingresso le ulteriori questioni agitate non già nell’atto di appello, ma soltanto nei successivi scritti difensivi.
L’appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in favore della società SA. S.r.l., nulla dovendosi disporre per il Comune di (omissis), non costituito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i sigg. Da. Lu. e Te. Ch., in solido, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore dalla società SA. S.r.l., che liquida nella somma complessiva di Euro 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Fulvio Rocco – Consigliere
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere, Estenso

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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