Nel disporre il trasferimento d’autorità

Consiglio di Stato, Sentenza|8 febbraio 2021| n. 1173.

Nel disporre il trasferimento d’autorità, l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti i quali, proprio per questa ragione, non necessitano nemmeno di una particolare motivazione.

Sentenza|8 febbraio 2021| n. 1173

Data udienza 22 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Pubblico impiego – Carabinieri – Trasferimento per incompatibilità ambientale – Tutela prestigio e corretto funzionamento dell’ufficio di provenienza – Tutela immagine dello stesso militare – Fattispecie – Presenza sul territorio di riferimento di soggetti a lui legati da vincoli di parentela e/o affinità rispetto ai quali sono state pronunciate condanne per reati associativi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3884 del 2020, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…);
contro
il signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Do. Po., con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia Sezione prima n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor-OMISSIS-;
Vista l’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, eseguita dall’Amministrazione il 28 agosto 2020;
Letta la memoria dell’appellato del 9 novembre 2020 e la documentazione depositata il 27 ottobre 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2020 il consigliere Emanuela Loria;
Udito per l’appellata l’avvocato At. Co. su delega dell’avvocato Do. Po., che partecipa alla discussione orale ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in l. n. 18 dicembre 2020, n. 176;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente contenzioso ha ad oggetto il provvedimento del 4 dicembre 2019, prot. n. 346680/T11-12/Per.Mar. con il quale il Ministero della Difesa, Comando Generale dei Carabinieri, ha disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale del maresciallo appellato, dalla Legione Carabinieri -OMISSIS-, Stazione di -OMISSIS-alla Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia (Stazione di -OMISSIS-, dell’appellato.
1.1. In punto di fatto, si rileva che:
– con precedente provvedimento del luglio 2019 egli è stato trasferito d’autorità dalla Stazione di -OMISSIS-a quella di -OMISSIS-;
– il provvedimento è stato impugnato dall’interessato con ricorso assistito da domanda cautelare al T.A.R. per la -OMISSIS-, Catanzaro;
– la domanda cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. -OMISSIS-;
– in relazione al provvedimento sopra indicato del 4 dicembre 2019, l’interessato ha presentato un ulteriore ricorso al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, che lo ha accolto con la sentenza n. -OMISSIS-, motivando l’accoglimento del gravame nel modo seguente: “l’impugnato provvedimento di trasferimento d’autorità del ricorrente, sottufficiale dei Carabinieri, dalla sede di -OMISSIS-a quella di -OMISSIS-è motivato da ragioni di (incolpevole) incompatibilità ambientale; in particolare, si tratta della relazione parentale con esponenti della criminalità organizzata calabrese e, precisamente, del fatto che gli zii di una cognata della madre del ricorrente sarebbero legati ad una cosca della ndrangheta del Reggino; il ricorrente ha dedotto contro tale provvedimento più censure di violazione di legge e di eccesso di potere, in particolare rilevando la violazione dei principi di proporzionalità e di logicità, nonché la contraddittorietà ; la difesa dell’Amministrazione ha opposto che i provvedimenti di trasferimento d’autorità dei militari, qual è quello impugnato, essendo qualificabili come “ordini” sono ampiamente discrezionali e si sottraggono a critiche, come quelle ad esso rivolte dal ricorrente; a giudizio del Collegio, il ricorso è fondato per l’evidente violazione del principio di proporzionalità e per contraddittorietà ; invero, l’indiretto rapporto parentale con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata (zii di una cognata della madre) che costituisce, secondo l’Amministrazione, causa di incompatibilità ambientale è assai esile e quasi inconsistente e comunque, per tale ragione, era già stato recentemente disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente, dalla sede di servizio di -OMISSIS-
(-OMISSIS-a quella di -OMISSIS-; ora, l’allontanamento del ricorrente in una Regione posta all’altro capo del Paese appare inutilmente eccessivo, gravoso e penalizzante, oltreché incoerente con il trasferimento già precauzionalmente disposto in altra provincia calabrese, senza che siano nel frattempo emersi fatti o accadimenti che abbiano condizionato il corretto svolgimento del servizio da parte del sottufficiale, talché tale pregresso trasferimento appare già interamente satisfattivo dell’interesse sotteso al provvedimento impugnato; “.
2. Con l’appello in epigrafe, il Ministero della Difesa impugna la sentenza di primo grado, articolando un unico motivo di ricorso (da pag. 3 a pag. 9), con il quale deduce che la decisione avrebbe invaso la sfera delle valutazioni discrezionali rimesse all’Amministrazione e riguardanti il perimetro delle cause di incompatibilità, ponendosi, tra l’altro, in contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia.
Argomenta la difesa dell’Amministrazione che “Il trasferimento del Sottufficiale, lungi dal costituire un arbitrario atto d’imperio, scaturiva dalle risultanze delle informazioni del Comando Provinciale di Reggio -OMISSIS-, che evidenziavano parentele controindicate esistenti nell’ambito della famiglia di origine dello stesso.
In particolare:
– uno zio materno è coniugato con la nipote di due esponenti di vertice di una cosca di ‘ndrangheta;
– un altro zio materno è coniugato con la figlia di uno dei predetti esponenti e suo figlio (cugino diretto del ricorrente) annovera vari precedenti di polizia tra cui “associazione di tipo mafioso.”
2.1. Inoltre, il provvedimento adottato risulterebbe adeguato e proporzionato alla fattispecie, giacché nello scegliere la nuova sede di servizio l’Amministrazione non ha potuto non considerare due esigenze: la prima costituita dalla necessità di dover trasferire il fratello dell’appellato per le medesime ragioni d’incompatibilità, la seconda costituita dalla necessità di scegliere un’area del territorio nazionale nella quale si registrano ‘presenze affievolitè degli interessi criminali connessi con il fenomeno della ‘ndrangheta (Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto).
3. Si è costituito in giudizio l’appellato con memoria del 23 giugno 2020, con la quale ha dispiegato le sue difese, affermando di non avere legami parentali con soggetti controindicati e appartenenti a consorterie affiliate alla ‘ndrangheta, come risulterebbe dalla nota prot. num. 491/7-5-2018-SP del 20 maggio 2019; anche ampliando la nozione di parentela non sussisterebbero i collegamenti rappresentati dall’Amministrazione, che si riferiscono a soggetti estranei alla sua cerchia di parenti e affini.
Il provvedimento sarebbe comunque sproporzionato, poiché egli è stato trasferito in una sede a diverse centinaia di chilometri di distanza dalla sua residenza, laddove il trasferimento già disposto in altra zona della -OMISSIS-, in provincia di-OMISSIS-, peraltro riconosciuto legittimo dal T.A.R. per la -OMISSIS-, era già interamente satisfattivo dell’interesse sotteso al provvedimento impugnato.
4. Con l’ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione ha chiesto all’Amministrazione di depositare un’apposita documentata relazione in ordine agli elementi indicati a fondamento e motivazione del provvedimento impugnato, con particolare riguardo ai vincoli di affinità e di parentela dell’intimato e alla sussistenza di legami di cointeressenza di parenti e affini con organizzazioni criminali presenti sul territorio regionale nel quale attualmente egli presta servizio.
4.1. L’Amministrazione ha adempiuto all’ordinanza istruttoria con deposito del 28 agosto 2020.
4.2. L’appellato ha depositato specifica apposita documentazione in data 27 ottobre 2020 e memoria in data 9 novembre 2020; in particolare con la sua memoria viene rilevato che, dagli elementi rappresentati dall’amministrazione nell’ultimo deposito in esecuzione dell’ordine istruttorio, si desumerebbe un travisamento nella ricostruzione dei rapporti di parentela e affinità, poiché uno dei soggetti attribuiti come parenti/affini con precedenti penali sarebbe invece deceduto nel 2006: donde uno scambio di persone in cui sarebbe incorsa l’amministrazione, che ha causato la lesione della posizione del Militare con il provvedimento di trasferimento.
L’appellato ha, quindi, chiesto di discutere la causa da remoto con apposita istanza.
5. Alla pubblica udienza del 22 dicembre 2020, svoltasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in l. n. 18 dicembre 2020 n. 176, la causa è stata trattenuta in decisione.
5.1. L’appello dell’Amministrazione è fondato.
5.2. Il Collegio intende premettere che è costante la giurisprudenza di questo Consiglio nell’affermare che, nel disporre il trasferimento d’autorità, l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti i quali, proprio per questa ragione, non necessitano nemmeno di una particolare motivazione. Ne consegue che il giudice – chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono questa misura – può verificare l’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare, nonché esaminare la proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2019, n. 7088; Sez. IV, 22 marzo 2019, n. 1533; per quanto riguarda i militari Sez. IV, n. 239 del 2018).
5.3. Quanto al primo degli aspetti menzionati, si rileva che gli elementi posti a fondamento del trasferimento in esame sono – quanto meno potenzialmente – idonei a determinate una grave compromissione all’immagine dell’Amministrazione, a quella del militare stesso, nonché all’ottimale e sereno adempimento delle delicate funzioni di pubblica sicurezza rimesse dall’ordinamento all’Arma dei Carabinieri, anche in relazione al territorio nel quale l’appellato è assegnato.
Il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale oggetto di impugnazione risulta pertanto correttamente disposto al fine di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento dell’ufficio di provenienza e l’immagine dello stesso militare, che potrebbero subire un vulnus dalla presenza sul territorio di riferimento di soggetti a lui legati da vincoli di parentela e/o affinità rispetto ai quali sono state pronunciate condanne per reati associativi.
A tal proposito, risulta irrilevante il grado di parentela o di affinità, in considerazione della tipologia dei legami sussistenti nel particolare tipo di associazione a cui appartengono i soggetti richiamati dalla relazione istruttoria dell’Amministrazione (Rif. F. n. 346680/C5-T-18 del 4 agosto 2020).
Neppure incide sulla tenuta in termini di legittimità del provvedimento il rilevato (nella memoria dell’appellato) travisamento nella ricostruzione di uno dei rapporti di parentela/affinità, giacchè i precedenti penali degli ulteriori congiunti indicati nella relazione istruttoria sono più che bastevoli, per la loro gravità, a sorreggere in punto di legittimità sostanziale la determinazione dell’Amministrazione.
Invero, tale tipologia di trasferimento non ha carattere sanzionatorio, né disciplinare, poiché esso si basa sulla valutazione del suo presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell’amministrazione, che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall’altro lato, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede.
5.4. Ciò posto, proprio per tale ragione e quindi in considerazione della intrinseca ratio dell’istituto, il Collegio rileva che la scelta dell’amministrazione resiste anche alla prova della proporzionalità nella individuazione della sede di destinazione.
Infatti, la decisione di trasferire il Militare in una sede molto distante dalla sede di assegnazione (che è anche la sua sede di origine, nella quale quindi più vicini sono i legami di parentela e affinità ), è giustificabile in relazione alle caratteristiche di ampia penetrazione e pervasività che alcuni fenomeni criminosi – quali quelli riconosciuti sussistenti in capo a taluni congiunti del militare indicati nella già citata relazione istruttoria dell’Amministrazione – assumono in molte parti del territorio nazionale.
Il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale “non deve esplicitare i criteri con i quali sono stati determinati i limiti geografici dell’incompatibilità e, comunque, la più opportuna nuova dislocazione del proprio dipendente, né può essere condizionato dalle condizioni personali e familiari dello stesso, le quali recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione” (Cons. Stato, Sez. III n. 1073 del 2014).
6. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere accolto, con la riforma della sentenza impugnata e il respingimento del ricorso di primo grado.
7. Le spese del doppio grado di giudizio seguono, come di regola, il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 3884 del 2020, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.
Condanna la parte soccombente al pagamento a favore dell’Amministrazione delle spese del doppio grado, che liquida in euro 3.000,00 (tremila) oltre accessori come per legge se dovuti (di cui 1.000 per il primo grado e 2.000 per il secondo).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellato, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso dal Consiglio di Stato nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2020, svoltasi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in l. n. 18 dicembre 2020 n. 176, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Emanuela Loria – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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