Schema di disegno di legge di delega al governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile, la riduzione dell’arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonche’ altre disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA’ 2014)

Capo I

DELEGA AL GOVERNO PER L’EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE

Art. 1

(Delega al Governo per l’efficienza del processo civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni per l’efficienza e l’accelerazione del processo civile di cognizione e del processo di esecuzione forzata secondo i principi e i criteri direttivi indicati nella presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, limitatamente ai decreti di cui all’articolo 3, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e successivamente trasmessi al Parlamento ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. I decreti legislativi delegati realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Art. 2

(Misure per la maggiore efficienza del processo di cognizione)

1. Con i decreti di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad adottare misure per la più celere definizione dei giudizi civili di cognizione e per garantire l’effettività delle pronunce giudiziali a maggior tutela dei creditori, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il giudice, all’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, possa disporre il mutamento del rito ordinario di cognizione nel rito sommario di cognizione, quando ritiene che sia sufficiente un’istruzione sommaria;

b) prevedere, anche al fine di favorire lo smaltimento dell’arretrato civile, che:

1) il giudice possa definire i giudizi di primo grado mediante dispositivo corredato dall’indicazione dei fatti e delle norme che fondano la decisione e delimitano l’oggetto dell’accertamento, riconoscendo alle parti il diritto di ottenere la

motivazione della decisione da impugnare, a richiesta e previo versamento di una quota del contributo unificato dovuto per l’impugnazione;

2) la motivazione dei provvedimenti che definiscono il giudizio in grado d’appello possa consistere nel richiamo della motivazione del provvedimento impugnato;

c) stabilire che la corte d’appello giudica in composizione monocratica nelle controversie pendenti in grado d’appello, che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, risultano iscritte a ruolo in appello da oltre tre anni e vertano in materia di condominio, diritti reali e possesso, divisione, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti con danni esclusivamente a cose, nonché nelle materie indicate nell’articolo 445-bis del codice di procedura civile;

d) estendere l’ambito di operatività delle misure di cui all’articolo 614-bis del codice di procedura civile, prevedendone l’adozione anche d’ufficio e in particolare consentendone l’applicazione anche nel caso di provvedimenti di condanna ad obblighi diversi dagli obblighi di fare infungibili e non fare, sempre che non consistenti nel pagamento di una somma di denaro, e garantendo al debitore, quando il provvedimento di condanna non è più suscettibile di impugnazione, la facoltà di far valere la grave difficoltà di adempiere spontaneamente per causa a lui non imputabile;

e) prevedere che, nelle controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ovvero da responsabilità medica e sanitaria, l’espletamento del procedimento di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile costituisca condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio di merito, con conseguente esonero dall’obbligo di esperire il procedimento di mediazione a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

f) prevedere quando, nei casi di condanna a norma dell’articolo 96 del codice di procedura civile, il difensore sia responsabile in solido con la parte;

g) prevedere il potere del difensore di autenticare le copie di tutti gli atti del processo;

h) prevedere la riduzione del periodo feriale di sospensione dei termini processuali.

Art. 3

(Ricerca dei beni da pignorare ed espropriazione forzata di crediti)

1. Con i decreti di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad adottare misure per rendere più efficace la ricerca delle cose e dei crediti da pignorare e, con riguardo all’espropriazione forzata di crediti, per semplificare le modalità della dichiarazione del terzo pignorato e per rafforzare i mezzi di tutela del debitore nel processo in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ad istanza del creditore, su autorizzazione del presidente del tribunale e previo pagamento del contributo unificato, la ricerca delle cose e dei crediti da pignorare sia eseguita dagli ufficiali giudiziari anche con modalità telematiche mediante l’accesso a specifiche banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e stabilire che l’istanza tenga luogo della richiesta di pignoramento;

b) prevedere che gli introiti derivanti dal versamento del contributo unificato di cui alla lettera a) siano destinati a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari e degli uffici NEP, con particolare riferimento ai servizi informatici;

c) rimettere al creditore procedente l’individuazione dei crediti o delle cose da sottoporre a pignoramento quando l’accesso alle banche dati di cui alla lettera a) ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che si trovano nella disponibilità di terzi ovvero sia crediti che cose del debitore che si trovano nella disponibilità di terzi;

d) prevedere che quando l’accesso alle banche dati ha consentito di individuare crediti del debitore l’ufficiale giudiziario li pignori direttamente notificando il verbale delle operazioni di ricerca al debitore e al terzo;

e) modificare il criterio di competenza territoriale relativo ai procedimenti di espropriazione forzata di crediti, prevedendo la competenza del giudice del luogo ove risiede il debitore; quando il debitore risiede all’estero o è una pubblica amministrazione, stabilire uno specifico criterio di competenza territoriale, che assicuri la concentrazione dei procedimenti proposti nei confronti del medesimo debitore;

f) prevedere, in conseguenza di quanto previsto alla lettera e), che anche il terzo tenuto al pagamento di uno dei crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile comunichi la dichiarazione di cui all’articolo 547 del predetto codice a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;

g) prevedere che l’atto con cui si procede al pignoramento di crediti, ivi compreso il verbale di cui alla lettera d), contenga l’avvertimento al terzo delle conseguenze derivanti dalla mancata comparizione in udienza;

h) stabilire un compenso aggiuntivo, rientrante tra le spese di esecuzione e parametrato al valore di realizzo o di assegnazione delle cose pignorate o al valore dei crediti, da ripartire tra l’ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto all’interrogazione delle banche dati, l’ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto al pignoramento, nonché gli altri ufficiali giudiziari o funzionari del medesimo ufficio addetti al servizio esecuzioni;

i) individuare altre materie in cui l’autorità giudiziaria può avvalersi dell’ufficiale giudiziario per l’interrogazione delle banche dati di cui alla lettera a);

l) assicurare che dall’attuazione dei criteri direttivi di cui al presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o minori entrate, ivi comprese quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Capo II

DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE GARANZIE MOBILIARI

Art. 4

(Disciplina delle garanzie mobiliari non possessorie)

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per procedere alla revisione delle disposizioni in materia di garanzie reali mobiliari al fine di agevolare e promuovere l’accesso al credito, in particolare delle start-up innovative, contraendone i relativi costi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento come istituto di diritto comune, disciplinandone i requisiti e le modalità di costituzione, le regole di opponibilità ai terzi e la disciplina del concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione, anche attraverso l’iscrizione in apposito registro informatizzato;

b) stabilire che la garanzia mobiliare possa avere ad oggetto un bene o una pluralità di beni, materiali o immateriali, individuati anche per tipologie o categorie funzionali e in relazione al loro valore, e a tal fine prevedere che, nell’ipotesi in cui la garanzia abbia ad oggetto beni futuri, questi siano determinabili;

c) prevedere che la garanzia possa essere costituita per uno o più crediti presenti o futuri, determinati o determinabili anche in relazione a rapporti futuri, ferma restando la specifica indicazione dell’ammontare massimo garantito;

d) prescrivere che l’atto costitutivo della garanzia sia redatto per iscritto, con indicazione dei beni o delle tipologie o categorie di beni gravati dal diritto di prelazione;

e) istituire un registro informatizzato, direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, e a tale scopo:

1) stabilire che l’iscrizione della garanzia contenga almeno i seguenti dati: l’identità e l’indirizzo o la sede del creditore garantito; l’identità e l’indirizzo o la sede del debitore; la descrizione dei beni oggetto di garanzia individuati a norma della lettera b); l’ammontare massimo dei crediti garantiti;

2) prevedere che la garanzia prenda grado e sia opponibile ai terzi dal momento della sua iscrizione nel registro;

3) prevedere che la garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, possa essere utilizzata a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli individuati nell’atto costitutivo, qualora l’atto costitutivo lo preveda espressamente e sempre che il relativo patto sia annotato, anche successivamente, in margine all’iscrizione;

4) prevedere che, nel caso di cui al numero 3), la garanzia mantenga il grado preso al momento dell’iscrizione, disciplinando il concorso conseguente alle eventuali plurime annotazioni;

5) subordinare le operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al pagamento di un importo in denaro determinato anche in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione del registro;

f) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;

g) prevedere che, qualora il datore della garanzia sia un imprenditore, e fatto salvo il diverso accordo delle parti, lo stesso possa disporre dei beni oggetto di garanzia nell’esercizio della propria attività economica, estendendosi in tal caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all’esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa;

h) ammettere che, anche in deroga al divieto del patto commissorio, la convenzione costitutiva possa prevedere che, al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia, il creditore possa procedere stragiudizialmente alla vendita, richiedere l’assegnazione in pagamento dei beni oggetto di garanzia o adottare altre modalità di realizzazione economicamente ragionevoli, a condizione che il loro valore sia determinato in maniera oggettiva, tramite la quotazione di mercato o stima di un professionista nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza, designato dal giudice, salvo l’obbligo del creditore di restituire al debitore, o ad altri creditori, l’eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l’importo del credito, subito dopo la realizzazione della garanzia;

i) prevedere forme di pubblicità e controllo giurisdizionale dell’esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera h), e regolare i conseguenti rapporti tra l’escussione stragiudiziale stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali;

l) adottare misure adeguate per la protezione del debitore consumatore, e in particolare stabilire che, ai fini della validità dell’accordo di garanzia, non è ammessa una descrizione per tipologie o categorie dei beni;

m) adottare tutte le ulteriori misure necessarie, al fine di coordinare la disciplina delle garanzie mobiliari non possessorie con la normativa vigente, in materia di responsabilità patrimoniale, cause di prelazione e tutela giurisdizionale dei diritti, nonché con le norme in materia bancaria e creditizia, proprietà industriale, procedure esecutive e concorsuali e tutela dei dati personali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e successivamente trasmesso al Parlamento perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l’emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l’adozione dell’originario decreto.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA NONCHE’ PER IL MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI

Art. 5

(Modifiche al codice di procedura civile ed al codice civile per la semplificazione e l’accelerazione del processo esecutivo)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.»;

b) all’articolo 207, secondo comma, le parole «che le sottoscrive» sono soppresse;

c) l’articolo 503 è sostituito dal seguente:

«Art. 503 (Modi della vendita forzata). La vendita forzata è fatta senza incanto, secondo le forme previste nei capi seguenti.»;

d) all’articolo 520, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per la conservazione delle altre cose l’ufficiale giudiziario provvede affidandole immediatamente a un custode nominato a norma dell’articolo 521»;

e) l’articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:

«Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere consegnati dall’ufficiale giudiziario al creditore entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con gli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi dieci giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo.»;

f) all’articolo 521, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Possono essere nominati custode esclusivamente gli istituti autorizzati di cui all’articolo 159 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. In ogni caso il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, può con provvedimento motivato nominare custode delle cose pignorate altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell’elenco di cui all’articolo 169-sexies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice o uno dei professionisti delegati iscritti negli elenchi previsti dall’articolo 179-ter delle medesime disposizioni.»;

2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Entro trenta giorni dal deposito dell’istanza di vendita, il custode nominato ai sensi del primo comma, previo invio di comunicazione contenente la data e l’orario approssimativo dell’accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Il custode, quando risulta necessario per apprendere i beni, può aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l’assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l’impiego dei mezzi usualmente utilizzati il custode può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro conservazione nel luogo in cui si trovano.»;

g) all’articolo 530, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell’articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura»;

2) all’ultimo comma, le parole «può disporre» sono sostituite dalla seguente: «dispone» e le parole «o della data dell’incanto» sono soppresse;

h) all’articolo 532 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, dopo la parola «vendita» sono aggiunte le seguenti: «senza incanto»;

2) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell’esecuzione dispone la vendita senza incanto dei beni pignorati tramite commissionario. Le cose pignorate sono affidate, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario, all’istituto vendite giudiziarie ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell’elenco di cui all’articolo 169-sexies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice o ad uno dei professionisti delegati iscritti negli elenchi previsti dall’articolo 179-ter delle medesime disposizioni.»;

3) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il giudice fissa altresì il numero complessivo degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi e il termine finale alla cui scadenza il commissionario restituisce gli atti in cancelleria affinché, sentite le parti, si proceda a norma dell’articolo 187-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.»;

i) all’articolo 533 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine fissato a norma dell’art. 532, secondo comma, secondo periodo, il commissionario restituisce immediatamente gli atti.»;

l) l’articolo 534 è abrogato;

m) l’articolo 534-bis del codice di procedura civile è abrogato;

n) all’articolo 534-ter la parola «professionista» è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: «commissionario»;

o) all’articolo 535 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prezzo minimo della vendita»;

2) al secondo comma, le parole «di apertura dell’incanto» sono sostituite dalle seguenti «minimo della vendita»;

p) all’articolo 536 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole «per l’incanto» sono sostituite dalle seguenti: «per la vendita»;

2) al secondo comma, le parole «agli incanti» sono sostituite dalle seguenti: «alle vendite»;

q) all’articolo 537, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole «dell’incanto» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «della vendita»;

2) al primo comma, le parole «, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto,» sono soppresse;

r) l’articolo 538 è abrogato;

s) all’articolo 540, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole «nuovo incanto» sono sostituite dalle seguenti: «nuovo esperimento di vendita»;

2) al secondo comma, le parole «consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari» sono sostituite dalle seguenti: «depositata secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di cui all’articolo 530»;

t) l’articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:

«L’originale dell’atto di citazione il titolo esecutivo e il precetto devono essere consegnati dall’ufficiale giudiziario al creditore entro le ventiquattro ore dall’ultima notificazione. Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con gli atti di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi trenta giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo.»;

u) l’articolo 557 è sostituito dal seguente:

«Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). L’atto di pignoramento è consegnato dall’ufficiale giudiziario al creditore immediatamente dopo l’ultima notificazione

Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con il titolo esecutivo, il precetto e il pignoramento entro dieci giorni dalla consegna di quest’ultimo. Nell’ipotesi di cui all’art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. L’atto di pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi dieci giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo. »;

v) all’articolo 559, al quarto comma, le parole «al primo comma dell’articolo 534» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 159 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice»;

z) all’articolo 560, terzo comma, le parole «provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile» sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»;

aa) all’articolo 569, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, secondo periodo, le parole «e provvede ai sensi dell’articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’articolo

572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione» sono soppresse;

2) le parole «e, nei casi previsti, l’incanto,» sono soppresse;

bb) all’articolo 571, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole «a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579, ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell’articolo 579»;

2) al terzo comma, il numero 2) è abrogato;

cc) All’articolo 572, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole «aumentato di un quinto,» sono soppresse;

2) il terzo comma è abrogato;

dd) all’articolo 573, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore di colui che ha formulato l’offerta più conveniente. A parità di condizioni di offerta, la vendita è disposta a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo»;

ee) dopo l’articolo 575, la rubrica del §. 3 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali sulla vendita»;

ff) l’articolo 576 è abrogato;

gg) all’articolo 578, le parole «l’incanto» sono sostituite dalle seguenti: «la stessa»;

hh) all’articolo 579, il primo comma è abrogato;

ii) all’articolo 580 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è abrogato;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «se l’offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la vendita.»;

ll) l’articolo 581 è abrogato;

mm) all’articolo 583, le parole «dall’incanto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla vendita»;

nn) l’articolo 584 è abrogato;

oo) all’articolo 585, le parole «dell’articolo 576» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 569»;

pp) all’articolo 587, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole «un nuovo incanto» sono sostituite dalle seguenti: «una nuova vendita»;

2) al secondo comma, il primo periodo è così sostituito: «Per la nuova vendita si procede a norma degli articoli 569 e seguenti.»;

qq) all’articolo 588, al primo comma le parole «dell’incanto» sono sostituite dalle seguenti: «della vendita» e le parole «all’incanto» sono soppresse;

rr) all’articolo 590, al primo comma le parole «all’incanto» sono soppresse;

ss) all’articolo 591, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuova vendita»;

2) al primo comma, le parole «dell’articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto» sono sostituite dalle parole «dell’articolo 569 perché si proceda a nuova vendita»;

3) al secondo comma, le parole «inferiore di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore di non oltre un quarto»;

tt) all’articolo 591-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole «alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell’eventuale incanto» sono sostituite dalle seguenti «ed alla gara tra gli offerenti»;

2) al secondo comma, al numero 2), le parole «e, ove occorrenti, dall’articolo 576, secondo comma» sono soppresse;

3) al secondo comma, al numero 4), le parole «dell’incanto e all’aggiudicazione dell’immobile a norma dell’articolo 581» sono sostituite dalle parole «di vendita e all’aggiudicazione dell’immobile»;

4) al secondo comma, al numero 6), le parole «sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e» sono soppresse;

5) al secondo comma, al numero 8) le parole «del nuovo incanto» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova vendita»;

6) al secondo comma, al numero 9) la parola «incanto» è sostituita dalla seguente: «vendita»;

7) al settimo comma, la parola «incanti» è sostituita dalla parola «vendite»;

uu) all’articolo 595, al primo comma le parole «nuovo incanto» e «un nuovo incanto» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «nuova vendita» e «una nuova vendita»;

vv) all’articolo 604, le parole «di cui all’articolo 579, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 571, primo comma, primo periodo»;

zz) l’articolo 609 è sostituito dal seguente:

«Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione). Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all’asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l’asporto non è stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell’articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l’ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell’articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l’utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l’ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest’ultima, da un custode nominato dall’ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell’intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l’asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso

da colui che è tenuto al rilascio, l’eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell’articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell’esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.»;

aaa) all’articolo 615, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento di sospensione perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è stata rigettata l’opposizione. L’inefficacia è dichiarata nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso della parte interessata.»;

bbb) all’articolo 618, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il provvedimento di sospensione perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è stata rigettata l’opposizione. L’inefficacia è dichiarata dal giudice dell’esecuzione su ricorso della parte interessata.»;

ccc) all’articolo 624, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il provvedimento di sospensione perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è stata rigettata l’opposizione. L’inefficacia è dichiarata dal giudice dell’esecuzione su ricorso della parte interessata.»;

ddd) all’articolo 624 bis, le parole «o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto» sono soppresse;

eee) all’articolo 627, le parole «dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta l’opposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione della sentenza che rigetta l’opposizione»;

fff) l’articolo 733 è sostituito dal seguente:

«Art. 733. (Vendita di beni). Se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi a norma degli articoli 532 e seguenti per i beni mobili e degli articoli 569 e seguenti per i beni immobili, designa un soggetto che risiede nel circondario in cui è compreso il luogo ove si trovano i beni.»;

ggg) all’articolo 734, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica le parole «dell’incanto» sono sostituite dalle seguenti: «della vendita»;

2) al primo comma, la parola «incanto» è sostituita dalle seguenti: «esperimento di vendita»;

hhh) all’articolo 787, le parole «degli articoli 534 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 532 e seguenti»;

iii) all’articolo 795, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è abrogato;

2) al terzo comma, le parole «L’incanto si apre» sono sostituite dalle seguenti: «Le operazioni di vendita si aprono»;

2. Alle disposizioni per l’attuazione al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, le parole «autorizzati all’incanto» sono sostituite dalle parole «autorizzati alle vendite forzate»;

2) al primo comma, le parole «all’incanto dei beni mobili a norma dell’articolo 534» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni mobili a norma dell’articolo 532» ;

3) al secondo comma, le parole «alle vendite all’incanto» sono sostituite dalle seguenti: «alle vendite forzate»;

b) dopo l’articolo 159 è aggiunto il seguente:

«Art. 159-bis (Nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). La nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione è redatta in conformità al modello adottato con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia.»;

c) all’articolo 161-bis le parole «degli articoli 571 e 580» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 571»;

d) dopo l’articolo 164 è aggiunto il seguente:

«Art. 164-bis (Infruttuosità dell’espropriazione forzata). Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».

e) all’articolo 169-bis le parole «iscritti nei pubblici registri» sono soppresse;

f) all’articolo 169-ter le parole «iscritti nei pubblici registri» sono soppresse;

g) all’articolo 169-quinquies, le parole «, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell’articolo 534 del codice,» sono soppresse;

h) dopo l’articolo 169-quinquies è aggiunto il seguente:

«Art. 169-sexies. (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati) Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all’articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei mobili pignorati. Si applicano gli articoli 13 e seguenti di queste disposizioni in quanto compatibili.»;

i) all’articolo 173-quinquies le parole «degli articoli 571, 579, 580 e 584» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 571 e 579»;

l) l’articolo 175 è abrogato.

3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 376, primo comma, le parole «all’incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;

b) all’articolo 719, primo comma, le parole «all’incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;

c) all’articolo 720, le parole «all’incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;

d) all’articolo 757, le parole «all’incanto» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di vendita forzata»;

e) all’articolo 1506, al secondo comma, le parole «all’incanto» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di vendita forzata»;

f) all’articolo 1515, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, le parole «all’incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;

2) al terzo comma, le parole «senza incanto, al prezzo corrente,» sono sostituite dalle seguenti: «, anche al prezzo corrente,»

g) all’articolo 2466, al secondo comma, le parole «all’incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;

h) all’articolo 2471, al terzo comma, le parole «all’incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;

i) all’articolo 2646, al primo comma, la parola «incanto» è sostituita dalle seguenti: «vendita forzata»;

l) all’articolo 2797, al secondo comma, le parole «al pubblico incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;

m) all’articolo 2862, al secondo comma, le parole «all’incanto» sono sostituite dalla seguente: «forzata»;

n) all’articolo 2893, al primo comma, le parole «l’incanto» sono sostituite dalle seguenti: «la vendita»;

o) all’articolo 2893, le parole «l’incanto» sono sostituite dalle seguenti: «la vendita»;

p) all’articolo 2897, la rubrica è così sostituita: «Regresso dell’acquirente divenuto compratore a seguito di vendita forzata»;

4. All’articolo 83 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «con o» sono soppresse

b) al secondo comma, le parole «all’incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;

c) al terzo comma, le parole «d’incanto» sono sostituite dalle seguenti: «di vendita senza incanto»

d) al quarto comma, le parole «senza incanto» sono sostituite dalle seguenti: «eseguite a norma dell’articolo 1515, terzo comma, del codice».

Art. 6

(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche)

1. All’articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è introdotto il seguente:

«2-bis.In ogni caso, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il deposito della nota di iscrizione a ruolo, quando previsto, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.»

b) dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. Unitamente all’istanza di cui all’articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

9-ter. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato si applica il comma 9-bis, sostituendo il commissario al curatore.

9-quater. Entro dieci giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.

9-quinquies. I rapporti riepilogativi periodici previsti dal comma 9-ter e dagli articoli 33, quinto comma, e 182, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono redatti in conformità ai modelli standard adottati con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia. Con i decreti del Ministro della giustizia di cui al periodo precedente sono adottati anche i modelli standard cui devono conformarsi i rapporti riepilogativi finali di cui ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater. I rapporti riepilogativi periodici e finali sono depositati con modalità telematiche a norma del presente articolo.

9-sexies. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui al comma 9-quinquies sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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