Diritti di obbligazione ed Eccezione d’incompetenza per territorio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 luglio 2022| n. 21754.

Diritti di obbligazione ed Eccezione d’incompetenza per territorio

Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l’attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall’attore, ha l’onere di eccepire l’incompetenza di quest’ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati “in limine” né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l’eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta per il mancato pagamento di somme dovute in forza di un contratto di agenzia, la Suprema Corte, rigettando il ricorso per regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del tribunale adito che, al termine della prima udienza di trattazione, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza essendosi la società ricorrente limitata a contestare l’operatività del criterio del “forum destinatae solutionis” senza nulla dedurre relativamente al “forum contractus”, alternativamente previsto dallo stesso art. 20 cod. proc. civ. per le obbligazioni). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 25 novembre 2005, n. 24903; Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 aprile 1995, n. 4499; Cassazione, sezione civile II, sentenza 24 dicembre 1994, n. 11152).

Ordinanza|8 luglio 2022| n. 21754. Diritti di obbligazione ed Eccezione d’incompetenza per territorio

Data udienza 21 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Diritti di obbligazione – Controversia – Convenuto – Eccezione – Incompetenza per territorio – Onere di contestazione tempestiva – Primo atto difensivo – Criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. – Difetto di tale specifica e tempestiva contestazione – Competenza radicata presso il giudice adito in forza del criterio di competenza non contestato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5330-2021 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO n. 688/2021, depositata il 20/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere Dott.ssa ROSSANA GIANNACCARI.

Diritti di obbligazione ed Eccezione d’incompetenza per territorio

RILEVATO

Che:
La societa’ (OMISSIS) S.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la societa’ (OMISSIS) s.r.l. per il pagamento di somme dovuta in forza di un contratto di agenzia;
si costitui’ nel giudizio (OMISSIS) S.r.l., la quale, deducendo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, indico’ quale giudice competente il Tribunale di Catania, in quanto foro del convenuto ex articolo 19 c.p.c;
l’eccezione di incompetenza si fondava sulla inapplicabilita’ al caso di specie del forum creditoris ex articolo 20 c.p.c. e articolo 1182 c.c., a causa dell’illiquidita’ del credito vantato;
il Tribunale di Palermo, al termine della prima udienza di trattazione, dichiaro’ l’inammissibilita’ dell’eccezione di incompetenza, perche’ (OMISSIS) S.r.l. si era limitata a contestare l’operativita’ del criterio del forum destinatae solutionis e nulla aveva dedotto relativamente al forum contractus, alternativamente previsto dallo stesso articolo 20 c.p.c. per le obbligazioni;
ha proposto ricorso per regolamento di competenza (OMISSIS) S.r.l. sulla base di un unico motivo;
ha resistito con controricorso (OMISSIS) S.r.l.;
il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa (OMISSIS), ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilita’ del ricorso;
in prossimita’ dell’udienza, (OMISSIS) S.r.l. ha depositato memoria illustrativa.

RITENUTO

Che:
con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1182 c.c., degli articoli 19, 20, 38 e 187 c.p.c. nonche’ del principio del giusto processo e del contraddittorio ex articolo 111 Cost. e articolo 101 c.p.c in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il Tribunale di Palermo avrebbe deciso sull’eccezione di incompetenza territoriale, senza invitare le parti alla precisazione delle conclusioni sul punto; sostiene, tuttavia che il provvedimento ha natura decisoria e che il provvedimento del TRibunale sarebbe errato in quanto parte attrice aveva indicato un determinato foro idoneo a determinare la scelta del giudice, indicandolo come unico ed esclusivo e, in relazione a tale criterio era stata formulate l’eccezione di incompetenza;
il motivo e’ infondato;
va preliminarmente osservato che il regolamento di competenza non e’ esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza – senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito – e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a se’, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocita’ ed incontrovertibilita’, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non piu’ discutibile ai sensi dell’articolo 187 c.p.c., comma 3, e articolo 177 c.p.c., comma 1, (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 29.9.2014, n. 20449, Cass. Civ., Sez, VI, 7.6.2017, n. 14223);
nel caso di specie, l’ordinanza del Tribunale di Palermo ha contenuto decisorio in quanto, indipendentemente dalla forma del provvedimento, il giudice ha, in modo inequivoco, statuito sull’eccezione di incompetenza ritenendola inammissibile perche’ dedotta con riferimento ad un solo criterio di collegamento (il luogo in cui doveva eseguirsi l’obbligazione), senza eccepire l’incompetenza territoriale anche con riferimento al luogo in cui e’ sorta l’obbligazione;
tale decisione implica una valutazione da parte del giudice non piu’ discutibile in sede di decisione nel merito;
la decisione ha fatto corretta applicazione del principio espresso da codesta Corte secondo cui “nelle cause relative a diritti di obbligazione, l’attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli articoli 18, 19 o 20 c.p.c.. E’ il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall’attore, ha l’onere di eccepire l’incompetenza di quest’ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati “in limine” ne’ ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l’eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza” (ex multis: Cass. Sent. n. 11152/1994, n. 4499/1995 e n. 24903/2005);
nel caso di specie, il convenuto avrebbe dovuto contestare la competenza territoriale sotto tutti i profili e non solo in relazione al forum destinatae solutionis;
poiche’ la controversia ha ad oggetto diritti di obbligazione, l’eccezione di incompetenza territoriale andava determinata, ai sensi dell’articolo 20 c.p.c. anche con riferimento al luoqo in cui e’ sorta l’obbligazione dedotta in giudizio;
il ricorso per regolamento di competenza va, pertanto, rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo, innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge; le spese vanno liquidate nel giudizio di merito;
deve altresi’ darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, se dovuto (per il raddoppio del contributo unificato cfr. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 13636 del 2020; Cass. 11331/14).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge.
Spese al merito.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

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