Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 settembre 2021| n. 25969.
Diritti di obbligazione e l’incompetenza per territorio.
Nelle cause relative a diritti di obbligazione la disciplina dettata dall’articolo 38 cod. proc. civ. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 cod. proc. civ., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili d’incompetenza non prospettati, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Ne consegue che l’incompletezza della formulazione dell’eccezione è profilo deducibile e controllabile anche d’ufficio in sede di regolamento di competenza, in quanto la Corte di Cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’articolo 38 cod. proc. civ., comma 3, con riguardo alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza, che, pur se espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell’inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale. L’esistenza di una situazione di incompletezza della formulazione dell’eccezione di incompetenza territoriale sotto il profilo della competenza territoriale derogabile, rende superfluo ed inutile l’esame della questione della sussistenza della competenza (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del giudice adito innanzi al quale ha rimesso le parti; infatti, essendo stata nella circostanza l’eccezione di incompetenza territoriale dedotta in modo incompleto, non avendo la convenuta assolto all’onere di precisare i termini esatti della relativa deduzione (trattandosi di eccezione in senso proprio), contestando specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e fornendo la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, l’eccezione doveva essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlativa competenza del giudice adito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 agosto 2011, n. 17020; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 luglio 2011, n. 15996; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 febbraio 2011, n. 3989; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 maggio 2010, n. 11192; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 9 giugno 2005, n. 12121).
Ordinanza|24 settembre 2021| n. 25969. Diritti di obbligazione e l’incompetenza per territorio
Data udienza 21 aprile 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Appalto privato – Competenza per territorio – Regolamento di competenza – Foro convenzionale – Esclusività – Condizioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9525-2020 proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza RG 345/2016 del TRIBUNALE di PERUGIA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNACCARI ROSSANA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MISTRI CORRADO, il quale conclude chiedendo che la Corte di Cassazione dichiari che il Tribunale di PISTOIA e’ giudice territorialmente competente alla trattazione della controversia, con fissazione del termine per la riassunzione del giudizio.
Diritti di obbligazione e l’incompetenza per territorio
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (OMISSIS) S.r.l. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Perugia, (OMISSIS) S.p.A. per chiedere la risoluzione dei contratti stipulati il 15.05.2013 – e denominati “preliminare di locazione di immobile a destinazione commerciale”, “protocollo d’intesa” e “scrittura privata” – per gravi e manifesti inadempimenti della parte convenuta, nonche’ la sua condanna al pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti in appalto, oltre al risarcimento dei danni da inadempimento. Nel costituirsi in giudizio, parte convenuta eccepiva, preliminarmente, l’incompetenza territoriale dell’adito giudice per essere competente il Tribunale di Pistoia, disponendo l’articolo 6 del contratto preliminare di locazione immobiliare a destinazione commerciale che tutte le controversie insorte tra le parti in relazione alla validita’, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto dovessero essere devolute alla competenza dell’Autorita’ giudiziaria di Pistoia.
Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale di Perugia, con l’ordinanza quivi impugnata, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Pistoia, ritenuto competente sia in quanto giudice del luogo in cui aveva sede la persona giuridica convenuta – articolo 19 c.p.c. -, sia in ragione del foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui all’articolo 20 c.p.c., ossia del forum contractus ovvero del forum destinatae solutionis. Osservava, inoltre, il Tribunale che il foro convenzionale risultava incompetente per non avere le parti attribuito al foro designato una competenza esclusiva espressa e, con riguardo all’eventualita’ di una competenza del Tribunale adito ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1182 c.c., comma 3, e dell’articolo 20 c.p.c. – domicilio del creditore -, il giudice di prime cure ne escludeva l’operativita’ per non essere l’oggetto della controversia un’obbligazione pecuniaria – avendo la stessa ad oggetto l’esatto adempimento di un contratto inter partes – e, comunque, anche a volerla intendere come obbligazione pecuniaria, per mancanza del requisito della liquidita’ del credito perche’ contestato l’avveramento dell’evento a cui era condizionato.
Ha proposto istanza per regolamento di competenza la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione sulla base di un unico articolato motivo.
Ha resistito con controricorso la (OMISSIS) s.p.a.
Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Mistri Corrado, ha chiesto il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Con l’istanza di regolamento di competenza ex articolo 42 c.p.c., la (OMISSIS) S.r.l. ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Perugia, insistendo per la ritenuta competenza di quest’ultimo in virtu’ del criterio di individuazione del foro alternativo di cui al combinato disposto dell’articolo 20 c.p.c. e dell’articolo 1182 c.c., comma 3, atteso che l’obbligo relativo al pagamento del corrispettivo dell’appalto doveva essere eseguito nella circoscrizione del Tribunale adito, ove la (OMISSIS) aveva la sua sede legale, ossia presso il domicilio del creditore. Rimarcava, inoltre, la (OMISSIS) S.r.l. di aver prontamente eccepito l’inammissibilita’ dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte, non avendo quest’ultima fatto specifico riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., con indicazione del giudice per ciascuno di essi ritenuto competente; ed inoltre, che, come opportunamente riconosciuto dal Tribunale decidente, risultava infondata l’eccezione di incompetenza basata sul patto inserito nel preliminare poiche’ le parti, pur avendo indicato il Tribunale di Pistoia quale foro convenzionale, non avevano tuttavia concordato la sua esclusivita’.
Il regolamento di competenza e’ fondato e va accolto.
Con riguardo alla questione dell’individuazione del foro competente in quello convenzionalmente determinato dalle parti all’articolo 6 del contratto preliminare datato 15.05.2013, va rilevato che tale criterio di individuazione della competenza e’ inoperante per non avere le parti attribuito al foro designato una competenza esclusiva espressa (come chiaramente risultante dal testo della previsione negoziale de qua che espressamente stabilisce che “tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti riguardo alla validita’. Alla interpretazione, alla esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno devolute alla competenza dell’autorita’ giudiziaria di Pistoia”).
Sul punto, risulta granitico l’orientamento di questa Corte che, a piu’ riprese, ha specificamente affermato che “in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale puo’ ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volonta’ delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresi’ di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (Cass. Civ. Sez. III, 21362/2020 del 6.10.2020; Cass. civ., Sez. 6 – 3, n. 1838 del 25/01/2018).
Cio’ posto, va osservato che l’eccezione di incompetenza proposta dalla (OMISSIS) S.p.A., ancorche’ tempestivamente sollevata, era inefficace, non essendo accompagnata dall’indicazione di tutti i fori alternativamente competenti, come espressamente richiesto dal secondo periodo dell’articolo 38 c.p.c., comma 1.
Sul punto, questa Corte ha piu’ volte specificato che “nelle cause relative a diritti di obbligazione la disciplina dettata dall’articolo 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili d’incompetenza non prospettati, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 4 agosto 2011, n. 17020; 18 febbraio 2011, n. 3989; Cass., Sez. III, 9 giugno 2005, n. 12121).
Ne consegue che l’incompletezza della formulazione dell’eccezione e’ profilo deducibile e controllabile anche d’ufficio in sede di regolamento di competenza, in quanto la Corte di Cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorche’ per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, e’ tenuta ad accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’articolo 38 c.p.c., comma 3, con riguardo alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza, che, pur se espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell’inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale (Cass. n. 9873 del 2009; da ultimo, Cass. n. 11192 del 2010). L’esistenza di una situazione di incompletezza della formulazione dell’eccezione di incompetenza territoriale sotto il profilo della competenza territoriale derogabile, rende superfluo ed inutile l’esame della questione della sussistenza della competenza.
Deve, dunque, ritenersi che l’eccezione di incompetenza territoriale e’ stata dedotta in modo incompleto, non avendo la convenuta assolto all’onere di precisare i termini esatti della relativa deduzione (trattandosi di eccezione in senso proprio), contestando specificamente l’applicabilita’ di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione; ne consegue che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l’eccezione doveva essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlativa competenza del giudice adito (cosi’, tra le tante, Cass. n. 15996 del 2011).
Il ricorso va, pertanto accolto e, per l’effetto va dichiarato la competenza del Tribunale di Perugia, innanzi al quale rimette le parti per la riassunzione nei termini di legge e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Perugia, davanti al quale rimette le parti per la riassunzione nei termini di legge nonche’ per le spese del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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