Consiglio di Stato, Sentenza|23 marzo 2022| n. 2100.
Differenziale tra la demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione.
Il criterio differenziale tra l’intervento di demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione è costituito proprio dall’assenza di variazioni del volume, dell’altezza o della sagoma dell’edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve configurare l’intervento come una nuova costruzione, da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia. Tali criteri hanno un ancora maggiore pregio interpretativo a seguito dell’ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione operata dal d.lgs. n. 301 del 2002, in quanto proprio perché non vi è più il limite della “fedele ricostruzione” si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in particolare per la sagoma e i volumi, per cui la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell’edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi.
Sentenza|23 marzo 2022| n. 2100. Differenziale tra la demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione
Data udienza 17 febbraio 2022
Integrale
Tag- parola chiave; Interventi edilizi – Natura – Intervento di demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione – Tratti differenziali – Individuazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9632 del 2021, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Al. Zi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via (…);
contro
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lu. Gr., Ma. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Mi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 9353 del 2021, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Mi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Al. Zi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Al. Zi. in Milano, via (…);
nei confronti
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lu. Gr., Ma. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Lombardia (sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-di -OMISSIS-S.r.l. S.r.l. e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2022 il Cons. Raffaello Sestini;
Viste le difese delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Differenziale tra la demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione
FATTO e DIRITTO
1 – -OMISSIS- con due separati ricorsi appellano la sentenza del Tar per la Lombardia – Milano, Sez. I, n. -OMISSIS- che ha accolto il ricorso di primo grado di -OMISSIS-
2 – La controversia concerne la “Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” bandita in data 7.8.2019 da -OMISSIS-per la fornitura per 48 mesi del “servizio di trasporto con ala fissa di organi, tessuti, campioni biologici, equipe chirurgiche di prelievo e pazienti”, suddivisa in due Lotti, ciascuno corrispondente a due macro aree geografiche: Regioni Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte e Provincia Autonoma di Trento (Lotto 1) e Regioni Abruzzo-Molise, Lazio, Sardegna e Sicilia (Lotto 2)”. L’importo iniziale previsto dell’appalto ammonta a Euro 12.675.680,00 per il Lotto 1 ed Euro 11.991.440,00 per il Lotto 2.
3 – E’ prevista l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con l’attribuzione per ciascun lotto di un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti: max 70 punti per l’offerta tecnica e max 30 punti per l’offerta economica. Al fine dell’ammissibilità delle offerte il Disciplinare ha inoltre previsto il rispetto da parte del concorrente in relazione alla “fornitura ed i servizi connessi” dei “requisiti minimi”, considerati “quali elementi essenziali dell’offerta, richiesti a pena di esclusione dalla gara, stabiliti nel Capitolato Tecnico” a pena d’esclusione. In particolare, è previsto che “ogni concorrente deve essere titolare di COA (Certificato di Operatore Aereo)” nella configurazione base, “per il quale non è ammesso avvalimento”. Nella Sezione riferita alle “caratteristiche tecniche degli aeromobili”, si prevede altresì l’approvazione “per decollo LVTO e decollo con bassa visibilità 150 m.”, preferibilmente “per decollo con bassa visibilità 125 mt e ILS di livello II”.
4 – Entro il termine fissato dal disciplinare di gara hanno presentato la propria offerta, per entrambi i lotti, la -OMISSIS- che si è aggiudicata il Lotto 1 quale unica concorrente e la -OMISSIS-. che si è aggiudicata il Lotto 2 con il punteggio complessivo di 83,57 punti, di cui punti 53,57 per l’offerta tecnica e punti 30,00 per l’offerta economica per un importo contrattuale di Euro 11.270.600,00 (IVA esclusa). In data 26.02.2020 -OMISSIS- con determinazione n. 131 ha quindi disposto l’aggiudicazione in via definitiva del Lotto 2 alla -OMISSIS-
Differenziale tra la demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione
5 – -OMISSIS- ha promosso ricorso avanti al TAR per la Lombardia-Milano per l’annullamento della determinazione n. 131, della nota Prot. IA.2020.0009400 del RUP, entrambe del 26.02.2020, della Determina di indizione del bando, del disciplinare, del Capitolato Tecnico, del progetto di Gara, di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice e per la conseguente condanna, in via principale della Stazione appaltante convenuta al risarcimento del danno in forma specifica, tramite declaratoria della spettanza dell’aggiudicazione alla stessa e pronuncia ex art. 122 c.p.a. d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato in pendenza del ricorso, ovvero, in subordine, tramite rinnovo integrale della procedura, con riserva di agire in separata sede per il risarcimento del danno monetario.
6 – -OMISSIS-. ha promosso ricorso incidentale per l’annullamento di tutti i verbali di gara e della determina dirigenziale n. 131 del 26.02.2020 nella parte in cui la Commissione di gara non ha escluso la -OMISSIS- poiché 3 dei 6 suoi eromobili, oggetto del contratto di avvalimento con la -OMISSIS-non avrebbero le caratteristiche richieste dalla lex specialis per l’inidoneità degli equipaggi.
7 – In data 22.06.2020 con determinazione n. 460, in ragione dell’alto tasso tecnico delle censure prospettate da -OMISSIS- -OMISSIS- ha incaricato, per adiuvare la Commissione, un proprio consulente, che nella propria relazione del 25.09.2020 si è limitato a condurre un’ampia ricognizione dei documenti pervenuti alla Commissione ed ha, in particolare, affermato come gli aeromobili proposti da -OMISSIS-. non erano approvati per decollo LVTO in quanto l’impresa era priva di COA LVTO. Peraltro la commissione, rilevato che una tale “estensione” dei requisiti non trovava riscontro negli atti di gara, nella seduta riservata del 07.10.2021 ha invece deciso di applicare la lex specialis che prevede il possesso del requisito LVTO degli aeromobili, ritenendolo slegato dal relativo requisito (non espressamente presente nella legge di gara) afferente l’impresa (COA LVTO).
8 – La Commissione ha, quindi, confermato la -OMISSIS-., quale aggiudicataria del Lotto 2, limitandosi a ridurre il punteggio tecnico ad essa assegnato in funzione di altro parametro tecnico riscontrato (la velocità di crociera). Per l’annullamento di tale determinazione -OMISSIS- ha promosso ricorso per motivi aggiunti. Anche la -OMISSIS-ha promosso ricorso per motivi aggiunti.
9 – All’esito dell’udienza pubblica fissata per la discussione nel merito del ricorso R.G. -OMISSIS-promosso dalla -OMISSIS- il TAR per la Lombardia-Milano, Sez. I, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- ha disposto “una verificazione, in contraddittorio tra le parti, volta a fornire al Collegio elementi necessari ad accertare se, alla luce delle previsioni della lex specialis, il giudizio espresso dalla stazione appaltante sia manifestamente illogico o contenga errori di fatto che ne abbiano inficiato le relative valutazioni, incaricando a tal fine il Direttore del Centro Nazionale Trapianti presso l’Istituto Superiore di Sanità, o suo delegato, in possesso delle competenze necessarie”.
Differenziale tra la demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione
10 – La relazione tecnica conclusiva del 25.06.2021 ha confermato la “validità dei giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice riportati nel verbale n. 7 del 07.10.2020” e ciò anche con riguardo alla sussistenza del requisito di partecipazione in capo all’aggiudicataria -OMISSIS-. richiesto dalla lex specialis relativo al possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA). Il verificatore ha, altresì, appurato il possesso del certificato COA LVTO in capo a tale impresa (non richiesto dalla lex specialis e ottenuto dalla stessa successivamente alla presentazione dell’offerta), Il verificatore ha, inoltre, esplicato i diversi piani di valutazione e certificazione afferenti, da una parte, i velivoli e, dall’altra, l’impresa per quanto riguarda le operazioni LVTO e relative approvazioni nei seguenti termini: nel caso delle procedure di decollo in bassa visibilità (LVTO) il regolamento di riferimento prevede che, al termine degli accertamenti, l’Autorità Aeronautica approvi all’operatore la possibilità di eseguirle, trascrivendole nelle “Specific Approvals” della Specifica delle Operazioni allegata al Certificato di Operatore Aereo.
11 – Successivamente all’esito dell’udienza pubblica tenutasi in data 22.09.2021, il Tar per la Lombardia-Milano, sez. I, con sentenza n. -OMISSIS- dopo aver dichiarato inammissibile sia il ricorso incidentale, sia il ricorso per motivi aggiunti promossi dalla -OMISSIS-., il primo per difetto di interesse in quanto comunque -OMISSIS-ha messo a disposizione di -OMISSIS- un numero sufficiente di aeromobili in possesso delle caratteristiche tecniche richieste dal capitolato ed il secondo per la genericità delle censure prospettate, ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per motivi aggiunti promosso da -OMISSIS-, accogliendone il ricorso principale. Con la medesima sentenza il collegio ha condannato, altresì ‘ -OMISSIS–OMISSIS- e -OMISSIS-. al pagamento delle spese legali a favore della ricorrente, oltre oneri di legge, ed al rimborso del contributo unificato e ha posto a carico di entrambe, in solido tra loro, le spese di verificazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso relativo all’asserita mancanza delle “caratteristiche tecniche degli aeromobili” offerti dalla -OMISSIS-. richieste nell’art. 2.2 del Capitolato Tecnico”, trattandosi “di requisito espressamente previsto a pena di esclusione, come indicato dallo stesso art. 2 del Capitolato Tecnico”,
12 – -OMISSIS–OMISSIS- ha proposto appello avverso la predetta sentenza, che avrebbe disatteso le conclusioni tecniche del verificatore nonché il tenore letterale e sistematico della lex specialis. Anche -OMISSIS-.. ha proposto ricorso in appello, per la parte in cui il TAR ha respinto il ricorso incidentale dalla stessa promosso ed ha invece accolto il ricorso principale promosso da -OMISSIS- ritenendo che il giudice di primo grado sia incorso nel vizio di illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento.
13 – Secondo -OMISSIS–OMISSIS-, -OMISSIS- sarebbe riuscita a condurre il TAR in errore, nonostante l’univoca relazione tecnica del verificatore, circa la differenza tra requisiti di partecipazione e requisiti per l’esecuzione stabiliti dalle norme di gara e circa la discrezionalità dell’Amministrazione nel calibrare i requisiti nell’ottica delle proprie necessità .
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14 – Il servizio oggetto della procedura, di vitale importanza per la collettività e con rilevante durata nel tempo pari a 48 mesi, sarebbe caratterizzato da un alto tasso tecnico sia in termini di tecnologia degli aeromobili, sia in termini di certificazioni aeronautiche, nonché da poche aziende idonee a prestarlo (nel caso di specie infatti il lotto n. 1 ha visto un unico partecipante, -OMISSIS-perciò, la Stazione Appaltante avrebbe inteso calibrare i requisiti di partecipazione in modo chiaro al fine di consentire la massima partecipazione e concorrenza nell’ottica di migliorare il servizio, chiedendo i requisiti tecnici (di attrezzature) necessari per implementare il servizio se ritenuto necessario nel corso della durata del contratto (aeromobili capaci di operare decollare in condizioni di bassa visibilità (visibilità a 150 mt, cd LVTO) e preferibilmente a 125 mt e con strumentazione ILS II, ma non la c.d. COA LVTO, ovvero l’autorizzazione dell’ENAC in capo all’azienda (e non all’aeromobile) ad operare con tali aeromobili e con tali condizioni di scarsa visibilità, in quanto i) ritenuto ottenibile unicamente con il possesso dei velivoli idonei; ii) ritenuto ottenibile tramite l’acquisizione di pochi elementi maggiormente raggiungibili dall’operatore economico rispetto all’approvvigionamento di aeromobili (ovvero l’addestramento degli equipaggi, fatto puntualmente verificatosi con l’impresa -OMISSIS-); iii) il solo requisito del possesso di aeromobili LVTO avrebbe concretizzato il doppio vantaggio di consentire la massima partecipazione aprendo anche ad aziende ancora non certificate COA LVTO e di premiare le aziende virtuose che avessero reperito il presupposto per l’acquisizione della certificazione, ovvero il possesso degli aeromobili.
Differenziale tra la demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione
15 – La risposta del CTU sarebbe stata sotto il profilo tecnico del tutto chiara al riguardo: l’aggiudicazione è esente da vizi in quanto, sotto il profilo tecnico aeronautico, ha un senso chiedere i requisiti al solo aeromobile. Ciò in quanto tali requisiti costituiscono il presupposto per poter richiedere la COA LVTO in capo all’azienda.
16 – Al contrario, il TAR avrebbe, immotivatamente e irragionevolmente, travisato il chiaro tenore letterale delle regole di gara in violazione del principio di favor partecipationis, accogliendo l’unico motivo di gravame prospettato nel giudizio di primo grado dall’odierna appellata nel proprio ricorso principale, riferito all’asserita mancanza di possesso in capo all’aggiudicataria di una caratteristica tecnica richiesta dalla lex specialis per gli aeromobili da utilizzarsi per il servizio, invece erroneamente ritenuta dal giudice di primo grado quale requisito essenziale afferente la certificazione di impresa ai fini della partecipazione (COA LVTO).
17 – Più in particolare, considera il Collegio, il TAR ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancanza delle caratteristiche tecniche degli aeromobili” offerti da -OMISSIS-. richieste nell’art. 2.2 del Capitolato Tecnico, in quanto il tenore letterale della lex specialis era inequivoco nel richiedere il possesso di un atto di approvazione al decollo LVTO con bassa visibilità a 150 m., e pertanto, del certificato COA. Pertanto secondo il giudice di primo grado il tenore letterale della lex specialis sarebbe stato inequivoco nel richiedere il possesso di un atto di approvazione COA, al decollo LVTO con bassa visibilità a 150 m.
18 – Secondo -OMISSIS–OMISSIS- al contrario la rubrica del paragrafo 2.2., ove è contenuto il requisito di cui si discute, reca inequivocabilmente la dicitura “caratteristiche tecniche degli aeromobili” e non dell’impresa. Varrebbe perciò quanto rilevato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione del 31.03.2021, n. 2710, secondo cui “L’interpretazione della “lex specialis” soggiace alle stesse regole stabilite per i contratti dal Codice Civile, tra le quali assume carattere preminente quella dell’interpretazione letterale”.
Differenziale tra la demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione
19 – A giudizio del Collegio la predetta argomentazione dell’appellante principale non risulta, peraltro, convincente, in quanto l’interpretazione letterale va comunque riferita al significato delle singole espressioni quale ricavabile dalle parti, secondo diligenza e buona fede, dal contesto letterale in cui le stesse sono inserite, e nel caso in esame la richiesta di poter utilizzare velivoli idonei al decollo in scarse condizioni di visibilità risultava coerente con l’esigenza, insita nel servizio prestato, di assicurare, fin dall’avvio del servizio, il volo in caso di urgenza, anche in condizioni meteo avverse di nebbia, e ciò implica, all’evidenza, che il velivolo idoneo al volo strumentale o con scarsa visibilità sia pilotato da personale addestrato e certificato idoneo ad un tale tipo di volo, talché il ragionamento compiuto da -OMISSIS–OMISSIS- al fine di giustificare, a posteriori, un almeno apparente errore materiale del bando, riferito all’esigenza perseguita con quella prescrizione, avrebbe potuto valere, casomai, al contrario, selezionando imprese “virtuose” munite di idonea certificazione attestante la presenza di personale di volo in grado di assicurare il servizio anche in caso di scarsa visibilità, ove fosse stata comunque dimostrata la possibilità di utilizzare, nel caso in cui ciò fosse stato necessario, i veivoli idonei del parco aerei, ovvero d avvalersi di aerei di altra società idonei a tale tipo di volo.
19 – In conclusione, secondo il Collegio quella adottata dal TAR è la sola interpretazione letterale ragionevolmente possibile della clausola in esame, in coerenza con le finalità di assoluto interesse pubblico generale, riferite alla tutela del fondamentale diritto alla salute dei singoli pazienti mediante il trasporto aereo d’urgenza in qualsiasi condizione di visibilità, che giustificano l’esborso di denaro pubblico per assicurare il servizio sanitario d’urgenza in esame. Non avrebbe, infatti, evidentemente alcun senso chiedere (e retribuire con pubblico denaro) il possesso di velivoli in grado di volare in condizioni di scarsa visibilità, per poi lasciarli fermi sulla pista quanto tali condizioni si verifichino e quando sarebbe invece necessario un decollo immediato per assicurare la perseguita tutela del diritto alla salute.
20 -La pregressa considerazione non può essere vanificata dalla mera erronea collocazione, forse per mero errore materiale, della specifica in esame fra le “caratteristiche tecniche degli aeromobili” e non fra i requisiti dell’impresa, circostanza, questa, che non ha comunque indotto l’odierna appellante ad operare, invece, in autotutela ai fini di un tempestivo intervento chiarificatore a fronte della almeno apparente irragionevolezza delle proprie previsioni, né ha indotto le odierne Parti in appello (risultando solo la domanda in via subordinata formulata in primo grado di -OMISSIS-) a chiedere il radicale annullamento della gara.
21 – Pertanto, il Collegio deve ora procedere all’esame dell’appello incidentale di -OMISSIS-. volto a riformare la sentenza di primo grado per la parte in cui non ha disposto l’esclusione della ricorrente di primo grado -OMISSIS-.
22 – In particolare, -OMISSIS-. propone appello incidentale avverso la mancata decisione in senso favorevole, da parte della medesima sentenza del TAR, del proprio ricorso incidentale di primo grado, che a propria volta era diretto, da un lato, a far accertare l’idoneità dei propri veivoli e, dall’altro, a far dichiarare inidonei i veicoli della concorrente -OMISSIS-, che avrebbe dovuto essere pertanto esclusa dalla gara.
22.1 – Con il primo motivo d’appello incidentale -OMISSIS-. sostiene l’illegittimità di una interpretazione del bando che consentisse di farla ritenere in difetto del requisito di abilitazione al volo in condizioni di scarsa visibilità a causa della mancanza di abilitazione COA estesa agli equipaggi. Al riguardo, afferma infatti che tutti i veivoli offerti erano abilitati al volo LVTO così come richiesto dal capitolato tecnico che, letteralmente, richiedeva tale requisito solo per gli aeromobili e non per i loro equipaggi.
22.1.1 – -OMISSIS-contesta ampiamente tale prospettazione.
22.1.2 – Il Collegio ritiene la predetta prospettazione infondata, alla stregua delle pregresse considerazioni circa la necessità di leggere le prescrizioni del bando secondo ragionevolezza, e quindi nel senso di consentire l’immediata operatività delle operazioni di trasporto anche in condizioni di scarsa visibilità considerate le particolari esigenze di rapidità del servizio messo a gara., non essendo controverso che -OMISSIS-non era in possesso della prescritta certificazione COA-LVTO (che consente il volo con scarsa visibilità ) in tempo utile ai fini della partecipazione alla gara in esame.
Differenziale tra la demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione
22.2 – Con il secondo motivo d’appello incidentale -OMISSIS-. deduce l’erroneità dell’appellata sentenza di primo grado per la parte in cui ha dichiarato inammissibili (in accoglimento di una specifica eccezione di carenza di interesse) e comunque infondati il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti proposti in primo grado.
22.2.1 – Al riguardo -OMISSIS- eccepisce che le censure in esame sarebbero radicalmente inammissibili, ma il Collegio non ritiene necessario esaminare le predette eccezioni, considerata la palese infondatezza del secondo motivo dell’appello incidentale.
22.2.2 – In particolare, -OMISSIS-censura la “Violazione degli artt. 1 e 2.1 del capitolato tecnico – Assenza del requisito minimo di partecipazione – Difetto di istruttoria e di motivazione”. Ciò in quanto -OMISSIS-, oltre a proporre i propri aerei, si era riservata di fare ricorso all’avvalimento con la soc. -OMISSIS- al fine di poter disporre di un maggior numero di velivoli, ma, deduce -OMISSIS-, non avrebbe in realtà avuto a disposizione “in quanto né proprietaria, né titolare di contratti di leasing” i velivoli -OMISSIS- dichiarati, ma solo un velivolo “-OMISSIS-“, per il quale, peraltro, sarebbe mancato il richiesto “doppio equipaggio”. Infatti, prosegue -OMISSIS-, essendo -OMISSIS-aggiudicataria di altri servizi analoghi per conto di diverse Aziende pubbliche, la stessa avrebbe “completamente esaurito la propria capacità tecnica”. Con motivi aggiunti -OMISSIS-argomentava poi che “ben tre aeromobili oggetto del contratto di avvalimento non sono conformi alle previsioni del capitolato tecnico, per la inidoneità degli equipaggi” avendo -OMISSIS-prestato 4 aerei mettendo a disposizione dell’ausiliata solo sei comandanti e sei copiloti” (anziché 8) con ciò non rispettando l’obbligo del doppio equipaggio.
Infine, un velivolo-OMISSIS- avrebbe superato l’anzianità massima di vent’anni prevista dal Capitolato.
22.2.4 – Le predette censure di rivelano peraltro, come anticipato, infondate. La sentenza appellata, infatti, ha già dato atto che, con riferimento al Lotto in esame, la concorrente aveva messo a disposizione 6 velivoli di sua proprietà, ed inoltre 4 veivoli in forza di avvalimento dell’ausiliaria -OMISSIS-, rispetto ai quali le predette censure non apparivano ammissibili per carenza d’interesse, considerato che la lex specialis richiedeva la disponibilità di almeno 3 (soli) aeromobili, pacificamente posseduti dall’aggiudicataria. In particolare, -OMISSIS-ha dimostrato di poter disporre anche dei Veivoli, del tutto idonei al servizio, “-OMISSIS-” messi a sua disposizione dalla società -OMISSIS-, ma e anche volendo escludere in ipotesi i velivoli di -OMISSIS-(4 su 10) e anche il velivolo -OMISSIS–OMISSIS-disponeva ancora di 5 velivoli, rispetto al requisito minimo di ammissione per il Lotto in esame (3 velivoli). Per le medesime ragioni si palesa altresì infondata la censura riferita alla non disponibilità del doppio equipaggio per tutti gli aeromobili indicati, anche quando eccedenti il numero minimo previsto.
22.2.5 – -OMISSIS-deduceva inoltre, con il secondo motivo del ricorso incidentale, i vizi di “genericità dell’offerta” e di esaurimento della “capacità tecnica” di -OMISSIS-, ma il TAR ha già esattamente ritenuto inammissibile la censura, in quanto del tutto generica e in quanto concernente solo un possibile futuro inadempimento delle obbligazioni, riferito dunque alla fase esecutiva del rapporto.
22.3 – Con il terzo motivo dell’appello incidentale -OMISSIS-impugna, infine, la sentenza del TAR per la parte in cui, come detto, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per carenza di interesse essendo comunque -OMISSIS-in possesso del requisito minimo dei tre velivoli.
22.3.1 – Infatti, il TAR avrebbe reso l’indicata pronuncia sul ricorso incidentale in modo difforme da quanto fatto per il ricorso principale, avendo anche -OMISSIS-a disposizione una pluralità di velivoli ma non essendo stata tale possibilità considerata dal TAR.
22.3.2 – Anche la censura in esame si palesa, peraltro infondata, in quanto le contestate diversità risultano riconducibili alla corrispondenza del pronunciato a quanto chiesto dai due ricorrenti, nonchè in quanto l’esclusione di -OMISSIS-ha fatto riferimento non al numero dei velivoli, ma alla inadeguata qualificazione del proprio personale di volo.
20 -La reiezione nei predetti termini dell’appello principale e di quello incidentale consente di non esaminare le ulteriori plurime censure di -OMISSIS- relative alla affermata mancanza dei necessari requisiti tecnici degli aerei della contro interessata.
21- In conclusione, sia l’appello di -OMISSIS–OMISSIS- sia l’appello incidentale di -OMISSIS-. devono essere respinti. Per l’effetto la sentenza appellata deve trovare conferma, anche per quanto concerne l’accoglimento della domanda della ricorrente di primo grado di risarcimento del danno in forma specifica, tramite declaratoria della spettanza dell’aggiudicazione alla stessa, nonchè di pronuncia ex art. 122 c.p.a. d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato in pendenza del ricorso.
21- La complessità e non univocità della controversia giustifica, infine, la compensazione fra le parti delle spese del presene grado di giudizio.
Differenziale tra la demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento di qualsiasi dato idoneo ad identificare le società parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino – Presidente
Giulia Ferrari – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani – Consigliere
Umberto Maiello – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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