Diffamazione per il medico

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 23 gennaio 2020, n. 2705

Massima estrapolata:

Diffamazione per il medico che diffonde una email arrivatagli dalla madre sui metodi inumani ( in particolare sui medicinali somministrati al giovane) operati sul figlio nel reparto di psichiatria. Il medico aveva eccepito l’eccessiva genericità delle imputazioni a suo carico e per questo aveva invocato l’applicazione della particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.

Sentenza 23 gennaio 2020, n. 2705

Data udienza 23 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. BELMONTE Maria T – rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/07/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ORSI LUIGI, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale di Udine, che aveva riconosciuto (OMISSIS) colpevole di diffamazione, in concorso, commessa ai danni di (OMISSIS), medico della Asl di (OMISSIS), attraverso la pubblicazione, su siti internet, di scritti diffamatori a lui inviati da (OMISSIS), perche’ ne desse ampia diffusione.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS), con il ministero del difensore abilitato, il quale svolge tre motivi.
2.1. Violazione di legge e correlato vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione di responsabilita’ in ordine a una e-mail del (OMISSIS) della quale non v’e’ cenno nel capo di imputazione – trasmessa al ricorrente dalla madre di un giovane ricoverato presso il centro di igiene mentale, e da lui inoltrata sul proprio sito internet e su altri, per darne diffusione. Si duole il difensore della non ravvisabilita’ dell’animus diffamandi essendosi limitato, il ricorrente, a diffondere la e-mail scritta da una madre disperata e includente una comunicazione proveniente da un medico psichiatra che elaborava censure di metodo in ordine alla terapia somministrata al giovane dal personale medico della Asl.
2.2. Violazione dell’articolo 124 c.p.p., in quanto la persona offesa non querelo’ mai il (OMISSIS), limitandosi a chiedere la punizione della autrice dello scritto, (OMISSIS), neppure venendo citata, nella querela, la e-mail di cui si discute, inoltrata, come detto, dal ricorrente il (OMISSIS).
2.3. Violazione dell’articolo 131 bis c.p., per avere la Corte di merito escluso la causa di speciale tenuita’ del fatto in ragione della gravita’ delle affermazioni contenute nella comunicazione inoltrata dal ricorrente, senza considerare, tuttavia, le modalita’ della condotta specifica, nonche’ la circostanza che l’evento diffamatorio non dipese dalla spedizione di quella e-mail da parte dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. E’ manifestamente infondato il motivo di ricorso con il quale si pone la questione della indeterminatezza del capo di imputazione, non prospettata tempestivamente dinanzi al giudice del dibattimento nel termine di legge. La genericita’ della imputazione – che da’ luogo alla nullita’ del decreto di citazione a giudizio prevista dall’articolo 552 c.p.p., comma 2, per insufficiente determinazione del fatto ex articolo 555 c.p.p., commi 1, lettera c), – per costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, non integra, infatti, una nullita’ di ordine generale a norma dell’articolo 178 c.p.p., perche’ non costituisce una ipotesi di omessa citazione dell’imputato (Sez. 5, n. 29933 del 16/06/2006, Rv. 235150), ma rientra tra quelle relative, di cui all’articolo 181 c.p.p., con la conseguenza che essa resta sanata qualora non venga eccepita prima dell’apertura del dibattimento (Sez. 5, n. 28512 del 14/05/2014, Rv. 262508), e non puo’ essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’articolo 491 c.p.p. (Sez. 6,n. 1175 del 09/03/2000, Rv. 217123; Sez. 5, n. 712 del 20/11/2009 Rv. 245734; Sez. 5, n. 20739 del 25/03/2010, Rv. 247590; Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013, Rv. 257910; Sez. 3 -, n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749). Nel caso di specie, della ritenuta genericita’ dell’imputazione v’e’ traccia solo nell’atto di appello, donde la inammissibilita’ del motivo di ricorso, peraltro, ripropositivo di questioni gia’ risolte dai giudici di merito, i quali hanno ricondotto la e-mail del (OMISSIS) al ricorrente per averla egli firmata e riconosciuta nel corso dell’esame. Nella sentenza gravata, inoltre, si e’ valorizzato anche il profilo causale evidenziandosi come il ricorrente, non solo avesse fatto proprio il contenuto diffamatorio dello scritto di cui era stata autrice la (OMISSIS) (per la quale si e’ proceduto separatamente), ma vi aveva anche aggiunto espressioni significative della personale adesione alle affermazioni ivi contenute, circostanza correttamente ritenuta rilevante anche sotto il profilo soggettivo, tenuto conto che, in tema di delitti contro l’onore, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista “l’animus iniurandi vel diffamandi”, essendo sufficiente il dolo generico, che puo’ anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto e’ sufficiente che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente (Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012, Rv. 254390). Nella specie, il ricorso reitera le difese gia’ disattese con puntuale motivazione dai giudici di merito, non contestando il fondamento obiettivo delle conclusioni raggiunte dalla sentenza impugnata.
3. Manifestamente infondato e’ anche il motivo che si incentra sul difetto della condizione di procedibilita’, tenuto conto del contenuto della querela che cosi’ recita: “sussistono tutti gli estremi essenziali per configurare a carico di tutti coloro che hanno posto in essere le condotte suindicate il delitto di diffamazione aggravata ex articolo 595 c.p., comma 3 ovvero altra e diversa ipotesi delittuosa che il P.M. riterra’ di ravvisare nei fatti descritti”.
Si tratta di una richiesta di punizione chiaramente aperta a tutti coloro che fossero stati ritenuti responsabili della diffamazione e di ogni altro reato ravvisabile nella condotta denunciata. D’altro canto, l’articolo 123 c.p. enuncia il principio dell'”indivisibilita’” della querela, secondo cui essa e’ condizione di procedibilita’ nei riguardi di chiunque risulti responsabile del reato e, pertanto, produce i suoi effetti ope legis anche nel caso di erronea indicazione del colpevole da parte della persona offesa (Sez. 5, n. 7473 del 21/01/2014, Rv. 258882; Sez. 4, n. 42479 del 17/07/2009, Rv. 245457) e anche, eventualmente, contro la volonta’ del denunciante (Sez. 5, n. 5403 del 10/02/1989 Rv. 181026). Nella giurisprudenza di legittimita’ si e’ affermato che, nel caso in cui il querelante manifesti contestualmente la volonta’ di perseguire alcuni colpevoli e non altri, la rinuncia risulta inoperante poiche’ l’intento punitivo ha prevalenza, in quanto esso, in base all’articolo 123 c.p., permane e si espande, mentre la rinuncia risulta priva di efficacia, perche’ implicitamente sottoposta alla condizione che vengano perseguiti gli altri responsabili, secondo quanto disposto dall’articolo 339 c.p.p., comma 2 (Sez. 5, n. 10398 del 18/06/1999,Rv. 215032).
4. L’ultimo motivo di ricorso – con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilita’ del fatto, ai sensi dell’articolo 131 bis c.p. – e’ interamente ripetitivo di quello prospettato gia’ in appello, in ordine al quale la Corte territoriale ha giustificato la decisione facendo riferimento alla gravita’ delle accuse all’onore e alla professionalita’ della persona offesa, e considerando non occasionale la condotta per le ripetute e-mail inoltrate dal ricorrente. La valutazione e’ corretta e tiene conto dell’orientamento di legittimita’ secondo cui il giudizio finale di particolare tenuita’ dell’offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componente richieste per l’integrazione della fattispecie, sicche’ i criteri indicati nell’articolo 131 bis c.p., comma 1 sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuita’ dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilita’, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione della causa di non punibilita’ in questione e’ preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi. (Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; Sez. 6 -, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647).
5. Alla declaratoria di inammissibilita’ segue per legge (articolo 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’, trattandosi di causa di inammissibilita’ determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in Euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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