Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 10 settembre 2019, n. 22579

Massima estrapolata:

Il combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.p.r. 115 del 2002 impone di liquidare al difensore d’ufficio anche il compenso per l’attività svolta in relazione al procedimento esecutivo promosso infruttuosamente nei confronti dell’assistito

Ordinanza 10 settembre 2019, n. 22579

Data udienza 23 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24639-2014 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso TRIBUNALE DI MILANO;
– intimati –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MILANO del 9 luglio 2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO

CHE:
1. (OMISSIS) veniva nominata dal Giudice per le indagini preliminari di Milano difensore d’ufficio di (OMISSIS), in relazione al processo penale r.g.n. 30633/2010. All’esito del giudizio, (OMISSIS) si rivolgeva al Giudice di pace di Milano, ottenendo l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS) per Euro 2.409,06, in seguito al quale chiedeva di procedersi a pignoramento mobiliare, pignoramento che terminava con esito infruttuoso.
Con istanza del 19 agosto 2013, (OMISSIS) si rivolgeva quindi al Tribunale che aveva a suo tempo giudicato l’imputato, chiedendo che venisse liquidato in suo favore il pagamento delle proprie competenze professionali e delle spese dovute, sia per l’attivita’ difensiva che per il tentativo di recupero del credito, per un totale di Euro 2.168,10.
Il Tribunale di Milano, V sez. penale, con decreto del 6/12/2013 liquidava in favore dell’istante il minor importo di Euro 700 per l’espletata attivita’ professionale, nonche’ Euro 17,10 per spese documentate, respingendo integralmente la richiesta di liquidazione delle spese e delle competenze per l’attivita’ di recupero del credito.
2. Avverso tale decreto proponeva opposizione (OMISSIS), lamentando tanto la decurtazione del compenso operata dal Tribunale, quanto il diniego delle competenze e delle spese per la procedura monitoria e per quella esecutiva di recupero del credito.
Il Tribunale di Milano, V sez. penale, in diversa composizione, con decreto del 9/7/2014, notificato il successivo 22 luglio, rigettava l’opposizione.
3. Contro il decreto ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), notificando il ricorso al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nonche’ a (OMISSIS).
Questa Corte, con ordinanza del 9/5/2018, ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso, da effettuarsi entro 60 giorni, sia nei confronti del Ministero della Giustizia che nei confronti di (OMISSIS).
La ricorrente ha provveduto alla rinnovazione nei soli confronti dell’intimato Ministero, che non ha proposto difese, al pari dell’intimato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

CONSIDERATO

CHE:
1. Preliminarmente, va rilevato che il mancato adempimento della ricorrente all’ordine di rinnovazione della notificazione nei confronti di (OMISSIS), non impedisce l’esame del ricorso, non ricorrendo un’ipotesi riconducibile all’articolo 331 c.p.c..
2. Il ricorso e’ articolato in due motivi.
a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 82, Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articoli 4, 12 e 14, articolo 111 Cost.: il giudice dell’opposizione, nel confermare la liquidazione che ha decurtato la nota spese della ricorrente (nota redatta applicando i valori medi previsti dalla tabella B del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, decurtandoli del 50%), avrebbe violato il citato Decreto Ministeriale e l’articolo 111 Cost., comma 6.
Il motivo e’ infondato. Il giudice dell’opposizione ha correttamente interpretato e applicato le denunciate disposizioni: il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 82, per il quale la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore non puo’, “in ogni caso”, risultare superiore ai valori medi delle tariffe professionali, “tenuto conto della natura dell’impegno professionale”; gli articoli del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, che come sottolinea la pronuncia impugnata – prevedono parametri, individuati ai fini di una applicazione “di regola”, con esclusione di ogni inderogabilita’ minima (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. 18167/2015 e Cass. 15315/2018); l’articolo 111 Cost., comma 6, che si’ impone di motivare i provvedimenti decisori, ma e’ stato rispettato dal giudice che ha motivato la decurtazione (v. p. 3 del provvedimento impugnato).
b) Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 116: il giudice dell’opposizione avrebbe violato le disposizioni laddove ha confermato il “mancato riconoscimento delle spese e competenze per l’esperita attivita’ volta a tentare di recuperare il credito derivante dalla espletata difensionale direttamente dall’assistito”.
Il motivo e’ fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’orientamento “secondo cui il difensore d’ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 116” e’ da preferirsi rispetto a quello che esclude il diritto del difensore alle spese delle procedure di recupero del credito, “in quanto appare coerente con la lettera dell’articolo 116 citato, il quale subordina la possibilita’ per il difensore nominato d’ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all’infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione” (cosi’ Cass. 27854/2011).
3. L’accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e il rinvio della causa al giudice dell’opposizione che procedera’ a un nuovo esame attenendosi all’indicato principio di diritto; il giudice di rinvio provvedera’ altresi’ in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato.

 

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