Difensore d’ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva ha diritto al rimborso dei compensi ad essi relativi

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 7 febbraio 2019, n. 3673.

La massima estrapolata:

Il difensore d’ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essi relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice.

Ordinanza 7 febbraio 2019, n. 3673

Data udienza 16 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8262-2018 proposto da:
AVV. (OMISSIS), DIFENSORE DI SE’ STESSO elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 26/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2019 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

RITENUTO IN FATTO

1 L’avvocato (OMISSIS) (gia’ difensore di ufficio di imputata in procedimento penale) ricorre per cassazione contro l’ordinanza sfavorevole del Tribunale di Reggio Calabria (26.1.2018) sull’opposizione contro il decreto di rigetto della liquidazione del relativo compenso per l’attivita’ professionale a suo tempo espletata dalla ricorrente.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa sede.
Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso l’avvocato (OMISSIS) deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 116 e 82, dolendosi del diniego del compenso per l’attivita’ difensiva svolta quale difensore di ufficio. Rileva di avere dato prova, cosi’ come richiesto dal legislatore, di avere esperito un serio tentativo di recupero del credito nei confronti della propria assistita mettendo in esecuzione il decreto ingiuntivo ottenuto a conclusione dell’espletamento del mandato e critica la tesi del Tribunale secondo cui per ottenere la liquidazione del compenso da parte dello Stato il difensore di ufficio deve dare la prova della totale non abbienza o della completa impossidenza del patrocinato, in una sorta di probatio diabolica.
Il ricorso e’ manifestamente fondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, il difensore d’ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 116, (tra le varie, v. 30484/2017; 15394/2012; 24104/2011; 27854/2011).
E’ stato altresi’ precisato che, poiche’ l’esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 116, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell’ambito di quelli che l’erario e’ tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall’autorita’ giudiziaria; (b) proprio perche’ il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell’infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali (laddove solo tra le parti esso puo’ operare come statuizione avente forza di giudicato), i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidati dall’autorita’ chiamata ad emettere il decreto di pagamento (cosi’, Sez. 2, Sentenza n. 24104 del 2011 cit.; Cass. pen., Sez. 4, 14 gennaio 2008, n. 1630; Cass., pen., Sez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473).
Nel caso di specie, lo stesso provvedimento impugnato da’ atto che l’avvocato “ha….espletato inutilmente tutto l’iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale, mediante l’esperimento del procedimento monitorio esitato nell’emissione del decreto ingiuntivo non opposto e ha poi intimato atto di precetto…pur avendo proceduto in via esecutiva ” e tanto basta per dare diritto al compenso da parte dello Stato, posto che – come gia’ evidenziato nella proposta del relatore – nessuna norma di legge impone l’espletamento puntiglioso di tutte le attivita’ pretese in successione dal Tribunale nella sua ordinanza (“non ha completato il pignoramento mobiliare attivato mediante l’accesso all’interno dell’immobile presso il quale l’imputato aveva eletto domicilio, per verificare la possibile esistenza di beni mobili utilmente pignorabili e non ha nemmeno allegato alcuna visura della conservatoria RRII….. ovvero del PRA…. di talche’ avrebbe potuto legittimamente inoltrare l’istanza di liquidazione….solo dopo che “esecuzione mobiliare si fosse rivelata infruttuosa, il soggetto fosse risultato privo di proprieta’ immobiliari….e non fossero note sue ragioni di credito, stipendio, contro corrente bancario, ecc. aggredibili nelle forme del pignoramento presso terzi”).
Infatti, il meccanismo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 116, non postula la non abbienza dell’imputato ne’ presume la sua insolvibilita’ (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso e’ tenuto a recuperare nei confronti dell’assistito (v. Cass. pen. n. 46741/2007).
L’errore di diritto e’ palese, lesivo del diritto al compenso, e determina inevitabilmente la cassazione dell’ordinanza per nuovo esame alla stregua del citato principio.
Il giudice di rinvio, che si individua in altro magistrato del medesimo Tribunale, provvedera’ anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente procedimento al Tribunale di Reggio Calabria in persona di diverso magistrato.

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