Le dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita’ di cui all’articolo 351 e articolo 357 comma 2, lettera a) e b)

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 11 febbraio 2019, n. 6392.

La massima estrapolata:

L’articolo 195 c.p.p., comma 4, nello stabilire che “gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita’ di cui all’articolo 351 e articolo 357, comma 2, lettera a) e b)”, presuppone non solo che trattasi di dichiarazioni rese da soggetti i quali abbiano formalmente assunto la veste di testimoni (il che puo’ avvenire solo in sede di giudizio o di incidente probatorio), ma anche che le stesse dichiarazioni siano state, in precedenza, verbalizzate a cura della stessa polizia giudiziaria. Tali presupposti mancano con conseguente inoperativita’ del divieto – quando trattasi di dichiarazioni spontaneamente rese al personale di polizia giudiziaria, nell’immediatezza del fatto, da soggetti non indiziati, al momento, di qualsivoglia reato e, pertanto, in assenza delle condizioni che, ai sensi del richiamato articolo 357, comma 2, lettera a) e b), imporrebbero la verbalizzazione.

Sentenza 11 febbraio 2019, n. 6392

Data udienza 29 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/03/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CARDIA DELIA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di Lucca, in qualita’ di sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di LUCCA difensore di (OMISSIS), come da giusta nomina ex articolo 102 c.p.p. depositata in udienza che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ex articolo 186 C.d.S..
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1) quanto segue.
1) Violazione di legge e vizio di motivazione, mancata assunzione di prova decisiva.
Secondo la ricorrente la sentenza impugnata ha erroneamente escluso che alla guida del veicolo finito sui binari vi fosse un soggetto diverso dall’imputata, fondando il proprio convincimento su un duplice profilo: a) che tale circostanza sarebbe stata introdotta dall’imputata e dal fratello ( (OMISSIS)) per la prima volta solo in sede di dibattimento di primo grado; b) che la presenza di ulteriori soggetti al momento del sinistro, dileguatisi poco prima dell’intervento dei carabinieri, sarebbe emersa solo dalle parole dell’imputata e del fratello, avendo peraltro la Corte territoriale ritenuto irrilevante procedere all’audizione della teste (OMISSIS) a conferma di quanto dichiarato dai due.
Invero, quanto al primo punto, le dichiarazioni rese in dibattimento dai carabinieri (OMISSIS) e (OMISSIS) – sentiti ex articolo 507 c.p.p., secondo cui nell’immediatezza dei fatti nessuno rappresento’ loro della presenza di terze persone -, avrebbero dovuto essere dichiarate inutilizzabili ai sensi dell’articolo 195 c.p.p., comma 4. Mentre il teste (OMISSIS) aveva dichiarato di aver fatto subito presente ai carabinieri che non guidava la sorella, e cio’ avrebbe potuto essere confermato anche dalla (OMISSIS), all’epoca fidanzata di (OMISSIS), anch’essa sopraggiunta sul luogo del sinistro prima dei carabinieri.
2) Vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Lamenta che il reato non e’ cosi’ grave da comportare la carcerazione senza benefici di legge di una imputata in giovane eta’ (appena ventenne al momento del fatto); quanto al riferimento al precedente specifico, evidenzia che si tratta di reato commesso quando la prevenuta era minorenne e per il quale e’ stato concesso il perdono giudiziale. Ne’ il Giudice ha adeguatamente valutato l’elemento positivo in termini di prognosi di non recidiva costituito dalla revoca della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e’ infondato.
1.1. Il giudice ha adeguatamente motivato in ordine alla scarsa attendibilita’ del fratello della prevenuta circa la dedotta presenza di terze persone che si sarebbero dileguate prima dell’arrivo dei carabinieri, atteso che tale circostanza e’ stata per la prima volta riferita con significative divergenze in dibattimento, fra l’altro dopo che lo stesso fratello aveva maldestramente tentato di accreditare la tesi che si trovasse lui alla guida della Modus. In ogni caso, e’ stato congruamente e logicamente affermato che tale circostanza e’ risultata completamente sfornita di supporto probatorio.
1.2. Per il resto, va osservato che le deposizioni dei carabinieri -contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente – non possono essere considerate inutilizzabili, in quanto l’articolo 195 c.p.p. non vieta agli agenti di p.g. di riferire quanto da loro appreso nell’immediatezza dei fatti, come avvenuto nel caso di specie, in cui gli stessi si sono limitati a dichiarare che nessuno aveva loro rappresentato della presenza di terzi soggetti che si sarebbero dileguati prima del loro arrivo.
Al riguardo e’ pacifico l’orientamento secondo cui l’articolo 195 c.p.p., comma 4, nello stabilire che “gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita’ di cui all’articolo 351 e articolo 357, comma 2, lettera a) e b)”, presuppone non solo che trattisi di dichiarazioni rese da soggetti i quali abbiano formalmente assunto la veste di testimoni (il che puo’ avvenire solo in sede di giudizio o di incidente probatorio), ma anche che le stesse dichiarazioni siano state, in precedenza, verbalizzate a cura della stessa polizia giudiziaria. Tali presupposti mancano con conseguente inoperativita’ del divieto – quando trattisi di dichiarazioni spontaneamente rese al personale di polizia giudiziaria, nell’immediatezza del fatto, da soggetti non indiziati, al momento, di qualsivoglia reato e, pertanto, in assenza delle condizioni che, ai sensi del richiamato articolo 357, comma 2, lettera a) e b), imporrebbero la verbalizzazione (Sez. 1, n. 26854 del 19/06/2002, Capriati, Rv. 22198901)
1.3. Altrettanto congrua e corretta, come tale insindacabile in cassazione, appare la valutazione della Corte territoriale in merito alla non necessita’ di acquisire la testimonianza della fidanzata del fratello della prevenuta, che nulla avrebbe aggiunto rispetto alla ricostruzione dei fatti, trattandosi di persona comunque sopraggiunta a sinistro accaduto, per cui si sarebbe trattato di una deposizione certamente non decisiva, a fronte di un quadro fattuale gia’ esaurientemente chiarito dalle deposizioni dei carabinieri.
2. Il secondo motivo sulla sospensione condizionale della pena e’ privo di pregio, atteso che la Corte di appello ha motivatamente negato il beneficio in relazione alla riscontrata gravita’ del fatto (trattandosi di incidente a seguito del quale l’autovettura era finita sui binari ferroviari) ed al precedente specifico a carico della ricorrente che, pur commesso da minorenne con concessione del perdono giudiziale, ben puo’ essere valutato dal giudice quale elemento negativo della personalita’ dell’imputata per ritenere sfavorevole la prognosi di astensione dalla commissione di altri reati (cfr. Sez. 2, n. 12465 del 16/07/1987, Razza, Rv. 17718701).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

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