Di fronte alla minaccia dell’esecuzione forzata in base ad un decreto d’ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 aprile 2021| n. 9332.

Di fronte alla minaccia dell’esecuzione forzata in base ad un decreto d’ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l’ingiunto, che sostenga l’inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all’esecuzione forzata ex articolo 615 cod. proc. civ. e tale rimedio è proponibile, ove l’esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso. Qualora, viceversa, l’ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l’unico rimedio esperibile si identifica nell’opposizione tardiva ex articolo 650 cod. proc. civ., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di tale norma. La ragione della distinzione sta nel fatto che quando l’ingiunto nega che in suo confronto sia mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, sostiene, nella sostanza, che l’ingiunzione è divenuta inefficace ai sensi dell’articolo 644 cod. proc. civ. e non ha mai acquistato esecutorietà per mancanza dell’opposizione, sicché la parte istante è del tutto sprovvista del titolo esecutivo in base al quale intende promuovere l’esecuzione forzata.

Ordinanza|7 aprile 2021| n. 9332

Data udienza 18 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Decreto ingiuntivo – Vizi del procedimento notificatorio – Inesistenza della notificazione – Configurabilità – Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. – Esclusione – Va proposta l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 14090 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 236/2019, pubblicata in data 11 febbraio 2019 (e notificata in data 19 febbraio 2019);
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 18 febbraio 2021 dal consigliere Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), sulla base di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non opposto, ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi, nei confronti di (OMISSIS).
Il (OMISSIS) ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.câEuro¦
L’opposizione e’ stata rigettata dal Tribunale di Castrovillari.
La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il (OMISSIS), sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l’ (OMISSIS).
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il ricorrente ha fatto pervenire memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Art. 360 c.p.c., n. 3, Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: nella specie violazione della normativa (L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 2 e 3) “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazionie di atti giudiziari””.
Con il secondo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti: Omessa pronuncia in merito alla eccepita non idoneita’ dell’Avviso di Ricevimento a provare che il Decreto Legge n. 22 del 2012 sia stato notificato il 15/02/2012”.
I due motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.
Con entrambi (cosi’ come con la memoria di cui all’articolo 380-bis c.p.c., comma 2) il ricorrente (OMISSIS) ripropone l’assunto alla base della sua originaria opposizione, e cioe’ che la notificazione del decreto ingiuntivo in forza del quale l’ (OMISSIS) aveva promosso l’esecuzione forzata nei suoi confronti era avvenuta in modo irregolare, in quanto “la fase postale della notifica ex articolo 140 c.p.c., non aveva seguito correttamente il procedimento di cui alla L. n. 890 del 1982, articolo 8” (cfr. pag. 2, righe 12/15 del ricorso).
Il ricorso e’ manifestamente infondato.
1.1 E’ opportuno premettere che, secondo i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, “di fronte alla minaccia dell’esecuzione forzata in base ad un decreto d’ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l’ingiunto, che sostenga l’inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioe’ deduca che nei suoi riguardi non e’ mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, puo’ proporre opposizione all’esecuzione forzata ex articolo 615 c.p.c. e tale rimedio e’ proponibile, ove l’esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso; qualora, viceversa, l’ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l’unico rimedio esperibile si identifica nell’opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c., che e’ proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di detta norma” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5884 del 14/06/1999,
Rv. 527446 – 01; in senso conforme, successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 10222 del 26/07/2001, Rv. 548514 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 19239 del 24/09/2004, Rv. 577621 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10495 del 01/06/2004, Rv. 573331 – 01; Sez. U, Sentenza n. 9938 del 12/05/2005, Rv. 582806 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 19799 del 14/09/2006, Rv. 592285 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 02/04/2009, Rv. 607885 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15892 del 07/07/2009, Rv. 608806 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 02/04/2010, Rv. 612676 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22/01/2014, Rv. 629443 – 01; Sez. Ric. n. 14090/2019 – Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014, Rv. 633681 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17308 del 31/08/2015, Rv. 636479 – 01). La ragione della distinzione sta nel fatto che quando l’ingiunto nega che in suo confronto sia mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, sostiene, nella sostanza, che l’ingiunzione e’ divenuta inefficace ai sensi dell’articolo 644 c.p.c. e non ha mai acquistato esecutorieta’ per mancanza dell’opposizione, sicche’ la parte istante e’ del tutto sprovvista del titolo esecutivo in base al quale intende promuovere l’esecuzione forzata.
Tali principi non sono posti in discussione nella presente sede, anzi il ricorrente afferma espressamente di condividerli.
Nella specie e’, infatti, pacifico (lo ribadisce ripetutamente lo stesso ricorrente) che il (OMISSIS) abbia proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 2, sostenendo l’inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo posto a base dell’azione esecutiva dall’ (OMISSIS) (dunque la mancanza di un valido titolo esecutivo), e non opposizione tardiva, ai sensi dell’articolo 650 c.p.c., avverso il decreto stesso.
1.2 Tanto premesso, ai fini della decisione del presente ricorso e’ sufficiente osservare che, anche ad ammettere la sussistenza di tutti i vizi del procedimento notificatorio che allega il ricorrente, essi non sarebbero comunque tali da determinare l’inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo posto a base dell’esecuzione (e cio’ pur essendo in realta’ condivisibili le osservazioni che hanno condotto la corte di appello a ritenerli invece insussistenti e ad affermare quindi la piena regolarita’ della notificazione del predetto decreto ingiuntivo). Secondo i principi di diritto affermati da questa Corte, anche a Sezioni Unite (che ne’ il ricorso ne’ la memoria di cui all’articolo 380-bis c.p.c., comma 2, contengono argomenti idonei ad indurre a rimeditare), infatti, “l’inesistenza della notificazione (del ricorso per cassazione) e’ configurabile, in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’; tali elementi consistono; a) nell’attivita’ di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita’ giuridica di compiere detta attivita’, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtu’ dei quali, cioe’, la stessa debba comunque considerarsi, “ex le-ge”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, cosi’ da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioe’, in definitiva, omessa” (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2174 del 27/01/2017, Rv. 642740 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20659 del 31/08/2017, Rv. 645697 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 3816 del 16/02/2018, Rv. 646941 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 14840 del 07/06/2018, Rv. 649243 – 01).
Orbene, come anticipato, nel caso di specie, anche ad ammettere la sussistenza di tutti i vizi del procedimento notificatorio denunziati, non vi e’ dubbio che (in base a quanto espone lo stesso ricorrente) sussistessero gli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione e, in particolare, che vi siano state sia l’attivita’ di trasmissione dell’atto svolta dal soggetto qualificato (nella specie, l’ufficiale giudiziario, trattandosi di notificazione eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.), sia la fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (nella specie, il deposito dell’atto presso la casa comunale, ai sensi del richiamato articolo 140 c.p.c.).
Dunque, anche a voler condividere la prospettazione in fatto (e, parzialmente, in diritto) del ricorrente, trattandosi di notificazione del decreto ingiuntivo al piu’ nulla, ma non certo giuridicamente inesistente, egli non avrebbe potuto proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., per la mancanza di valido titolo esecutivo, ma esclusivamente l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ai sensi dell’articolo 650 c.p.c., contestando il merito del provvedimento monitorio (opposizione nella specie pacificamente non proposta).
La decisione impugnata risulta pertanto pienamente conforme ai principi di diritto sin qui esposti.
2. Il ricorso e’ rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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