Corte di Cassazione, penale, Sentenza|18 marzo 2021| n. 10551.
Deve ritenersi valida la nomina del difensore comunicata a mezzo Pec alla Procura, anche se la firma dell’indagato non risulti leggibile. In tale circostanza, infatti, non è necessaria l’autenticazione della firma, così come non rileva l’assenza in allegato di un documento d’identità.
Sentenza|18 marzo 2021| n. 10551
Data udienza 9 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Difensore – Mandato – Firma dell’indagato illeggibile – Nomina del difensore di fiducia inviata via pec in procura – Validità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Mari – Presidente
Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. RANALDI Alessandr – rel. Consigliere
Dott. TANGA Antonio Leonar – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 25/11/2020 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI;
sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI, il quale si e’ riportato alle conclusioni scritte di inammissibilita’ del ricorso.
Nessun difensore e’ comparso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice per il riesame, ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’articolo 309 c.p.p. proposto dall’Avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, non eseguita per il mancato reperimento dell’indagato, dichiarato latitante con decreto del 9.11.2020.
A sostegno della decisione il Collegio distrettuale ha evidenziato che in atti non v’e’ alcun elemento per ritenere che la nomina dell’avv. (OMISSIS), trasmessa a mezzo PEC alla Procura in data 5.11.2020, sia stata sottoscritta dall’indagato, atteso che l’atto di nomina reca una firma totalmente illeggibile e non e’ possibile essere certi dell’identita’, atteso che l’atto non e’ accompagnato da un documento di identificazione e neppure dall’autentica del difensore che, seppure non essenziale, avrebbe confermato sia la provenienza dell’atto, sia la volonta’ del conferimento del mandato fiduciario da parte del prevenuto.
2. Il difensore dell’indagato ricorre avverso il provvedimento e ne chiede l’annullamento per violazione dell’articolo 96 c.p.p. in materia di nomina fiduciaria e per violazione del diritto di difesa, per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilita’ del ricorso sulla scorta dell’erroneo presupposto che la nomina del difensore di fiducia non fosse idonea, nonostante la nomina fosse gia’ stata ritenuta valida mediante emissione del decreto di latitanza del prevenuto.
3. Con memoria ritualmente depositata il difensore insiste nelle rassegnate conclusioni, evidenziando l’accoglimento – in data 4.3.2021 – di analogo ricorso riguardante il coindagato (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. L’articolo 96 del codice di rito dispone che l’imputato ha diritto di nominare fino a due difensori di fiducia e che la nomina puo’ essere fatta con dichiarazione resa all’autorita’ procedente ovvero consegnata alla stessa dal proprio difensore o ancora trasmessa per raccomandata. La norma non prevede che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l’atto osservi particolari formalita’, ne’ che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perche’ l’atto sia valido e produttivo di effetti giuridici. D’altronde, l’articolo 39 disp. att. c.p.p. prevede l’autenticazione del sottoscrittore per i soli casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all’Autorita’ Giudiziaria, sia pure non personalmente, ma a mezzo PEC.
3. In questo senso e’ la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 57546 del 21/12/2017, Rv. 271729), alla stregua della quale la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia prevede formalita’ semplificate sicche’, mentre e’ imprescindibile il minimum della sottoscrizione dell’indagato o dell’imputato, attesa l’importanza e la delicatezza dell’incarico conferito (Sez. 3, n. 2401 del 30/06/1999, Lobina, Rv. 215073), non e’ richiesta l’autenticazione della sottoscrizione dell’imputato o indagato, neanche se l’atto viene trasmesso con raccomandata (Sez. 5, n. 1623 del 07/06/1995, Anselmi, Rv. 201799; Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, dep. 2007, Ferrari Rv. 235963).
4. Sulla scorta dei suddetti principi, la nomina quale difensore di fiducia dell’Avv. (OMISSIS), inoltrata a mezzo PEC (equivalente alla raccomandata) alla Procura della Repubblica di Milano, mediante dichiarazione sottoscritta dall’indagato ma non autenticata dal difensore, deve ritenersi valida, non rilevando che la firma sia illeggibile.
Ne consegue che il ricorso ex articolo 309 c.p.p. proposto dal patrono risulta essere stato presentato da persona legittimata ed erroneamente e’ stato dichiarato inammissibile dal Collegio del gravame cautelare.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.
5. Per completezza si osserva che non v’e’ materia per la dichiarazione di inefficacia sopravvenuta della misura cautelare ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 10. Infatti, secondo il chiaro disposto della norma teste’ indicata, la sanzione processuale in questione scatta qualora l’ordinanza del Tribunale non sia depositata nei termini prescritti, situazione che non ricorre nella specie, nella quale l’ordinanza – sia pure con declaratoria di inammissibilita’ del ricorso – e’ stata pronunciata e pubblicata mediante deposito avvenuto il giorno dopo la celebrazione dell’udienza (il 26.11.2020).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano per il giudizio di riesame.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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