Detenzione di armi da guerra e loro parti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|31 agosto 2021| n. 32496.

Detenzione di armi da guerra e loro parti.

E’ configurabile il reato di cui all’art. 679 cod. pen. in caso di omessa denuncia della detenzione delle munizioni a salve, trattandosi di materie esplodenti che, per le loro caratteristiche, hanno attitudine a recare offesa all’ordine ed alla sicurezza pubblica. (Conf. n. 13 del 1993, Rv. 198230)

Sentenza|31 agosto 2021| n. 32496. Detenzione di armi da guerra e loro parti

Data udienza 29 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: Armi – Detenzione di armi da guerra e loro parti – Arma non autorizzata a detenere – Reato ex art. 2 l. 865/1967 – Nozione di “parti di arma” – Munizioni – Cartucce a slave – Qualificazione come materiale esplodente – Attitudine a recare offesa alle persone

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CAIRO ANTONIO;
preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PRATOLA GIANLUIGI, ha rassegnato requisitoria scritta, ex Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, chiedendo quanto segue.
Sulle conclusioni scritte del Dott. Pratola L., sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Suprema Corte di cassazione che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore che ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione. Trattazione scritta in presenza.

Detenzione di armi da guerra e loro parti

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, in esito a rito abbreviato, ha ritenuto, nei confronti di (OMISSIS), la consumazione del delitto di detenzione di armi da guerra o loro parti, salvo che per le munizioni repertate, in relazione alle quali, riqualificata la condotta come contravvenzione ex articolo 679 c.p., trattandosi di munizioni a salve, ha rideterminato la pena complessiva in quella di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa (a fronte di una pena inflitta, in primo grado, di mesi otto di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa).
In particolare, il 13 novembre 2016 i carabinieri di Trinitapoli si recavano presso l’abitazione dell’imputato, per effettuare un controllo ordinario, di tipo amministrativo, delle armi e delle munizioni che (OMISSIS) era autorizzato a detenere.
Rinvenivano cosi’, oltre ad un’arma che non era autorizzato a detenere, una bomba a mano SRCM modello 35 e otto cartucce NATO 7,62, per fucile da guerra AK70/90.
La bomba a mano risultava priva della carica esplosiva e completa degli altri componenti necessari per il funzionamento (spoletta, linguetta, cuffia e nucleo). Il giudizio abbreviato che ne seguiva era subordinato alla esecuzione di una perizia da cui emergeva che i gusci erano inidonei a qualunque tipo di utilizzo ed erano privi di potenzialita’ offensiva; le cartucce erano classificate come munizioni a salve per addestramento.
2. Ricorre per cassazione, (OMISSIS), con il ministero del difensore di fiducia, avvocato (OMISSIS), e deduce quanto segue.
2.1. Con unico motivo lamenta la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione.
Si contesta, quanto alla bomba, la ritenuta possibilita’ di considerare parte di arma da guerra il guscio; ancora, si duole il ricorrente della qualifica di materiale esplodente con riferimento alle cartucce a salve. Per entrambi i reperti, con dovizia di argomentazioni, si afferma che farebbe difetto la persistenza e la sussistenza di ogni forma di potenzialita’ offensiva.
Premette il ricorrente che il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, all’esito del celebrato rito abbreviato, condizionato all’espletamento di una perizia, era giunto alla decisione di condanna superando gli esiti peritali senza dare motivazione adeguata. I giudici di secondo grado avevano qualificato la condotta di detenzione della parte di arma in quella di cui alla L. n. 895 del 1967, articolo 2, in relazione alla L. n. 110 del 1975, articolo 1 e ritenuto di applicare l’articolo 679 c.p. per le cartucce a salve. In realta’ era stato rinvenuto un guscio di alluminio che aveva fatto parte di una bomba SRMC. L’imputato per rendere l’ordigno inoffensivo l’aveva, cioe’, disassemblato, cosi’ provocandone l’inutilizzabilita’. Lo stesso perito aveva confermato non trattarsi di bomba o parte di essa, poiche’ si trattava del solo guscio esterno. La conclusione raggiunta, dunque, collideva con l’esito processuale non versandosi al cospetto di una potenzialita’ offensiva.
Anche un riassemblamento, non risultando disponibili le parti originarie, avrebbe dato genesi ad un altro oggetto non assimilabile al precedente.
Ci si sarebbe trovati al cospetto di un reato cd. impossibile. Ne’ si era evidenziato sulla scorta di cosa si fosse ritenuto il dolo e quale pericolo per la pubblica incolumita’ potesse costituire l’oggetto in esame.
Anche per le cartucce a salve, la cui detenzione era stata ritenuta punibile, ai sensi dell’articolo 679 c.p., si era andati oltre l’esito peritale, risultando prive di potenzialita’ offensiva le cartucce anzidette.

 

Detenzione di armi da guerra e loro parti

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e va respinto.
1.1. La prima, tra le due questioni poste, non tiene conto che anche la detenzione delle parti di arma da guerra e’ oggetto dell’incriminazione di cui alla L. n. 865 del 1967, articolo 2, in relazione al perimetro tracciato dalla L. n. 110 del 1975, articolo 1, norma cui ha fatto riferimento anche la sentenza impugnata.
Questa Corte ha spiegato che ai fini dell’attribuibilita’ della qualifica di “parte” di un’arma da guerra, da cui consegue la configurabilita’ del delitto di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, articolo 2, e’ sufficiente l’autonomia funzionale di essa, che ne rende possibile l’individuazione come elemento strutturale tipico dell’arma stessa e la facile ricomposizione dell’intero, senza la necessita’ di speciali procedimenti (Sez. 1, Sentenza n. 51880 del 29/10/2019, Martilotta Francesco, Rv. 278067).
Non coglie nel segno, pertanto, il rilievo del ricorrente sulla previsione del codice penale militare di pace, non delimitando un quadro risolutivo in favor.
In maniera apodittica si e’ ritenuto che facendo difetto, anche per il richiamo all’articolo 166 c.p.m.p., la richiesta di punizione del Comandante di corpo sarebbe mancante una condizione di procedibilita’ e trattandosi di oggetti impiegati per l’addestramento, la condotta relativa risulterebbe prescritta.
Ebbene, per quanto concerne il riferimento alla prescrizione il rilievo e’ manifestamente infondato, non indicando il ricorrente quando sarebbe venuto in possesso del munizionamento e risultando la prescrizione ipotesi opposta a discarico senza alcun elemento idoneo a supportarla.
La norma in esame (L. n. 110 del 1975, articolo 2), poi, punisce la detenzione di parti di arma da guerra atte all’impiego. L’articolo 1 legge cit. richiamato dalla L. n. 895 del 1967, articolo 2 indica tra le armi da guerra anche le bombe o parti di esse, rapportate non alla autonoma e isolata efficienza offensiva, ma alla possibile ricomposizione con altre parti mancanti tali da acquisire, in caso di assemblaggio, le caratteristiche di pericolosita’ dell’ordigno.
La sentenza di merito ha, dunque, spiegato che lo stesso perito aveva chiarito che con la parte sequestrata sarebbe stato possibile ricomporre una bomba di fattura, ovviamente, artigianale e non originale, con le tipiche caratteristiche di quelle di fabbrica.
Cio’ detto e’ chiaro che l’incriminazione della condotta della detenzione delle “parti di arma” e’, appunto, legata alla finalita’ di evitare che l’arma stessa o la bomba vengano scomposte per eludere l’applicazione della normativa di riferimento e detenute per parti separate.
Nel caso in esame e’ pacifico, pertanto, che le parti rinvenute fossero efficienti e potessero essere ricomposte per creare un oggetto esplodente con caratteristiche similari.
A nulla rileva che l’eventuale e successivo assemblaggio avrebbe presentato un oggetto con caratteristiche decisamente diverse da quelle iniziali, poiche’ esso sarebbe, comunque, stato il prodotto della trasformazione e dell’impiego di parti di arma da guerra.
Per quanto di interesse, l’involucro di cui discorre il ricorrente, secondo l’accertamento di merito, era del tutto impiegabile nel confezionamento di una bomba ex novo e trattandosi di un esperto di armi, nessun dubbio poteva sussistere sul dolo evocato dal ricorrente.
La potenzialita’ offensiva, pertanto, non si giudica sulla scorta del singolo elemento che integra la parte dell’arma, che ben puo’ essere estratto dall’oggetto iniziale, ma dalla idoneita’ di essere nuovamente assemblata e chiamata a comporre oggetti di analoga portata e con caratteristiche similari di pericolosita’.
Ne’ ricorre un profilo di scarto tra tipicita’ e offensivita’ della fattispecie che possa evocare la categoria del reato cd. impossibile.
In realta’ si e’ al cospetto di reato di pericolo astratto, in cui per quanto premesso la lesione al bene protetto dall’incriminazione e’ tipizzata dal legislatore nella espressa previsione della detenzione di parte di un’arma, suscettibile di impiego proprio perche’ assemblabile nuovamente.
Il motivo va pertanto ritenuto infondato e va respinto.
2.2. Circa la qualificazione delle cartucce a salve come materiale esplodente, la Corte territoriale si e’ rifatta all’indirizzo di legittimita’ prevalente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte anche per la detenzione delle munizioni a salve occorre la denuncia all’autorita’, trattandosi di materie esplodenti. Tali munizioni, infatti, non sono innocue ma hanno, per le loro caratteristiche, attitudine a recare offesa alle persone (Fattispecie relativa ad illegale detenzione di sedici munizioni a salve, tipo Flaubert, in cui e’ stato ravvisato il reato p. e p. dall’articolo 679 c.p.) (Sez. 1, Sentenza n. 13 del 27/10/1993 (dep. 05/01/1994) Marsiglia, Rv. 198230, in senso analogo: Sez. 3, n. 15420 del 25/02/2014, D’Ambrogio, non mass.).
Le cartucce a salve sono materiale innocuo, ma per la loro natura hanno potenzialita’ di recare offesa, legata essenzialmente alla possibilita’ di produrre lo sparo. Il reato di detenzione di materie esplodenti e’ legato non solo alla detenzione di materiale che si sostanzia in composti chimici capaci di esplodere, -ma anche ai congegni involucri e accessori ad esso collegati e idonei, in ragione della potenzialita’ esplodente, a recare offesa all’ordine o alla sicurezza pubblica.
La pericolosita’ e l’offensivita’ delle cartucce da addestramento, dunque, e’ legata alla idoneita’ allo sparo, intenso non in senso tradizionale (e, cioe’, come idoneita’ delle munizioni a proiettare il colpo, per l’esplosione nell’ogiva), ma come capacita’ di produrre un’esplosione che, in ogni caso, incide sulla sicurezza e l’ordine pubblico, con conseguente necessita’ di procedere alla denuncia di esse all’autorita’ competente.
Nella specie, si e’ visto si trattava di munizionamento da guerra -per AK 47- di calibro 7,62, che aveva le caratteristiche anzidette di idoneita’ allo sparo nel senso teste’ indicato.
Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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