Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 19 febbraio 2019, n. 1166.

La massima estrapolata:

La condanna per un delitto in materia di stupefacenti è, in mancanza di comprovati ed opponibili legami familiari che impongano la valutazione discrezionale comparativa di cui all’art. 5, comma 5, ultimo periodo, D.Lgs. n. 286/1998, ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

Sentenza 19 febbraio 2019, n. 1166

Data udienza 7 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3883 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pa. Tu., Lu. Mi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via (…), è ope legis domiciliato;
per la riforma
della sentenza breve n. -OMISSIS- del T.A.R. per la Liguria, Sezione II, concernente il decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno in cui si incardina, quale organo periferico, la Questura di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2019 il Cons. Umberto Maiello e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Em. Da.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data -OMISSIS-, il signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato innanzi al TAR per la Liguria il decreto del -OMISSIS-, con cui il Questore di Genova ha respinto la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il suddetto provvedimento di diniego si fonda sulla valenza ostativa della sentenza del Tribunale di Genova -OMISSIS-, di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di cui all’art. 73 commi 1, 4 e 5 del D.P.R. n. 309/1990, commesso in Genova il -OMISSIS-, nonché sulla mancanza di adeguate fonti di reddito.
Il TAR per la Liguria, con decisione in forma semplificata n. -OMISSIS-, depositata in data -OMISSIS-, ha respinto il ricorso all’uopo valorizzando la portata ostativa della citata condanna e, dunque, la coerenza della corrispondente statuizione di rigetto con la disciplina di settore.
Avverso la suddetta decisione, con il gravame in epigrafe, l’appellante deduce:
1) l’insufficienza del corredo istruttorio e motivazionale del decreto di diniego, non rilevata dal giudice di prime cure, dal momento che nell’istruttoria non sarebbero state adeguatamente considerate la situazione familiare e la condizione lavorativa dell’interessato, essendosi la Questura limitata a riprodurre nel corpo dell’atto mere espressioni “di stile”, assolutamente prive di pertinenti rilievi in merito alla condizione personale dell’odierno appellante. Ed, invero, sia il fratello del ricorrente, sig. -OMISSIS-, sia il padre, Sig.-OMISSIS-, vivrebbero con lui in Genova, alla via -OMISSIS-;
2) difetterebbe nel provvedimento questorile una effettiva valutazione sulla concreta pericolosità sociale dell’appellante; tanto più che la sentenza di condanna in questione non sarebbe di applicazione della pena su richiesta delle parti, risultando piuttosto emessa in sede di rito abbreviato, e,comunque, ad oggi, non sarebbe definitiva siccome sottoposta al vaglio della Corte d’Appello.
Resiste in giudizio il Ministero intimato che fa rinvio alle difese già svolte in prime cure.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- la Sezione ha respinto l’appello cautelare.
L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.
Ed, invero, dirimente nell’economia del presente giudizio si rivela l’incidenza ostativa, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del d.lgs. 286/1998, della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Genova nei confronti dell’odierno appellante per il delitto di cui all’art. 73 commi 1, 4 e 5 del D.P.R. n. 309/1990 commesso in Genova il -OMISSIS-.
Tanto si evince con particolare nitore sia dal provvedimento di diniego fatto oggetto di gravame sia dalla decisione di primo grado, qui appellata.
Correttamente il giudice di prime cure, richiamando in modo puntuale gli arresti giurisprudenziali formatisi in subiecta materia, ha rilevato che le considerazioni mutuate dalla sentenza C. Cost. n. 172 del 2012, circa la non ostatività assoluta delle condanne per reati per i quali l’art. 381 cod. proc. pen. prevede l’arresto facoltativo in flagranza, non sono utilizzabili in relazione alle previsioni di cui agli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998, giacché in tal caso il legislatore non ha assunto a paradigma ostativo alla concessione o al rinnovo del permesso di soggiorno la mera gravità del fatto, in sé e per sé considerata, quanto – e soprattutto – la specifica natura del reato (nel caso di specie, in materia di stupefacenti), in ragione di un’esigenza di conformazione agli impegni internazionali di “inibitoria” di traffici riguardanti settori reputati maggiormente sensibili (così C. Cost., sentenza 12.12.2014, n. 277).
Occorre, inoltre, soggiungere che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Sezione (cfr. da ultimo cfr. CdS, III Sezione, n. 2664 del 4.5.2018), la condanna per un delitto in materia di stupefacenti è – in mancanza (come nel caso in esame) di comprovati ed opponibili legami familiari che impongano la valutazione discrezionale comparativa di cui all’art. 5, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. 286/1998 – ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ordinario (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 5503/2017; n. 3869/2017), secondo un automatismo preclusivo indenne da rilievi di costituzionalità (cfr. Cons. Stato, III, n. 3760/2017; n. 2592/2017; n. 1709/2016 – che richiamano Corte Cost., n. 172/2012 e n. 227/2014, nonché n. 45/2017-ord.).
Tale ostatività è stata affermata anche con espresso riferimento alla condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (cfr. Cons. Stato, III, n. 3869/2017; n. 2591/2017; n. 1069/2017), qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato e non rilevando la concessione della sospensione condizionale (Consiglio di Stato sez. III, 9 settembre 2016 n. 3841; Consiglio di Stato sez. III 25 novembre 2015 n. 5352).
Tanto è sufficiente ai fini del rigetto dell’appello, non evincendosi dalle acquisizioni istruttorie, quanto al profilo sopra evidenziato, carenze nel corredo istruttorio e motivazionale idonee a sovvertire il suddetto approdo.
Mette poi conto evidenziare che, nel ricorso di primo grado, l’odierno appellante non aveva dedotto l’esistenza di legami familiari idonei a sterilizzare gli automatismi che governano l’applicazione dell’articolo 4 comma 3 del d.lgs. 286/1998.
Ciò nondimeno, in disparte i profili di rito, rileva il Collegio che i legami familiari dedotti (con il fratello ed il padre, conviventi) non valgono ad inficiare le considerazioni di cui sopra siccome esulano (per il fratello) dalle relazioni presidiate dalle disposizioni sul ricongiungimento familiare, dovendosi a tal fine solo aggiuntivamente precisare, quanto al padre, che l’appellante non ha documentato siffatto rapporto e che, comunque, tale legame rileva solo in presenza dei requisiti fissati alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 29 del d.lgs 286/1998, a mente del quale il ricongiungimento può essere conseguito in relazione a d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Ferma l’irrilevanza degli altri rapporti dichiarati, la mancanza di documentazione idonea a documentare il legame familiare con il padre alle condizioni suindicate rendono il provvedimento impugnato in prime cure immune dalle censure dedotte.
Le spese, in ragione della peculiarità della vicenda scrutina, vanno compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante ovvero dei suoi familiari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Umberto Maiello – Consigliere, Estensore

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