Delitto di pornografia minorile

Corte di Cassazione, penale, Penale|Sentenza|9 novembre 2020| n. 31192.

Risponde del delitto di pornografia minorile, punito dall’art. 600-ter c.p., comma 1, n. 1, anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l’intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell’utilizzazione del minore, che implica una strumentalizzazione del minore stesso, sebbene l’azione sia posta in essere solo da quest’ultimo

Sentenza|9 novembre 2020| n. 31192

Data udienza 10 settembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave:Obbligo giornaliero di presentazione alla pg – Pedopornografia – Integrazione della condotta penale – Pericolo di reiterazione del reato – Motivazione congrua

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mar – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 10/12/2019 del tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOVIELLO Giuseppe;
udito il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Bologna adito ai sensi dell’articolo 310 c.p. dal P.M. del medesimo tribunale, con ordinanza del 13 dicembre 2019 in parziale accoglimento dell’appello applicava a (OMISSIS) la misura cautelare dell’obbligo giornaliero di presentazione alla p.g. in relazione ai reati di cui agli articoli 81 e 600 ter c.p. (capo a).
2. Avverso la pronuncia del tribunale sopra indicata, propone ricorso per cassazione (OMISSIS) mediante il proprio difensore, che solleva due motivi di impugnazione.
3. Con il primo motivo deduce il vizio ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), rilevando come siano prive di rilevanza penale le condotte di chi riceva auto – scatti erotici della presunta vittima nel contesto di conversazioni digitali di tipo sessuale, posto che l’autoscatto generalmente sarebbe espressione di libera autodeterminazione, cosi’ da escludere rapporti di strumentalizzazione e degrado della personalita’ del minore. Richiesti invece per la sussistenza del reato ex articolo 600 ter c.p., comma 1. Con l’ulteriore considerazione per cui la condotta configurata in ordinanza integrerebbe la diversa ipotesi di cui all’articolo 600 quater c.p., che punisce il soggetto diverso dal produttore del materiale, posto che per le due foto detenute dal ricorrente e ritraenti le parti intime di una minore, di anni 14, lo stesso non risulta produttore, trattandosi di autoscatti spontaneamente realizzati, e considerata l’assenza di una posizione di abuso dell’agente rispetto alla ritenuta vittima, stante l’esistenza piuttosto di una relazione paritaria tra i soggetti coinvolti.
4. Con il secondo motivo prospetta il vizio ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e), posto che il tribunale non avrebbe valutato la probabilita’ di commissione di altri reati alla luce della personalita’ dell’indagato o della sua condizione psicologica, cosi’ omettendo ogni verifica sulle occasioni di possibile ricaduta. Ne’ avrebbe verificato la idoneita’ e proporzionalita’ della misura disposta, in realta’ inadeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione, posto che le condotte sono state realizzate mediante comunicazioni a distanza. Cosi’ assolvendo la misura ad una funzione di diffida che non le e’ propria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e’ manifestamente infondato. Il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio per cui risponde del delitto di pornografia minorile, punito dall’articolo 600-ter c.p.p., comma 1, n. 1, anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l’intenzione gia’ esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell’utilizzazione del minore, che implica una strumentalizzazione del minore stesso, sebbene l’azione sia posta in essere solo da quest’ultimo (cfr. Sez. 3 – n. 26862 del 18/04/2019 Rv. 276231 – 01 P.). In tale cornice giuridica si pongono le considerazioni del collegio, laddove accertando l’influenza causale dell’istigazione operata dall’indagato, secondo un giudizio di fatto immune da vizi e quindi non censurabile in questa sede, ha posto in evidenza la stretta correlazione tra gli autoscatti e il relativo invio da parte della vittima da una parte, e i messaggi, dal corrispondente contenuto, inoltrati dal ricorrente, e diretti nella medesima direzione; cosi’ sottolineando la strumentalizzazione e utilizzo della minore e confutando la tesi, del tutto unilaterale quanto assertiva, della spontaneita’ delle condotte della medesima.
2. Anche il secondo motivo e’ infondato. Il pericolo di reiterazione e’ stato congruamente motivato alla luce della sintomaticita’ delle condotte, per nulla occasionali, rispetto ad impulsi sessuali dell’indagato recenti e in alcun modo controllati ed a fronte dell’assenza di iniziative volte a governare la rilevata deviazione sessuale. Cosi’ delineando ragionevolmente – ancora una volta smentendo la tesi difensiva circa la mancata valutazione dei presupposti del pericolo di recidivanza, invero elaborata trascurando le argomentazioni dei giudici sopra riassunte e cosi’ incorrendo in difetti di specificita’ estrinseca (cfr. per tutte Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) -, una personalita’ incline alla ripetizione dei reati ipotizzati. Congrua e puntuale e’ altresi’ la motivazione della misura applicata, coerente rispetto alle esigenze cautelari ravvisate, di reiterazione di reati analoghi, cosicche’ risulta ragionevolmente funzionale a fronteggiare il pericolo di commissione dei medesimi. A tale ultimo riguardo occorre sottolineare che con particolare riguardo all’obbligo di presentazione alla p.g., la funzione deterrente della misura prescelta rispetto al pericolo di reiterazione di reati non va identificata solo nella specifica capacita’ di incidenza materiale, della misura, sulle probabili condotte criminali, bensi’ anche sul piano della idoneita’ della misura, nel contesto della valutazione complessiva, oltre che delle condotte, anche della personalita’ dell’interessato, di fronteggiare il pericolo di reiterazione anche agendo sul piano della riflessione psicologica dell’agente, nel senso di dispiegare, per la sua sussistenza e modalita’ di applicazione, un’efficacia dissuasiva rispetto a nuove iniziative criminali.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. c.p.p..
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *