Delitto di concorso in usura

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 11 settembre 2019, n. 37631.

Massima estrapolata:

Risponde del delitto di concorso in usura – reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata – solo il soggetto che, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l’incarico di recuperare il credito, riesce a ottenerne il pagamento, mentre, se il recupero non avviene, l’incaricato risponde del reato di favoreggiamento o, nell’ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione perché in tali casi il momento consumativo dell’usura rimane quello originario della pattuizione.

Sentenza 11 settembre 2019, n. 37631

Data udienza 25 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRONCI Andrea – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. GIORGI Silvia Mari – rel. Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/03/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COSTANZO ANGELO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DE MASELLIS MARIELLA;
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del ricorso di (OMISSIS), l’inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS).
L’avvocato (OMISSIS) del foro di BENEVENTO difensore di fiducia di (OMISSIS) dopo discussione chiede che la sentenza impugnata venga cassata in accoglimento dei motivi di ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) del foro di AVELLINO difensore di fiducia di (OMISSIS) dopo discussione insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso. L’avvocato (OMISSIS) del foro di NAPOLI difensore di fiducia di (OMISSIS) dopo discussione insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 2377/2018 del 22/03/2018, la Corte di appello di Napoli, riformando la decisione del Tribunale di Benevento, ha confermato le condanne inflitte a (OMISSIS) e (OMISSIS) ex articolo 110 c.p., articolo 81 c.p., comma 2, articolo 644 c.p., commi 1 e 5, n. 3 e 4, per avere percepito interessi usurari da (OMISSIS) (capo 10), e, ex articolo 110, articolo 81, comma 2, articolo 629, commi 1 e 2 in relazione all’articolo 628 c.p., comma 3, n. 1, per avere costretto (OMISSIS) a corrispondere tali interessi (capo 11), ma riducendo loro la pena.
2. Nei ricorsi presentati dai difensori degli imputati si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Nel ricorso di (OMISSIS) si deducono violazione di legge e vizio della motivazione: a) circa la responsabilita’ per il reato ex articolo 629 c.p., per aver omesso di rispondere alle deduzioni difensive, trascurando anche che la persona offesa, (OMISSIS), ha escluso in dibattimento la sussistenza delle condotte in suo danno e concentrandosi sul contenuto di una intercettazione (n. 2231 dell’8/03/2009) senza confrontarlo criticamente con altri dati, trascurando la concorde ricostruzione dei fatti fornita dagli interrogatori degli imputati; b) circa la mancata riqualificazione delle condotte ex articolo 379 c.p., trascurando che a (OMISSIS) non fu conferito un ruolo di esattore e che non e’ provato ch’egli conoscesse la natura usuraria del debito.
2.2. Nel ricorso di (OMISSIS) si deducono: a) violazione dell’articolo 629 c.p. e omessa motivazione sulla prova di minacce estorsive da lui rivolte a (OMISSIS), trascurando che questi ha escluso di averne ricevute e limitandosi la sentenza a rinviare ai contenuti di quella di primo grado; b) violazione di legge e omessa motivazione circa la richiesta di riqualificazione del reato nella figura del tentativo di estorsione, stante l’incertezza sulla effettiva corresponsione di denaro da (OMISSIS) a (OMISSIS); c) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dell’usura, mancando la prova del tasso di interesse praticato perche’ non basta a questo fine il contenuto della conversazione n. 2231 dell’8/03/2009 fra (OMISSIS) e la moglie di (OMISSIS) (da cui emerge un interesse mensile di Euro 600,00, cioe’ del 10%, a fronte di un prestito di Euro 6.000,00″) se non vengono specificati i tempi della restituzione; d) violazione dell’articolo 629 c.p., comma 2, e mancanza di motivazione per la insussistenza dell’aggravante delle piu’ persone riunite perche’, essendo stato assolto il coimputato (OMISSIS), la Corte avrebbe dovuto vagliare la compresenza di (OMISSIS) e (OMISSIS) al momento dei fatti; e) violazione di legge e mancanza della motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche considerando che un precedente reato e’ stato commesso dall’imputato oltre 17 anni prima; f) violazione di legge e vizio della motivazione nel ridurre l’aumento di pena per la continuazione solo per la reclusione, lasciando inalterato l’aumento della pena pecuniaria.
3. Nelle conclusioni scritte della parte civile Associazione (OMISSIS) si chiede il rigetto del ricorso e la condanna degli imputati al pagamento delle spese di parte civile nel presente grado di giudizio con distrazione in favore del difensore procuratore antistatario avv. (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) e il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) possono essere trattati unitariamente e risultano fondati.
Infatti, deve registrarsi che la sentenza impugnata si limita a rinviare del tutto genericamente alla sentenza di primo grado con la acritica formula “nella gravata sentenza si da’ conto di quotidiane e gravi minacce, affinche’ il debitore (OMISSIS) estinguesse il debito” senza neanche indicarne gli autori, le occasioni e la valenza intimidatoria dei contenuti (p. 15) proprio mentre, per altro verso, assolve, non ritenendone provato il coinvolgimento nella vicenda, il coimputato (OMISSIS), colui del quale, secondo la prospettazione accusatoria, maggiormente (OMISSIS) e (OMISSIS) si sarebbero avvalsi per intimidire (OMISSIS). Inoltre, puo’ rilevarsi che anche la sentenza di primo grado – pur interpolando fra i suoi contenuti estese inserzioni di brani delle conversazioni intercettate (pp. 48-61) – manca di esaminare puntualmente le espressioni adoperate da (OMISSIS) e (OMISSIS), quando interloquiscono non fra loro ma con (OMISSIS), per evidenziarne i contenuti significativamente minatori nei confronti dello stesso, come pure sarebbe stato necessario, tanto piu’ se si considera che questi ha escluso di avere ricevuto minacce.
2. Quanto al secondo motivo del ricorso di (OMISSIS), deve ribadirsi che risponde del delitto di concorso in usura – reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata – solo il soggetto che, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l’incarico di recuperare il credito, riesce a ottenerne il pagamento, mentre, se il recupero non avviene, l’incaricato risponde del reato di favoreggiamento o, nell’ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione perche’ in tali casi il momento consumativo dell’usura rimane quello originario della pattuizione (Sez. 5, n. 42849 del 24/06/2014, Rv. 262308; Sez. 2, n. 41045 del 13/10/2005, Rv. 232698). La questione della qualificazione della condotta di (OMISSIS) come favoreggiamento reale non e’ trattata nella sentenza impugnata, mentre in quella di primo grado si precisa (pp. 48-49) che il prestito lo concesse (OMISSIS) ma che fu (OMISSIS) a procurarlo a (OMISSIS) (interpellando (OMISSIS)) dandogli materialmente il denaro.
In ogni caso, manca nelle motivazioni di entrambe le sentenze una specifica argomentazione che dia conto della consapevolezza di (OMISSIS) che dal prestito derivasse la corresponsione di interessi usurari.
3. Il secondo motivo e il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) possono essere trattati unitariamente e risultano fondati nei termini che seguono.
La legge stabilisce un limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (articolo 644 c.p., comma 3). In particolare, L. 7 marzo 1996, n. 108, ex articolo 2, comma 1, il Ministero dell’Economia e delle Finanze rileva, su base trimestrale, il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche per le operazioni della stessa natura, il cui superamento, aumentato della meta’, rende usurario il tasso di interesse. Il superamento e’ facile da verificare se gli interessi sono stati pattuiti in misura precisa. Invece – se come nel caso in esame – rileva l’elemento fattuale della dazione, la verifica della natura usuraria degli interessi richiede una specifica indagine: occorre accertare il valore totale delle somme riscosse dal mutuante, determinare il profitto (sottraendo da tale importo il denaro dato in prestito) e rapportarlo all’intera durata del prestito cosi’ da dedurne l’incidenza percentuale del profitto nel corso del tempo (il saggio di interessi in concreto riscosso).
L’usura mediante dazione e’ reato “a condotta frazionata”, per cui l’eventuale sforamento del tasso-soglia dovra’ essere verificato, trimestre per trimestre, per tutta la durata della rateizzazione. Se la corresponsione degli interessi non e’ effettuata con cadenze periodiche, il vaglio della loro natura usuraria deve comunque avvenire con la massima analiticita’ possibile (Sez. 2, n. 745 del 04/11/2005, Rv. 232985) e, in ogni caso, anche se la rilevazione del tasso di interessi praticato non puo’ essere calcolata su base trimestrale, il tasso-soglia di comparazione e’ comunque quello trimestralmente accertato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, perche’ riferire il tasso-soglia di un trimestre (eventualmente piu’ basso) agli interessi percepiti fuori da quell’arco temporale violerebbe il principio di tassativita’ delle fattispecie penali. Ne deriva la necessita’ di determinare il tempo e la durata del prestito e la data dei singoli pagamenti effettuati dal debitore, cosi’ da individuare il trimestre di riferimento. Basta che in un solo trimestre il limite sia superato perche’ si consumi il reato di usura, ma sarebbe erroneo considerare il tasso effettivamente praticato su base annuale, senza distinguere fra i diversi prestiti intercorsi fra gli stessi soggetti e senza verificare la data di ciascun pagamento (Sez. 2, n. 39334 del 12/07/2016, Rv. 268375; Sez. 5, n. 8353 del 16/01/2013, Rv. 254715).
4. Per quel che precede, il quarto e il quinto motivo di ricorso di (OMISSIS) perdono rilevanza attuale.
5. Sulla base di quanto osservato la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio che: a) relativamente al reato di estorsione, determini se e in quali frangenti gli imputati rivolsero direttamente minacce a (OMISSIS) in relazione al prestito indicato nel capo 10; b) relativamente al reato di usura, indichi gli elementi di valutazione dai quali desumere se (OMISSIS) fu consapevole che dal prestito di (OMISSIS) a (OMISSIS) derivava la corresponsione di interessi usurari; c) relativamente al reato di usura, conformi l’analisi dei dati processuali – gia’ acquisti o da acquisire – ai criteri sopra richiamati per valutare la sussistenza dell’usura e, se del caso, la sua qualificazione in termini di reato consumato o tentato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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