Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 8 giugno 2020, n. 10844.
La massima estrapolata:
È valida la deliberazione assembleare con cui si procede sinteticamente alla approvazione di una voce di spesa grazie alle regole di semplicità e snellezza che presiedono alla contabilità del condominio e che contemplano anche la regolarizzazione successiva dei rendiconti.
Ordinanza 8 giugno 2020, n. 10844
Data udienza 9 gennaio 2020
Tag – parola chiave: Condominio – Bilancio – Approvazione – Formalità previste per le società – Esclusione – Criteri guida dell’amministratore – Semplicità, snellezza e sinteticità – Fattispecie
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32031-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1633/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 06/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 6 agosto 2018, n. 1633/2018, resa dalla Corte d’Appello di Palermo.
Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).
La Corte d’Appello di Palermo, respingendo l’appello formulato dai condomini (OMISSIS) e (OMISSIS) contro la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Trapani il 27 maggio 2014, ha rigettato l’impugnazione ex articolo 1137 c.c. della deliberazione assembleare 11 febbraio 2011 del Condominio (OMISSIS), che aveva approvato il rendiconto 2010. La Corte d’Appello ha affermato che l’amministratore del convenuto Condominio non avesse opposto alcun rifiuto alla richiesta dei condomini (OMISSIS) e (OMISSIS) di visionare i documenti contabili posti a base del consuntivo, avendo, anzi, fissato per il 5 febbraio 2011 l’incontro sollecitato dagli appellanti, e poi annullato lo stesso per le gravi condizioni di salute in cui versava lo stesso mandatario, senza che i condomini interessati si fossero piu’ attivati per concordare un nuovo accesso alla documentazione prima della celebrazione dell’assemblea dell’11 febbraio 2011. Di seguito, i condomini (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano disertato la riunione assembleare, violando i doveri di buona fede e correttezza, in quanto nel corso dell’adunanza essi avrebbero potuto esporre la circostanza della mancata presa di visione della documentazione e chiedere un differimento dell’assemblea. Inoltre, la Corte di Palermo ha evidenziato come il rendiconto 2010 portato all’approvazione assembleare contenesse le singole voci di entrata e di spesa e le relative quote di riparto, mentre l’accorpamento in unica posta di alcuni importi (quale la contestata “voci varie”) trovava giustificazione nella omogeneita’ degli addebiti e nell’esiguita’ delle singole operazioni raggruppate.
Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) deduce la violazione degli articoli 1130, 1136, 1175 e 1375 c.c., per la lesione del diritto di accesso alla documentazione contabile, con conseguente nullita’ della delibera impugnata. Si narra nel contenuto della censura che l’ (OMISSIS) con raccomandata inoltrata il 1 febbraio 2011 aveva richiesto all’amministratore di rispettare la data dell’incontro fissata per il 5 febbraio 2011, mentre l’amministratore aveva inviato il 3 febbraio 2011 telegramma riferendo di non poter essere presente nel giorno convenuto a causa di gravi motivi di salute, e che sarebbe stata stabilita una data successiva con apposita raccomandata. In tal senso, i ricorrenti contestano l’assunto della Corte d’Appello, secondo cui dovevano esser loro ad attivarsi per un nuovo incontro. La censura prospetta poi una serie di alternative ipotesi che avrebbero comunque consentito all’amministratore di tener fede all’obbligo di far visionare la documentazione contabile prima dell’assemblea. Quindi i ricorrenti espongono che, oltre alla voce “spese varie” per Euro 1.500,00, fosse del pari ingiustificato il passivo rendicontato di Euro 3.750,00.
Il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia la violazione degli articoli 1130, 1135 e 2423 c.c. in ordine alla intelligibilita’ e chiarezza del consuntivo approvato dall’assemblea dell’11 febbraio 2011. Vengono elencate tutte le poste contabili contestate (spese varie per Euro 1.500,00; spese straordinarie per Euro 3.750,00; ammanco per Euro 3.190,18 dovuto alla precedente gestione; spese totali; quote incassate) e poi si ricapitolano i principi di chiarezza cui va soggetto il bilancio condominiale.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2.
Le due censure, per la loro connessione, possono essere esaminate congiuntamente. Entrambe, sebbene prospettate come violazioni di norme di diritto, ex articolo 360 c.c., comma 1, n. 3, consistono, in realta’ non nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle disposizioni asseritamente contravvenute, quanto nell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta dovuta alla inesatta valutazione del materiale istruttorio, operazione che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito ed e’ sottratta al sindacato di legittimita’, se non nei limiti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Peraltro, nei due motivi di ricorso si fa riferimento ad una serie di vicende fattuali di cui non vi e’ cenno nella sentenza impugnata (ad esempio, l’impegno, assunto dall’amministratore nel telegramma del 3 febbraio 2011, a comunicare una nuova data per l’accesso agli atti, la mancata esibizione dei documenti nel corso dell’assemblea dell’11 febbraio 2011 su richiesta di altro condomino, una serie di partite rendicontate ulteriori alla voce “spese varie”), richiamando i documenti offerti in produzione nelle pregresse fasi di merito, senza pero’ precisare, alla stregua dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, “come” e “quando” tali fatti siano stati allegati, e pure senza specificare quali istanze le parti avessero rivolto al Tribunale ed alla Corte d’Appello nei propri scritti difensivi, prima della maturazione delle preclusioni assertive, e poi ancora a sostegno di specifici motivi di appello, in modo da chiarire gli scopi dell’esibizione di quei documenti (arg. da Cass. Sez. 1, 24/12/2004, n. 23976). Il giudice ha, infatti, il potere – dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri atti introduttivi, ovvero nelle memorie di definizione del “thema decidendum”, quali siano gli elementi di fatto e la ragioni di diritto comprovate dall’allegata documentazione (Cass. Sez. 2, 16/08/1990, n. 8304; Cass. Sez. 3, 07/04/2009, n. 8377). I ricorrenti, al contrario, auspicano che la Corte di cassazione tragga dai richiamati documenti un apprezzamento di fatto difforme da quello espresso dai giudici del merito, rivalutando le risultanze probatorie nel senso piu’ favorevole alle loro tesi difensive, il che suppone un accesso diretto agli atti e una loro immediata delibazione, attivita’ non consentita in sede di legittimita’.
La sentenza impugnata ha comunque deciso le questioni di diritto analizzate uniformandosi ai principi dettati da questa Corte, avendosi riguardo, in relazione alla data di approvazione dell’impugnata delibera, alla disciplina condominiale antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 220 del 2012.
Per il disposto degli articoli 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell’assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell’amministratore puo’ essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti, nel termine stabilito dall’articolo 1137 c.c., non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di legittimita’, restando percio’ escluso ogni sindacato giudiziale sulla consistenza degli esborsi o sulla convenienza delle scelte gestionali (Cass. II, 4 marzo 2011, n. 5254; Cass. II, 20 aprile 1994, n. 3747; Cass. VI-2, 17 agosto 2017, n. 20135; Cass. II, 27 gennaio 1988, n. 731).
E’ poi certo nell’interpretazione giurisprudenziale che, se ciascun comproprietario ha la facolta’ (di richiedere e) di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea), senza neppure l’onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), l’esercizio di tale facolta’ non deve risultare di ostacolo all’attivita’ di amministrazione, ne’ rivelarsi contraria ai principi di correttezza (Cass. II, 21 settembre 2011, n. 19210; Cass. 29 novembre 2001, n. 15159; Cass. IL 26 agosto 1998, n. 8460).
Nel caso in esame, a fronte della richiesta dei condomini (OMISSIS) e (OMISSIS) di visionare i documenti contabili posti a base del consuntivo, per poter procedere ad una consapevole partecipazione all’assemblea condominiale dell’11 febbraio 2011, secondo l’apprezzamento dei fatti compiuta dai giudici del merito, non sindacabile in sede di legittimita’ (se non nei limiti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il Condominio (OMISSIS), nel resistere all’impugnazione della delibera assembleare, ha dato prova dell’inesigibilita’ della richiesta per la data inizialmente stabilita del 5 febbraio 2011, stanti le gravi condizioni di salute in cui versava l’amministratore (cfr. Cass. II, 19 settembre 2014, n. 19799; Cass. II, 28 gennaio 2004, n. 1544). E’ poi decisivo nel ragionamento seguito dalla Corte d’appello l’argomento (che i ricorrenti non investono di specifica censura) secondo cui i condomini (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbero potuto comunque partecipare all’assemblea dell’11 febbraio 2011 per richiedere un rinvio della riunione, adducendo a giustificazione la mancata preventiva visione della documentazione contabile.
Quanto in particolare al secondo motivo di ricorso, e’ altrettanto consolidato l’orientamento giurisprudenziale che precisa come, per la validita’ della delibera di approvazione del bilancio condominiale, non e’ necessario che la relativa contabilita’ sia tenuta dall’amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle societa’, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, fornendo la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non solo della qualita’ e quantita’ dei frutti percetti e delle somme incassate, nonche’ dell’entita’ e causale degli esborsi fatti, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalita’ con cui l’incarico e’ stato eseguito e di stabilire se l’operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione, e cio’ comunque alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito e che non e’ denunciabile per cassazione alla stregua dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Neppure si richiede che le voci di spesa siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell’organo deliberativo la facolta’ di procedere sinteticamente all’approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall’amministratore alla stregua della documentazione giustificativa (Cass. II, 23 gennaio 2007, n. 1405; Cass. II, 7 febbraio 2000, n. 9099; Cass. II 20 aprile 1994, n. 3747). E’ pertanto valida la deliberazione assembleare con la quale, come nella specie, si proceda sinteticamente all’approvazione di una voce, o si indichi la somma complessivamente stanziata, atteso che i criteri di semplicita’ e snellezza che presidiano alle vicende dell’amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettivita’ dei comproprietari, finanche la possibilita’ di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell’approvazione dei rendiconti. (Cass. II, 30 dicembre 1997, n. 13100; Cass. II, 31 marzo 2017, n. 8521; Cass. II, 13 ottobre 1999, n. 11526).
IV. Il ricorso va percio’ rigettato e i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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