Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 febbraio 2022| n. 5997.
Delibera condominiale e cessazione della materia del contendere.
In caso di impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal condomino che impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell’interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio.
Ordinanza|23 febbraio 2022| n. 5997. Delibera condominiale e cessazione della materia del contendere
Data udienza 14 gennaio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Delibere condominiali – Contenzioso – Cessazione della materia del contendere – Condizioni – Sussistenza di un secondo deliberato modificativo delle decisioni del primo nel senso richiesto dal condomino che impugna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5930-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2103/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI MARIO.
RILEVATO
che:
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.: “letto il ricorso proposto da (OMISSIS) per la cassazione della sentenza n. 2103 del 19. 8. 2020 della Corte di appello di Milano, che aveva confermato la decisione del tribunale di rigetto della sua domanda di annullamento della Delib. 21 giugno 2016, dell’assemblea del condominio di (OMISSIS), che aveva respinto la sua proposta transattiva di una lite in corso;
il ricorso, con un unico motivo, denunzia vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, lamentando che la sentenza impugnata non abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere, atteso che la Delibera impugnata era stata sostituita con altra Delibera in data 13. 2. 2017;
il ricorso appare manifestamente infondato;
la Corte territoriale si e’ pronunciata sulla allegazione dell’appellante di intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che essa non si era tradotta in una specifica domanda ed era comunque incompatibile con la reiterazione, in sede di precisazione delle conclusioni, della sua richiesta di annullamento della delibera impugnata;
la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti piu’ alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio, situazione, questa, che il ricorso non solo non rappresenta ma anzi appare escludere, atteso che la tesi secondo cui la controversia sulla delibera impugnata sarebbe venuta meno in ragione della decisione assunta nella successiva assemblea del 13. 2. 2017 si scontra con il relativo deliberato, per come riportato nello stesso ricorso (pag. 7), che appare del tutto confermativo della Delib. 21 giugno 2016, avendo anche in tale riunione l’assemblea rigettato la proposta transattiva dell’odierno ricorrente;
in tema di contenzioso sulle delibere condominiali la cessazione della materia del contendere puo’ ravvisarsi solo nel caso in cui il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo nel senso richiesto dal condomino che impugna, non anche nel caso in cui reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente”.
CONSIDERATO
che:
il Collegio condivide la proposta del Relatore;
la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attivita’ difensiva;
ricorrono i presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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