Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria civile, Ordinanza 5 luglio 2019, n. 18107.
La massima estrapolata:
In tema di definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 (conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017), l’omessa presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi del comma 10 della stessa disposizione normativa, l’estinzione del processo.
Ordinanza 5 luglio 2019, n. 18107
Data udienza 18 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20266-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 402/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO GORI.
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 402/1/15 depositata in data 27 gennaio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 476/5/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) avverso un avviso di accertamento emesso in relazione ad omessa dichiarazione di plusvalenze tassabili realizzate a seguito di cessione di un’area edificabile nell’anno 2005;
– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.
CONSIDERATO
che:
il processo e’ rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 2017, articolo 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della sola prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio. Ai sensi del medesimo art., comma 10, entro lo stesso termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.
Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato articolo 11, comma 10, u.p..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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