Art. 1 Recupero forfettizzato

1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario, diverse  da quelle indicate nell’articolo 2, sono recuperate nella  misura  fissa stabilita nella tabella A,  allegata  al  presente  regolamento,  nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta’.
Art. 2 Recupero per intero e per quota

1. Le spese del  processo  penale  anticipate  dall’erario  per  la consulenza tecnica e per  la  perizia,  per  la  pubblicazione  della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere  abusive  e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all’articolo  205,  comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni  legislative  e regolamentari in

materia di spese di giustizia di cui al decreto  del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115,  e  successive modificazioni, sono recuperate per intero nei  confronti  di  ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta’. In caso di  pluralita’  di condannati, il recupero delle spese avviene in parti uguali.
2. Fino all’emanazione  del  decreto  ministeriale  previsto  dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, le disposizioni di cui al  comma  1 si applicano anche al recupero delle spese relative alle  prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali  all’utilizzo delle prestazioni medesime.
Art. 3 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e  2  si  applicano  alle spese anticipate dall’erario, relative a processi penali per i  quali la sentenza di condanna e’ stata  emessa  dopo  l’entrata  in  vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 8 agosto 2013

Tabella A

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Tipologia di processo                                                                Importo
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1) I grado
a) Dibattimento a seguito di decreto che dispone il                      180 euro
giudizio;

b) Dibattimento a seguito di citazione diretta                               150 euro
a giudizio;
giudizio direttissimo;
giudizio abbreviato;
giudizio immediato;
remissione di querela;
giudizio davanti al giudice di pace ex art. 20,
20 bis, 20 ter, 21 e 30 D.Lgs 274/2000;

c) Giudizio abbreviato a seguito di giudizio                                    80 euro
direttissimo;
procedimento di oblazione;

d) Decreto penale di condanna (art. 460 c.p.p.);                            60 euro
sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti, in caso di condanna alle
spese (art. 445 c.p.p. e art. 204 D.P.R. 115/2002).

Corte d’assise                                                           Maggiorazione di 30 euro
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2) II grado
a) Tutti i giudizi di impugnazione o gravame                                 60 euro
anche a seguito di richiesta di riesame.

b) Corte di assise d’appello                                           Maggiorazione di 30 euro
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3) Corte di cassazione
a) Tutti i procedimenti davanti alla Corte                                      60 euro
di cassazione

Altri procedimenti                                                                       60 euro
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