Art. 1 Recupero forfettizzato
1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario, diverse da quelle indicate nell’articolo 2, sono recuperate nella misura fissa stabilita nella tabella A, allegata al presente regolamento, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta’.
Art. 2 Recupero per intero e per quota
1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all’articolo 205, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate per intero nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta’. In caso di pluralita’ di condannati, il recupero delle spese avviene in parti uguali.
2. Fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime.
Art. 3 Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle spese anticipate dall’erario, relative a processi penali per i quali la sentenza di condanna e’ stata emessa dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 8 agosto 2013
Tabella A
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Tipologia di processo Importo
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1) I grado
a) Dibattimento a seguito di decreto che dispone il 180 euro
giudizio;
b) Dibattimento a seguito di citazione diretta 150 euro
a giudizio;
giudizio direttissimo;
giudizio abbreviato;
giudizio immediato;
remissione di querela;
giudizio davanti al giudice di pace ex art. 20,
20 bis, 20 ter, 21 e 30 D.Lgs 274/2000;
c) Giudizio abbreviato a seguito di giudizio 80 euro
direttissimo;
procedimento di oblazione;
d) Decreto penale di condanna (art. 460 c.p.p.); 60 euro
sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti, in caso di condanna alle
spese (art. 445 c.p.p. e art. 204 D.P.R. 115/2002).
Corte d’assise Maggiorazione di 30 euro
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2) II grado
a) Tutti i giudizi di impugnazione o gravame 60 euro
anche a seguito di richiesta di riesame.
b) Corte di assise d’appello Maggiorazione di 30 euro
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3) Corte di cassazione
a) Tutti i procedimenti davanti alla Corte 60 euro
di cassazione
Altri procedimenti 60 euro
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