DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 6.

Modificazioni ed integrazioni normative  in  materia  penale  per  il necessario coordinamento con la disciplina delle  unioni  civili,  ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della  legge  20  maggio 2016, n. 76. 

Vigente al: 11-2-2017

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 1, comma 28, lettera c),  della  legge  20  maggio 2016, n. 76, che delega il Governo all’adozione di  modificazioni  ed integrazioni  normative  per  il  necessario  coordinamento  con   la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi,  negli  atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;

Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 14 gennaio 2017;

Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il Ministro dell’interno, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali e il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

   Art. 1                           Modifiche al codice penale      1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:      a) all’articolo 307, quarto comma, dopo le parole: «il  coniuge,» sono inserite le seguenti: «la parte di un’unione civile tra  persone dello stesso sesso,»;      b) dopo l’articolo 574-bis e’ inserito il seguente:    «Art. 574-ter. (Costituzione di un’unione civile agli effetti della legge  penale).  –  Agli  effetti  della  legge  penale  il   termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione  di  un’unione civile tra persone dello stesso sesso.    Quando la legge  penale  considera  la  qualita’  di  coniuge  come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un  reato  essa si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra  persone dello stesso sesso. »;      c) all’articolo 649, primo comma, dopo il numero 1)  e’  inserito il seguente: «1-bis. della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;»;
d) all’articolo 649, secondo comma, dopo le parole: «del  coniuge legalmente separato»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  della  parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel  caso  in  cui sia  stata  manifestata   la   volonta’   di   scioglimento   dinanzi all’ufficiale  dello  stato  civile  e   non   sia   intervenuto   lo scioglimento della stessa».

    Art. 2                     Modifiche al codice di procedura penale      1. All’articolo 199, comma  3,  del  codice  di  procedura  penale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:      a) al secondo periodo, dopo  le  parole:  «convivenza  coniugale» sono inserite le seguenti:  «o  derivante  da  un’unione  civile  tra persone dello stesso sesso»;      b) alla lettera c) le parole: «cessazione  degli  effetti  civili del  matrimonio  contratto  con  l’imputato»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio   o dell’unione civile tra  persone  dello  stesso  sesso  contratti  con l’imputato».

   Art. 3                       Clausola di invarianza finanziaria      1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto  con  le risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione vigente.    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 19 gennaio 2017

   MATTARELLA

    Gentiloni Silveri,  Presidente  del   Consiglio dei ministri

   Orlando, Ministro della giustizia

Minniti, Ministro dell’interno

Poletti,  Ministro  del  lavoro   e     delle politiche sociali

Alfano,   Ministro   degli   affari        esteri   e    della    cooperazione      internazionale

  Visto, il Guardasigilli: Orlando

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