repubblica italiana

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 14 

Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita’ degli uffici giudiziari. (14G00025)

(GU n.48 del 27-2-2014 – Suppl. Ordinario n. 16)

Capo I Disposizioni correttive, integrative e di coordinamento delle disposizioni recanti la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero 

Sezione I Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti l’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante la revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto l’articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 148 del 2011, il quale prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo articolo, il Governo puo’ apportare disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012;

Ritenuto di avvalersi delle facolta’ previste dall’articolo 1, comma 5, della citata legge n. 148 del 2011;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 settembre 2013;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2014;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la tabella A e’ sostituita dalla tabella di cui all’allegato I
2. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, all’articolo 2, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, a norma della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ha sede nel comune di Aversa».
3. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la tabella A e’ sostituita dalla tabella di cui all’allegato II.

Art. 2 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 1.

Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, la tabella A e’ sostituita dalla tabella di cui all’allegato III.

Art. 3 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, la tabella N e’ sostituita dalla tabella di cui all’allegato IV.

Art. 4 Liste dei giudici popolari

1. Le liste dei giudici popolari gia’ formate a norma dell’articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287 si considerano idonee per la costituzione delle Corti d’assise e delle Corti d’assise d’appello interessate dalla nuova organizzazione giudiziaria di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, fino a sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5 Organico dei magistrati del tribunale di Napoli nord e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. Al fine della prima copertura del settantacinque per cento dell’organico del personale di magistratura del tribunale di Napoli nord e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale non e’ richiesto il requisito del termine triennale di cui all’articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. In ogni caso, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri di legittimazione e di selezione per la copertura dell’organico degli uffici giudiziari di cui al primo periodo.»

Art. 6 Trasferimenti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali e applicazioni e trasferimenti dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

 1. Al fine di garantire la piena funzionalita’ degli uffici giudiziari per effetto della nuova organizzazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura definisce le modalita’ di trasferimento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari che ne facciano richiesta. Entro i successivi sei mesi e’ definita la procedura di trasferimento di cui al primo periodo.

2. Fino alla definizione della procedura di trasferimento di cui al comma 1, ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali possono essere applicati, a domanda, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che nell’ufficio presso il quale sono addetti versino in una situazione di incompatibilita’ determinatasi a seguito della nuova organizzazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. La domanda e’ proposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al presidente della Corte d’appello per i giudici onorari di tribunale e al procuratore generale per i vice procuratori onorari. L’applicazione puo’ essere disposta nell’ambito del medesimo distretto e si applica, in quanto compatibile, l’articolo 110, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. L’ufficio giudiziario presso il quale e’ disposta l’applicazione ai sensi del presente comma si considera ordinaria sede di servizio a norma dell’articolo 209-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e, comunque, per tutti gli effetti di legge. Scaduto il termine per la proposizione della domanda di cui al presente comma, il capo dell’ufficio segnala al consiglio giudiziario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ai fini degli articoli 42-quater, secondo e terzo comma, e 42-sexies del predetto regio decreto, la sussistenza di situazioni di incompatibilita’ che riguardano i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che non hanno proposto la domanda.

3. Al fine di garantire la piena ed immediata operativita’ del tribunale di Napoli nord e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale l’applicazione dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari puo’ essere disposta presso i medesimi uffici con le modalita’ di cui al comma 2 o anche d’ufficio sino alla definizione della procedura di trasferimento di cui al comma 1, sebbene non ricorrano situazioni di incompatibilita’. Si considera ordinaria sede di servizio a norma dell’articolo 209-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e, comunque, per tutti gli effetti di legge, l’ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita le proprie funzioni in via prevalente. Nel provvedimento che dispone l’applicazione e’ indicata l’ordinaria sede di servizio a norma del secondo periodo.

4. I magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, possono chiedere, in deroga al disposto dell’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l’assegnazione a nuovi posti vacanti sorti a seguito della rideterminazione delle piante organiche di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e pubblicati entro il 31 luglio 2014.

Art. 7 Edilizia giudiziaria

1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo le parole: «finanziati ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119» sono inserite le seguenti: «nonche’ ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26,».

Art. 8 Disposizioni transitorie

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato e’ acquisita o e’ pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell’assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all’articolo 1, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all’articolo 11, comma 2, e’ stata formulata la proposta al tribunale. 2-quater. La nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell’assetto territoriale degli uffici di sorveglianza non determina effetti sulla competenza per i procedimenti pendenti innanzi ai medesimi uffici alla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2. I procedimenti di cui al primo periodo si considerano pendenti dal momento della ricezione dell’istanza, della richiesta, della proposta o del reclamo ovvero dal momento in cui hanno avuto inizio d’ufficio. 2-quinquies. L’istituzione del tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dei tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti penali pendenti a norma del comma 2-bis alla data di cui all’articolo 11, comma 2, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla stessa data, e’ stata formulata la proposta al tribunale. 2-sexies. L’istituzione del tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dell’ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti pendenti a norma del comma 2-quater alla data di cui all’articolo 11, comma 2.».

Art. 9 Disposizioni relative alla gestione degli uffici giudiziari di Napoli nord

1. All’articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche’ degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale»; b) al comma 2, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Le attivita’ di cui al periodo precedente sono attribuite all’ufficio speciale anche in relazione agli edifici e ai locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.».

2. La disposizione di cui al comma 1 lascia fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.

Sezione II Ripristino delle sezioni distaccate di tribunale nelle isole
Art. 10 Temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari

1. Fino al 31 dicembre 2016, nel circondario del tribunale di Napoli e’ ripristinata la sezione distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.
2. Fino al 31 dicembre 2016, nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e’ ripristinata la sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina.

3. Fino al 31 dicembre 2016, nel circondario del tribunale di Livorno e’ ripristinata la sezione distaccata di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell’Elba.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, avente natura non regolamentare, e’ fissata la data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Nelle sezioni distaccate di cui al presente articolo sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale e’ determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.

6. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresi’ svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell’udienza preliminare.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 6, con decreto del Ministro della giustizia in conformita’ alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell’ordine degli avvocati, puo’ disporsi che nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

8. In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, puo’ disporre che una o piu’ udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o piu’ udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale.

9. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell’ordine degli avvocati, il provvedimento puo’ essere adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi.

10. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall’articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

11. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.

12. Alla copertura dell’organico del personale amministrativo delle sezioni distaccate di cui al presente articolo, si provvede, nei limiti della dotazione organica, mediante assegnazione del personale gia’ in servizio presso le rispettive sedi principali alla data di cui al comma 4; quanto agli eventuali esuberi o carenze di organico, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituita dalla tabella di cui all’allegato II del presente decreto.

Capo II Disposizioni correttive e integrative delle disposizioni recanti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici del giudice di pace
Art. 11 Modifiche in materia di riduzione degli uffici del giudice di pace

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la tabella A e’ sostituita dalla tabella di cui all’allegato V; b) la tabella B e’ sostituita dalla tabella di cui all’allegato VI.

Art. 12 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 e disposizioni correttive e di coordinamento

1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A e’ sostituita dalla tabella di cui all’allegato VII.

2. All’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Il giudice di pace di Aversa e’ rinominato giudice di pace di Napoli nord.».

3. All’articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.».

4. All’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, le parole: «con le modalita’ previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita’ previste dal comma 3».

Art. 13 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 10 acquistano efficacia alla data fissata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 4 del predetto articolo.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3, 11 e 12, commi 1 e 2, acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 19 febbraio 2014

NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Cancellieri, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

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