Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36
G.U. del 24 aprile 2018, n. 95
Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, n. 36. Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita’ per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103.
Vigente al: 9-5-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la modifica della disciplina del regime di procedibilita’ per taluni reati, e, in particolare l’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17; Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2017; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’8 febbraio 2018; Considerato che le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti, ad eccezione della 2ª commissione del Senato della Repubblica; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 21 marzo 2018 e del 6 aprile 2018; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Minaccia 1. All’articolo 612 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: «e si procede d’ufficio» sono soppresse; b) dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente: «Si procede d’ufficio se la minaccia e’ fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339.».
Art. 2 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale 1. All’articolo 615 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal secondo comma il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.».
Art. 3 Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche 1. All’articolo 617-ter del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.».
Art. 4 Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche 1. All’articolo 617-sexies del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.».
Art. 5 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni 1. All’articolo 619 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.».
Art. 6 Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni 1. All’articolo 620 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il primo comma e’ aggiunto il seguente: «Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.».
Art. 7 Effetti sulla procedibilita’ delle circostanze aggravanti ad effetto
speciale
1. Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e’ inserito il seguente: «Capo III-bis Disposizioni comuni sulla procedibilita’ Art. 623-ter (Casi di procedibilita’ d’ufficio). – Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia e’ grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».
Art. 8 Truffa 1. All’articolo 640 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al terzo comma le parole: «un’altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7».
Art. 9 Frode informatica 1. All’articolo 640-ter, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al quarto comma le parole: «un’altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’eta’, e numero 7».
Art. 10 Appropriazione indebita 1. All’articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma e’ abrogato.
Art. 11 Effetti sulla procedibilita’ delle circostanze aggravanti ad effetto speciale 1. Dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e’ inserito il seguente: «Capo III-bis Disposizioni comuni sulla procedibilita’ Art. 649-bis (Casi di procedibilita’ d’ufficio). – Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all’articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».
Art. 12 Disposizioni transitorie in materia di perseguibilita’ a querela 1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Se e’ pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facolta’ di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e’ stata informata.
Art. 13 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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