DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25  

Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in  materia di lavoro accessorio nonche’ per la modifica delle disposizioni sulla responsabilita’ solidale in materia di appalti.

(17G00044)  (GU n.64 del 17-3-2017)      Vigente al: 17-3-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;    Visti gli articoli 48, 49 e 50 del decreto  legislativo  15  giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di  lavoro  e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma  dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto l’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia  di  occupazione  e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Ritenuta  la  straordinaria  necessita’  e  urgenza   di   superare l’istituto del lavoro accessorio  al  fine  di  contrastare  pratiche elusive, nonche’ di modificare la  disciplina  della  responsabilita’ solidale negli appalti al fine di elevare  ulteriormente  l’efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in  coerenza  con  la  recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 17 marzo 2017;

Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1    Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo  n.  81  del 2015

1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono  essere  utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Art. 2      Modifica dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003

1. All’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo  10  settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) al primo periodo, le parole:  «Salvo  diversa  disposizione  dei contratti  collettivi  nazionali  sottoscritti  da  associazioni  dei datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu’ rappresentative  del  settore  che  possono  individuare   metodi   e procedure di controllo e di verifica  della  regolarita’  complessiva degli appalti,» sono soppresse;    b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Art. 3

 Entrata in vigore      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 17 marzo 2017

    MATTARELLA

Gentiloni Silveri,  Presidente  del     Consiglio dei ministri

  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e    delle politiche sociali

Delrio,       Ministro        delle       infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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