Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 gennaio 2022| n. 1715.
Decreto ingiuntivo opposizione ed individuazione delle parti.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta ex articolo 645 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la decisione gravata avendo la corte del merito erroneamente ritenuto che l’unica parte legittimata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fosse la banca mandante e non anche la società mandataria che aveva presentato il ricorso monitorio in nome e per conto della stessa banca, a nulla rilevando che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in favore di quest’ultima e poi notificato dalla predetta mandataria). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 giugno 2018, n. 15567; Cassazione, sezione civile I, sentenza 18 agosto 2004, n. 16069).
Ordinanza|20 gennaio 2022| n. 1715. Decreto ingiuntivo opposizione ed individuazione delle parti
Data udienza 12 ottobre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Decreto ingiuntivo – Opposizione – Procedimento monitorio – Parti – Individuazione – Colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32721-2019 proposto da:
(OMISSIS), in persona del titolare pro-tempore, e (OMISSIS) DANIELE (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)Bonetto Daniele (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)Bonetto (OMISSIS)Bonetto (OMISSIS)
(OMISSIS) ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Non si e’ costituito il (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS).
RILEVATO
che:
Il primo motivo denunzia la violazione falsa applicazione dell’articolo 645 c.p.c., avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto che l’unica parte legittimata nel giudizio in esame fosse la Banca mandante, e non anche la (OMISSIS) s.c.p.a. quale soggetto che aveva presentato il ricorso monitorio, in nome e per conto della stessa banca, sebbene il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in favore della sola (OMISSIS) s.p.a. e poi notificato dalla (OMISSIS) quale procuratrice. Il ricorrente lamenta altresi’ che non era stata allegata la documentazione relativa al mandato conferito alla stessa (OMISSIS) BR.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c., con riferimento all’articolo 645 c.p.c., richiamando quanto sopra esposto, non avendo la Corte territoriale indicato il mandato, titolo in base al quale la (OMISSIS) aveva richiesto il decreto ingiuntivo.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1283, 1418 e 2697 c.c., in ordine all’illegittima applicazione dell’anatocismo, a seguito della Delib. CICR del 2000, e della successiva sentenza della Corte Cost. n. 425/2000, e delle commissioni di massimo scoperto, in quanto non previste dal contratto di conto corrente.
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiche’ tra loro connessi, vanno accolti. Al riguardo, va osservato che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuita’, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda e’ diretta, ex articolo 645 c.p.c. (Cass., nn. 15567/18; n. 16069/04).
Nel caso concreto, legittimato passivo, quale parte opposta, e’ dunque la parte ricorrente nel procedimento monitorio, la (OMISSIS) s.c.p.a, nella citata qualita’ di rappresentante della (OMISSIS) s.p.a., a nulla rilevando che il decreto ingiuntivo sia stato emesso solo nei confronti della parte rappresentata, cio’ che non esclude, in questa sede, la corretta individuazione della parte legittimata passiva nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il terzo motivo e’ da ritenere assorbito dall’accoglimento dei primi due.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, anche per il regime delle spese del grado di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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