Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 7 gennaio 2020, n. 109.
La massima estrapolata:
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno, la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere.
Ordinanza 7 gennaio 2020, n. 109
Data udienza 10 luglio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9201/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio del Dott. (OMISSIS) e rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura Pesaro Urbino;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 36/2016 del GIUDICE DI PACE di PESARO, depositata il 05/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/7/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO, depositate in vista dell’adunanza del 30/1/2019.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza del 5/10/2016 il Giudice di Pace di Pesaro ha rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS), cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 4, dal Prefetto di Urbino, in seguito a revoca in data 24/9/2015 del permesso di soggiorno da parte del Questore di Chieti, impugnato avanti al T.A.R.; tale revoca, a sua volta, era stata disposta in ragione della pendenza di un procedimento penale nei confronti del (OMISSIS) dinanzi alla Procura della Repubblica di Vasto.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) con atto notificato il 3 e il 7/4/2017, rispettivamente al Prefetto di Pesaro e Urbino e al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato, svolgendo unico, seppur articolato, motivo.
2.1. Con il motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 9, comma 4, articolo 4, comma 3 e articolo 19, comma 2, lettera c).
Il ricorrente osserva, in primo luogo, che il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lunga durata da parte del Questore di Chieti, fondato sulla ritenuta pericolosita’ sociale, era stato impugnato dinanzi al T.A.R. ed era ancora sub judice; il procedimento penale si trovava ancora in fase di indagini preliminari e nei confronti del (OMISSIS) non era stato emesso alcun provvedimento cautelare; la revoca doveva essere accompagnata da un’articolata motivazione su tutti gli elementi che avevano condotto al giudizio di pericolosita’ sociale, e doveva tener conto dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
2.2. In secondo luogo, il Giudice di Pace avrebbe dovuto tener conto del fatto che il (OMISSIS) era titolare di un altro permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dal Questore di Campobasso il 12/7/2016, con scadenza al 2/4/2021, in epoca successiva al provvedimento impugnato e sulla base di una condizione soggettiva diversa rispetto al permesso revocato, ossia il matrimonio contratto con cittadina italiana, (OMISSIS), in data 21/3/2016 e alla susseguente convivenza, prodotto all’udienza del 3/10/2016.
Il ricorrente invoca di conseguenza il disposto del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lettera c).
3. Il Procuratore generale in data 10/1/2019 ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso, “allorquando ritenuto ammissibile sotto il profilo del rispetto di autosufficienza”.
Con memoria in data 15/1/2019 il ricorrente ha ribadito le sue difese circa i motivi di ricorso.
4. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 30/126/2/2019, poiche’ delle deduzioni e produzioni asseritamente svolte dal ricorrente all’udienza del 3/10/2016 (titolarita’ di un altro permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dal Questore di Campobasso il 12/7/2016, con scadenza al 2/4/2021, e matrimonio contratto con cittadina italiana, (OMISSIS), in data 21/3/2016 e susseguente convivenza) non vi era traccia nel provvedimento impugnato, ha ritenuto necessario procedere al controllo dei verbali del procedimento di primo grado, e in particolare del verbale di udienza del 3/10/2016, per verificare il contenuto delle attivita’ di allegazione e di prova che il ricorrente assumeva, in modo sufficientemente specifico, di aver svolto; di conseguenza e’ stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, non trasmesso, nonostante rituale richiesta del ricorrente ex articolo 369 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte ritiene dirimente l’esame del secondo profilo del motivo di ricorso che appare fondato.
1.1. Il ricorrente assume la propria condizione di “inespellibile”, a tal fine invocando quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lettera c), (lettera modificata della L. 15 luglio 2009, n. 94, articolo 1, comma 22, lettera p), in forza del quale non e’ consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalita’ italiana.
Il ricorrente sostiene che il Giudice di pace avrebbe dovuto tener conto della titolarita’ di altro permesso di soggiorno, rilasciato dal Questore di Campobasso il 12/7/2016, con scadenza al 2/4/2021, concesso in epoca successiva al provvedimento impugnato e sulla base di una condizione soggettiva diversa rispetto a quello revocato: ossia il matrimonio contratto con la cittadina italiana (OMISSIS) in data 21/3/2016 e la susseguente convivenza.
Cosi’ argomentando, il ricorrente deduce non solo violazione di legge ma anche omesso esame di fatto decisivo sottoposto al contraddittorio.
1.2. Il Giudice di Pace nulla ha detto al proposito.
Dall’esame del verbale di causa, indicato specificamente dal ricorrente, acquisito in adempimento dell’ordinanza interlocutoria, risulta che all’udienza del 4/4/2016 il difensore del (OMISSIS) ha prodotto il certificato di matrimonio del 21/3/2016 tra il ricorrente e la cittadina italiana (OMISSIS); il procedimento era stato rinviato per consentire al ricorrente di richiedere altro permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
All’udienza del 24/6/2016 il difensore del ricorrente ha prodotto la domanda di permesso di soggiorno e copia della sua carta di identita’, ottenendo ulteriore rinvio per documentare l’esito della pratica.
All’udienza del 3/10/2016 il difensore del ricorrente ha infine prodotto copia del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Campobasso il 12/4/2016 con scadenza 2/4/2021.
1.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il giudizio di impugnazione di decreto prefettizio di espulsione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, ex articolo 13, comma 8, investe non solo la legittimita’ del provvedimento impugnato ma anche il diritto del ricorrente di permanere sul territorio nazionale.
Di conseguenza l’accertamento della condizione di inespellibile, come pure la sopravvenuta acquisizione di un valido titolo di soggiorno, rendono inefficace il decreto.
E’ stato inoltre affermato che il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rende ineseguibile il decreto di espulsione precedentemente emesso nei confronti della medesima persona, onde il Giudice di pace, adito in sede di opposizione all’espulsione, deve dichiarare l’inefficacia del decreto (Sez. 6-1, 04/09/2018, n. 21609; Sez. 6-1, 24/06/2014, n. 14268).
1.4. La sopravvenuta acquisizione di un valido titolo di soggiorno determina comunque la cessazione della materia del contendere, dovendosi ritenere inefficace il provvedimento impugnato emesso nei confronti di soggetto successivamente divenuto beneficiario di valido e attuale titolo di soggiorno sul territorio nazionale.
1.5. La natura sopravvenuta delle ragione di inefficacia del decreto di espulsione determina la non ripetibilita’ delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara cessata la materia del contendere e irripetibili le spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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