Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 32474.
Decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato
Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall’art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l’effetto – più favorevole per il danneggiato – dell’applicazione del termine prescrizionale più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato.
Ordinanza|| n. 32474. Decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato
Data udienza 5 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Prescrizione civile – Termine – Prescrizioni brevi – Risarcimento del danno – Fatto dannoso costituente reato responsabilità extracontrattuale – Diritto al risarcimento del danno – Termine di prescrizione quinquennale – Decorrenza dalla sentenza penale irrevocabile ex art. 2947, comma 3, c.c. – Patteggiamento – Applicabilità – Ragioni.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere
Dott. ROSSELLO Carmelo C. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso N. 17258/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che le rappresenta e difende, con l’avv. (OMISSIS), come da procura allegata al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende con l’avv. Paolo Mei come da procura allegata al controricorso;
– controricorrente-
e contro
(OMISSIS) s.p.a., (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), in persona del procuratore speciale (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 584/2021 emessa dalla Corte d’appello di Firenze, depositata in data 11.3.2021;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 5.10.2023 dal Consigliere relatore Dott. Salvatore Saija.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ed (OMISSIS) (moglie e figlia del defunto (OMISSIS)) convennero (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Lucca, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte del congiunto, rimasto ucciso durante una battuta di caccia al cinghiale in data (OMISSIS), a seguito di un colpo sparato con imprudenza e imperizia dal convenuto stesso; cio’ dopo che era stata comminata l’applicazione della pena su richiesta dell’ (OMISSIS), ex articolo 444 c.p.p., per omicidio colposo ed altro, con sentenza n. 350 del 30.5.2002 del GUP del Tribunale di Lucca. Il convenuto chiamo’ in causa (OMISSIS) s.p.a., per essere tenuto indenne da eventuale condanna per danni cagionati dall’esercizio venatorio. Con sentenza del 24.5.2013, il Tribunale di Lucca respinse la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale ex articolo 2947 c.c., comma 3, sollevata dal convenuto e dalla terza chiamata. Proposto gravame da parte attrice, la Corte d’appello di Firenze dichiaro’ inammissibile il gravame ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., per ritenuto difetto di specificita’. Detta sentenza venne pero’ cassata con rinvio dalla S.C., con sentenza n. 32947/2018, in accoglimento del primo motivo di ricorso di (OMISSIS) ed (OMISSIS) (assorbito il secondo), relativo alla definizione in rito dell’appello. Introdotto, dunque, il giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 584/2021 dell’11.3.2021, respinse il gravame, ribadendo l’applicabilita’ della prescrizione breve e ritenendo l’equivalenza della sentenza penale di “patteggiamento” alla “sentenza penale irrevocabile” di cui all’articolo 2947 c.c., comma 3; la Corte fiorentina condanno’ anche le appellanti al pagamento delle spese sia del grado di appello che del giudizio rinvio tanto in favore del convenuto che del terzo chiamato in garanzia.
Avverso detta sentenza, con ricorso affidato a due motivi, ricorrono per cassazione (OMISSIS) ed (OMISSIS), cui resistono con controricorso (OMISSIS) (e ora, i pretesi eredi (OMISSIS) ed (OMISSIS)), nonche’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.). Tutte le parti hanno depositato memorie. Ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c., comma 2, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2947 c.c., comma 3, in combinato disposto con l’articolo 444 c.p.p., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte d’appello ritenuto di applicare la “prescrizione breve” all’azione di danni, sul rilievo della piena equiparazione – a fini civilistici – della sentenza di patteggiamento con quella penale irrevocabile a seguito di dibattimento.
1.2 – Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., nonche’ omesso esame di fatto storico decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte d’appello disposto la condanna alle spese di lite in danno di parte attrice soccombente anche per le spese del terzo chiamato, nonostante la chiamata da parte del convenuto vittorioso fosse comunque infondata e pretestuosa.
2.1 – Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilita’ della costituzione di (OMISSIS) ed (OMISSIS)3Andreotti Massimino (OMISSIS)
(OMISSIS)3Andreotti Massimino (OMISSIS)
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