Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 16 gennaio 2020, n. 804.
La massima estrapolata:
In tema di impugnazione di decisione riguardante una pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi, ove essa sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti, l’omessa esecuzione, nel termine perentorio assegnato, dell’ordine del giudice ex art. 332 c.p.c. di eseguire la notificazione nei confronti delle altre determina, venendo in rilievo un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, l’estinzione del processo limitatamente ai soggetti destinatari del rinnovo della notifica, non potendo il detto ordine avere riflesso sugli altri. (Nella specie, la S.C., in una controversia nella quale ricorreva un cumulo soggettivo di domande risarcitorie correlate ad un unico fatto storico, ma a contratti di trasporto distinti, ha ritenuto che sussistesse un litisconsorzio facoltativo in cause inscindibili, con la conseguenza che l’estinzione del giudizio di secondo grado per tardiva esecuzione dell’ordine del giudice di rinnovazione della notificazione dell’atto di appello ad una delle parti poteva essere dichiarata solo rispetto alla destinataria).
Ordinanza 16 gennaio 2020, n. 804
Data udienza 10 ottobre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30117-2017 proposto da:
(OMISSIS) LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza del âEuroËœRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 18/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.
CONSIDERATO
che:
(OMISSIS) Ltd era convenuta in giudizio da (OMISSIS), anche quale titolare della responsabilita’ genitoriale sui figli minori (OMISSIS) ed (OMISSIS), da (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ da Angela (OMISSIS), per il risarcimento dei danni prospettati come conseguenti a un negato imbarco su un aeromobile utilizzato dalla convenuta per il trasporto passeggeri e diretto da Milano a Catania;
il giudice di pace, davanti al quale resisteva la compagnia aerea, accoglieva la domanda;
a seguito dell’appello di (OMISSIS) il procuratore costituito in prime cure per gli originari attori si costituiva per tutti eccetto che per (OMISSIS) e il giudice disponeva la rinnovazione nei suoi confronti, entro un termine perentorio, attesa la difformita’ tra la data di udienza indicata nell’atto di citazione notificato e quella indicata nella copia utilizzata per la costituzione in giudizio, con conseguente incertezza sul giorno della comparizione;
(OMISSIS) rinnovava tardivamente la notifica e il tribunale dichiarava per questo motivo, con ordinanza, l’estinzione dell’intero giudizio ex articolo 164 c.p.c., comma 2, e articolo 307 c.p.c., commi 3 e 4;
avverso questa decisione ricorre per cassazione (OMISSIS) Ltd, con un unico motivo di ricorso;
con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 11513 del 30 aprile 2019, emessa a seguito di trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS);
a seguito dell’ottemperanza all’ordinanza e’ stata disposta la fissazione di nuova adunanza della Corte ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria;
RILEVATO
che:
con l’unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 102 e 331, c.p.c., poiche’ il tribunale avrebbe errato nel dichiarare estinto l’intero giudizio in quanto, trattandosi di cause scindibili, l’estinzione avrebbe dovuto essere, in tesi, solo parziale, con prosecuzione del giudizio quanto alle altre parti;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
con l’ordinanza interlocutoria di cui in motivazione, e’ stato rilevato che il ricorso risultava invalidamente notificato a Luigi (OMISSIS), non rappresentato in seconde cure dal difensore destinatario della notifica in parola, bensi’, come detto, in quella sede contumace, sicche’, pur trattandosi di causa scindibile, risultava necessaria la suddetta integrazione posto che il ricorso era stato proposto con conclusioni formulate in via principale nel senso della cassazione dell’ordinanza anche nei riguardi di (OMISSIS);
risulta dagli atti che la parte ricorrente ha effettuato la notifica del ricorso, e della relativa procura, agli indicati eredi di Luigi (OMISSIS);
secondo la giurisprudenza di questa Corte, chi ricorre per cassazione ha l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione e’ stata notificata, a meno che tale legittimazione non sia riconosciuta dagli interessati, perche’ la successione nel processo ai sensi dell’articolo 110, c.p.c., di altri soggetti alla parte originaria, e’ un fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei loro confronti, che deve essere provato dalla parte che lo esercita (Cass., 30/07/2014, n. 17295, Cass., 18/01/2010, n. 651);
al contempo, come anche osservato in memoria, il chiamato all’eredita’, pur non assumendo la qualita’ di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell’atto di riassunzione, ha l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualita’ cosi’ da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione (Cass., 28/06/2019, n. 17445);
nel caso, una delle notifiche, nei confronti del figlio (OMISSIS), non ha registrato inizialmente esito positivo per irreperibilita’, sicche’, in tale ipotesi, non avrebbe potuto ritenersi operante il principio di cui sopra;
al contempo, il Collegio constata che la stessa notifica risulta infine agli atti effettuata con esito positivo;
l’integrazione del contraddittorio deve dunque valutarsi correttamente operata;
cio’ posto, il ricorso per cassazione, con relative asseverazioni, risulta notificato telematicamente nel termine ex articolo 327 c.p.c. (19 dicembre 2017) dalla data dell’ordinanza (18 maggio 2017), tenuto conto della sospensione feriale applicabile di 31 giorni;
al riguardo deve evidenziarsi che la diversa comunicazione via p.e.c. del provvedimento da parte della Cancelleria, in data 19 maggio 2017, non puo’ ritenersi che abbia reso applicabile il termine ex articolo 325 c.p.c.;
cio’ in quanto il termine breve per impugnare decorre dal giorno della notificazione della decisione effettuata su richiesta di una delle parti, quale atto idoneo a sollecitare l’impugnazione, essendo pertanto a tal fine irrilevante, salvi i casi in cui sia espressamente previsto, la comunicazione integrale del provvedimento stesso a cura della cancelleria (Cass., 29/05/2018, n. 13447);
resta poi inteso che l’ordinanza in parola costituisce provvedimento ricorribile per cassazione poiche’ ha definito il giudizio;
quanto al merito cassatorio, il cumulo soggettivo di domande risarcitorie, tutte correlate a un unico fatto storico ma a contratti di trasporto distinti, integra come tale un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cause scindibili;
ne deriva l’applicazione dell’articolo 332, c.p.c., e non dell’articolo 331, c.p.c., con conseguente sospensione del giudizio sino alla decorrenza del termine per impugnare, ossia sino al passaggio in giudicato nei confronti del solo soggetto destinatario dell’integrazione del contraddittorio processuale (Cass., 18/04/2017, n. 9773), nel caso a seguito di ordine di rinnovo della citazione in appello ritenuta nulla;
ne discende, ulteriormente, che l’estinzione per mancato rinnovo, nel termine perentorio stabilito, dell’ordine di rinnovazione della citazione e relativa notificazione disposto dal giudice, doveva essere dichiarata limitatamente al soggetto destinatario del rinnovo medesimo, non potendo aver alcun riflesso, in termini di preclusione della tutela, sugli altri soggetti (cfr., ad es., Cass., 03/07/2008, n. 18242, pagg. 8-9; cfr., in fattispecie contigue, Cass., 20/03/2010, n. 6824, Cass., 08/07/2014, n. 15539);
deriva da quanto sopra che il ricorso dovra’ essere rigettato quanto alla posizione degli eredi di (OMISSIS), posto che l’estinzione nei confronti di quest’ultimo, verso il quale sono state estese come visto le conclusioni, e’ stata correttamente dichiarata, mentre va accolto nel resto;
spese al giudice del rinvio in relazione all’accoglimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso nei confronti degli eredi di (OMISSIS) e lo accoglie nel resto, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Siracusa perche’, in altra composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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