Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 maggio 2022| n. 15733.
Danno non patrimoniale il Danno morale ed il Danno biologico
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del cosiddetto danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l’incorporazione nel cosiddetto danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale.
Ordinanza|17 maggio 2022| n. 15733. Danno non patrimoniale il Danno morale ed il Danno biologico
Data udienza 15 aprile 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Danno – Danno non patrimoniale – Danno morale – Danno biologico – Incorporazione – Danno non patrimoniale il Danno morale ed il Danno biologico – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso r.g. n. 21219/2019 proposto da:
(OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) PLC, in persona del procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv.to (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1735/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che,
con sentenza resa in data 18/4/2019, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la (OMISSIS) Public Limited Company al risarcimento dei danni subiti da (OMISSIS) in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rilevato come del tutto correttamente il giudice di primo grado avesse provveduto alla liquidazione delle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale concretamente comprovate dall’attore, confermando altresi’ la correttezza della decisione del tribunale nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di alcun residuo di inabilita’ permanente, a carico del danneggiato, suscettibile di incidere sulla relativa capacita’ lavorativa specifica;
con la stessa decisione, il giudice d’appello ha confermato la legittimita’ dell’avvenuta compensazione delle spese del giudizio, da parte del tribunale;
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;
la (OMISSIS) PLC resiste con controricorso;
(OMISSIS), gia’ convenuto in qualita’ di proprietario del veicolo investitore, non ha svolto difese in questa sede.
CONSIDERATO
Che:
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., nonche’ per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la richiesta di adeguamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, segnatamente sotto il profilo della mancata personalizzazione e maggiorazione di detti importi al fine di procedere in modo autonomo alla liquidazione del danno morale, che i giudici del merito avevano ritenuto integralmente assorbito dalla liquidazione del danno biologico operata secondo le c.d. tabelle del Tribunale di Milano, escludendo immotivatamente il riconoscimento del disturbo post-traumatico da stress subito dal ricorrente in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c., nonche’ per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte d’appello erroneamente omesso di rilevare l’incidenza, sulla capacita’ lavorativa specifica del ricorrente, dei postumi permanenti residuati a seguito del sinistro, fondandosi esclusivamente sulle argomentazioni articolate nella consulenza tecnica disposta d’ufficio, senza motivare in modo adeguato sul rigetto delle contrarie considerazioni avanzate nella consulenza tecnica di parte depositata dal ricorrente;
entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per la parziale connessione delle relative argomentazioni – sono infondati, pur ritenendo il Collegio di dover procedere alla precisazione in iure della motivazione dettata nel provvedimento impugnato;
converra’ preliminarmente ribadire in questa sede i termini del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l’incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di la’ della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Rv. 648303 – 01, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 – 01);
con particolare riguardo a quest’ultima forma di personalizzazione (relativa al c.d. danno biologico), varra’ sottolineare come la stessa abbia trovato una sua specifica disciplina normativa nell’articolo 138, comma 3 nuovo testo cod. ass.., secondo cui “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (…), puo’ essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”;
a sua volta, l’articolo 138, comma 2, lettera a) cod. ass., definisce il danno biologico come “la lesione temporanea o permanente all’integrita’ psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attivita’ quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, raccordandosi con la successiva lettera e) del medesimo comma 2 secondo cui “al fine di considerare la componente morale da lesione dell’integrita’ fisica, la quota corrispondente al danno biologico (…) e’ incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione”;
trova, dunque, definitiva conferma sul piano normativo, come gia’ da tempo affermato da questa Corte, il principio dell’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale allude a una realta’ che (diversamente dal danno biologico) rimane in se’ insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (v. Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020);
da tali premesse discende che, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovra’:
1) accertare l’esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dira’ nel successivo punto 3) all’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al gia’ ricordato articolo 138, comma 3 novellato codice delle assicurazioni;
nel caso di specie, il giudice a quo ha tenuto conto della necessita’ di procedere alla liquidazione di un importo a titolo di risarcimento del danno morale, propriamente rifacendosi, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale inteso nella sua complessita’, alle previsioni delle c.d. tabelle milanesi, che (come precisato) incorporano il danno morale nella liquidazione complessiva del danno non patrimoniale;
varra’ peraltro evidenziare come la corte d’appello si sia fatta carico della censura avanzata dall’appellante, circa la mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, del disturbo post-traumatico da stress (ritenuto rilevante ai fini di una piu’ congrua liquidazione del danno non patrimoniale), sottolineando la correttezza della decisione appellata, tenuto conto che il riconoscimento di tale disturbo era comparso nella sola consulenza tecnica di parte e non gia’ nella consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta dal giudice a quo di maggiore attendibilita’ per le relative qualita’ di completezza ed esaustivita’ (esplicitamente rilevate), oltre che in ragione dei relativi caratteri di terzieta’ ed imparzialita’;
si tratta di una motivazione sufficientemente comprensibile, logicamente congrua e giuridicamente corretta, da cui risulta agevolmente rinvenibile la conferma dell’avvenuta liquidazione, da parte del giudice di primo grado, di un quantum monetario imputabile al risarcimento del danno morale conseguente al sinistro, seppur non comprensivo del disturbo post-traumatico da stress nella specie motivatamente escluso;
quanto alla contestata omessa considerazione delle argomentazioni contenute nella consulenza tecnica di parte (cio’ che assume rilievo anche in relazione alle censure articolate nel secondo motivo d’impugnazione), e’ appena il caso di evidenziare l’applicabilita’, al caso di specie, del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, al fine di infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, e’ necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa gia’ dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisivita’ e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimita’ (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017, Rv. 645178 – 02; Sez. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016, Rv. 639844 – 01);
con particolare riguardo a una consulenza di parte di contenuto medico-legale, andra’ rilevato come, delle circostanze valorizzate nella consulenza tecnica di parte eventualmente trascurate dal giudice d’appello, dev’essere altresi’ argomentata la decisivita’, poiche’ l’omesso esame, da parte del giudice, dei rilievi della parte, in tanto rileva come vizio di omessa motivazione, denunciabile in cassazione, in quanto la parte ne indichi, con riferimento a serie e documentate argomentazioni medico-legali, la decisivita’, ossia l’incidenza sulla valutazione della sussistenza o meno di un determinato stato patologico (cfr. Sez. L, Sentenza n. 17556 del 10/12/2002, Rv. 559114 – 01);
nel caso di specie, l’odierno ricorrente si e’ limitato a riportare in questa sede il dissenso emerso nelle conclusioni raggiunte dai consulenti di parte rispetto a quelli dell’ufficio, senza tuttavia specificare in modo puntuale l’aspetto sostanziale decisivo, eventualmente contenuto nella consulenza di parte (e trascurato dal consulente d’ufficio), destinato a sovvertire in modo radicale l’argomentazione contenuta nella c.t.u. in termini di assoluta decisivita’, ossia rilevando come, ove il giudice avesse considerato l’obiezione critica del c.t.p., la sua decisione (tanto con riguardo alla personalizzazione del danno liquidato, quanto in relazione al riconoscimento dei postumi permanenti asseritamente derivati dal sinistro) sarebbe stata, non gia’ probabilmente, bensi’ certamente diversa da quella assunta;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonche’ per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente confermato la disposta compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado operata dal tribunale, muovendo dall’erroneo presupposto dell’avvenuto integrale corresponsione, da parte della compagnia assicuratrice convenuta, prima del giudizio, delle somme successivamente riconosciute in sentenza in favore dell’attore, in tal modo violando il principio della soccombenza quale canone dirimente ai fini della ripartizione delle spese di lite tra le parti;
il motivo e’ infondato;
osserva il Collegio come il giudice a quo, pur avendo affermato l’avvenuta corresponsione, da parte della compagnia assicuratrice, prima del giudizio, della somma posta a oggetto della condanna pronunciata dal primo giudice (“peraltro gia’ corrisposta dalla Assicurazione”: pag. 12 della sentenza impugnata), abbia peraltro dato espressamente atto di come il tribunale avesse disposto la compensazione delle spese del primo grado del giudizio considerando che “la convenuta aveva provveduto ad estinguere il credito di parte attrice in misura quasi esaustiva prima del giudizio e che la pretesa di quest’ultima fosse stata accolta solo in minima parte rispetto alla domanda”;
si tratta, dunque, con riguardo alla censura dell’odierno ricorrente, di un rilievo di carattere meramente secondario e marginale rispetto all’autentica ratio decidendi utilizzata dal giudice a quo ai fini della giustificazione dell’avvenuta compensazione delle spese del giudizio di primo grado, nella specie costituita dall’avvenuta condanna, da parte del tribunale, in favore della (OMISSIS), al pagamento di una somma minima rispetto a cio’ che era stato originariamente richiesto, tenuto anche conto di quanto gia’ corrisposto prima del giudizio;
questa specifica ragione del decidere non e’ stata impugnata dal ricorrente rivelandosi in se’ sufficiente a giustificare in modo congruo l’avvenuto esercizio della discrezionalita’ sul punto spettante al giudice di merito, avendo quest’ultimo compensato le spese, non gia’ ritenendo sussistente un’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto piuttosto il ricorso di ragioni atipiche giustificative della ridetta compensazione;
con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente condannato l’odierno ricorrente al rimborso delle spese relative al grado di appello in favore della controparte (e attestata la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo) sulla base di un’erronea e illegittima valutazione dei motivi di appello, nella specie disattesi;
il rigetto dei primi tre motivi d’impugnazione vale ad assorbire la rilevanza della presente censura, con evidenza avanzata in via sostanzialmente condizionata all’accoglimento delle preliminari doglianze;
sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della societa’ controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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