Danneggiato che non dimostri di avervi un interesse valutabile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 maggio 2022| n. 13732.

Danneggiato che non dimostri di avervi un interesse valutabile.

l danneggiato, che non dimostri di avervi un interesse oggettivamente valutabile, non può, in presenza di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tale condotta aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario. In particolare, non integra un interesse oggettivamente valutabile ed idoneo a consentire detto frazionamento, di per sé sola considerata, la prospettata maggiore speditezza del procedimento dinanzi ad uno anziché ad altro dei giudici aditi, in ragione della competenza per valore sulle domande risultanti dal frazionamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la necessità di contenere il valore della domanda entro i limiti di competenza del giudice di pace – valore superato solo in corso di causa, in ragione dell’aggravamento delle condizioni di salute del danneggiato – potesse rappresentare un interesse idoneo a giustificare il frazionamento delle domande).

Ordinanza|2 maggio 2022| n. 13732. Danneggiato che non dimostri di avervi un interesse valutabile

Data udienza 27 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Investimento di pedone – Danno biologico della vittima – Danno morale da perdita del congiunto – Domanda giudiziale diversa – Frazionamento del credito – Artt. 88 e 100 cpc – Medesimo fatto costitutivo – Contrasto di giudicati – Duplicazione dell’attività istruttoria – Cass. Civ. Sez. Un. n. 23276/2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 37842-2019 proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 24819/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Danneggiato che non dimostri di avervi un interesse valutabile

FATTI DI CAUSA

1. Con separati atti di citazione (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio davanti al Giudice di pace di Roma, in qualita’ di eredi del defunto (OMISSIS), la (OMISSIS) s.p.a., chiedendo che fosse condannata al risarcimento del solo danno morale patito dal proprio congiunto a seguito dell’investimento da parte dell’automobile condotta da (OMISSIS) e assicurata dalla societa’ suindicata.
A sostegno della domanda esposero che (OMISSIS) aveva a suo tempo promosso, davanti al Giudice di pace di Gangi, un identico giudizio per il risarcimento del solo danno biologico derivante dal medesimo incidente, conclusosi (dopo la sua morte) con una pronuncia di condanna in suo favore, con sentenza confermata in appello dal Tribunale di Termini Imerese; ed aggiunsero che nel precedente giudizio era stata esclusa la domanda di risarcimento del danno morale per non superare i limiti di competenza del Giudice di pace adito. Il danno morale, quindi, poteva essere oggetto, secondo gli attori, di una nuova domanda giudiziale.
Si costitui’ in giudizio la societa’ convenuta, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda ed evidenziando l’illegittimo frazionamento del credito.
Il Giudice di pace, riuniti i giudizi, rigetto’ la domanda, ravvisando nella stessa un illegittimo frazionamento del credito.
2. La pronuncia e’ stata impugnata dagli attori soccombenti e il Tribunale di Roma, con sentenza del 31 dicembre 2018, ha rigettato l’appello ed ha condannato gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS) con unico atto affidato a quattro motivi. Resiste la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e i ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 88 e 100 c.p.c. e degli articoli 24 e 111 Cost., nonche’ violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni.
Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere la domanda inammissibile, perche’ anche ritenendo sussistente un illegittimo frazionamento del credito la soluzione non potrebbe essere quella della inammissibilita’; per cui cio’ si tradurrebbe in nullita’ della sentenza.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 183 c.p.c., comma 3, articoli 101 cpv. e 183 c.p.c. in relazione all’articolo 111 Cost..
Sostengono i ricorrenti che il giudice non puo’ porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio senza sollecitare il contraddittorio delle parti. Cio’ nella specie non e’ avvenuto, per cui la sentenza sarebbe da ritenere per questa ragione nulla.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 88, 100 e 102 c.p.c. nonche’ dell’articolo 111 Cost..
Sostengono i ricorrenti che la decisione di dividere la richiesta di risarcimento in due giudizi non fu determinata da una scelta speculativa, bensi’ dalla necessita’ di contenere il valore della domanda entro i limiti di competenza del giudice di pace. La malattia dalla quale era affetto (OMISSIS), infatti, si aggravo’ a causa dell’incidente, per cui il danno da liquidare si rivelo’ in corso di causa essere ben maggiore rispetto al limite fissato per la competenza del giudice adito, sicche’ la scelta di frazionare il credito dovrebbe essere considerata obbligata. I ricorrenti ricordano, poi, che il principio della non frazionabilita’ del credito e’ stato molto ridimensionato dalla sentenza 16 febbraio 2017, n. 4090, delle Sezioni Unite di questa Corte.
4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sul rilievo che il Tribunale non avrebbe considerato che all’atto della proposizione della prima domanda giudiziale la malattia del (OMISSIS) non si era ancora stabilizzata.
5. Osserva la Corte che il secondo motivo di ricorso, oltre che inammissibile, e’ privo di fondamento.
Occorre ricordare che il testo dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, invocato dai ricorrenti non e’ applicabile nella fattispecie ratione temporis, posto che gli atti di citazione vennero notificati in primo grado in data 9 marzo 2009, mentre la norma in questione, introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, si applica ai giudizi introdotti dopo la data della sua entrata in vigore, cioe’ dopo il 4 luglio 2009.
Nel merito, la censura e’ comunque priva di fondamento, perche’ la sentenza impugnata (v. p. 3) ha dato conto del fatto che la questione dell’illegittimo frazionamento del credito fu posta dalla societa’ (OMISSIS) gia’ in primo grado, per cui l’articolo 101 cit. e’ stato impropriamente richiamato, trattandosi di una questione rilevata dalla parte convenuta e non d’ufficio dal giudice.
Nella memoria i ricorrenti osservano, ad ulteriore sostegno delle loro ragioni, che la societa’ assicuratrice si era limitata, in primo grado, a contestare l’illecito frazionamento della domanda soltanto alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 23276 del 2007, “senza alcun riferimento alla sussistenza di un interesse oggettivo alla tutela processuale frazionata”.
Osserva il Collegio, salvo quanto si dira’ al riguardo in relazione al terzo motivo, che tale considerazione non modifica, nella sostanza, i termini della vicenda, perche’ il fatto che una determinata questione sia stata posta all’esame del giudice di primo grado – benche’, in tesi, in relazione ad un profilo limitato – non toglie che, ugualmente, essa sia stata comunque posta, per cui non puo’ sostenersi che si tratti di una questione rilevata d’ufficio dal giudice.
6. Il terzo motivo di ricorso non e’ fondato.
E’ vero, come sostengono i ricorrenti, che il principio a suo tempo enunciato dalla sentenza delle Sezioni Unite 15 novembre 2007, n. 23276, e’ stato in qualche misura rivisto dalla successiva sentenza del medesimo Collegio 16 febbraio 2017, n. 4090. Quest’ultima decisione, tuttavia, ha stabilito che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benche’ relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi; tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo – si’ da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attivita’ istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
La giurisprudenza successiva, dando continuita’ all’insegnamento delle Sezioni Unite, ha stabilito che l’interesse alla tutela processuale frazionata non puo’ essere identificata nella necessita’ di adire il giudice di pace al fine di ottenere una decisione piu’ rapida (ordinanza 13 gennaio 2020, n. 337); analogamente, quindi, tale interesse non puo’ essere ritenuto sussistente per il solo obiettivo di contenere la domanda nei limiti di competenza per valore del giudice di pace (v. pure la sentenza 7 marzo 2019, n. 6591, in tema di frazionamento tra danno emergente e lucro cessante in relazione allo stesso fatto dannoso).
Deve pertanto affermarsi che la libera scelta della parte di incardinare la causa davanti al Giudice di pace anziche’ davanti al Tribunale, benche’ frutto di una valutazione processuale non discutibile in se’, non puo’ tuttavia assurgere a ragione giustificatrice per un oggettivo frazionamento; per cui la sentenza impugnata e’ da ritenere esente dai vizi prospettati nel motivo in esame.
Il rigetto del terzo motivo rende irrilevante l’esame del primo.
7. Residua, infine, il quarto motivo, che e’ inammissibile in quanto pretende di ottenere in questa sede una valutazione di merito in ordine alle ragioni particolari per le quali il dante causa degli odierni ricorrenti avrebbe limitato la domanda al solo risarcimento del danno biologico.
8. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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