Credito oggetto di cessione opponibile al debitore e l’individuazione del foro competente

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 10862

Credito oggetto di cessione opponibile al debitore e l’individuazione del foro competente

 

Nel caso in cui il credito sia stato oggetto di cessione opponibile al debitore, ai fini dell’individuazione del foro competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c., il luogo del domicilio del creditore cessionario rileva solo qualora la cessione sia stata conclusa e notificata al debitore prima della scadenza dell’obbligazione, dovendosi altrimenti avere riguardo al luogo in cui il creditore cedente, al tempo della scadenza, aveva il domicilio.

Sentenza|| n. 10862. Credito oggetto di cessione opponibile al debitore e l’individuazione del foro competente

Data udienza 3 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Pagamento somma – Adempimento al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza ex art.1182, comma 3 c.c. – Domicilio diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione – Adempimento gravoso – Pagamento al domicilio del debitore previa dichiarazione al creditore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17289-2017 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

Contro

(OMISSIS) S.a.s., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– Controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CATANZARO, depositata il 3/6/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/11/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Credito oggetto di cessione opponibile al debitore e l’individuazione del foro competente

FATTI DI CAUSA

Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo richiesto al Presidente del Tribunale di Crotone dalla (OMISSIS) S.a.s. nei confronti della (OMISSIS) S.p.a., per il pagamento dell’importo pari ad Euro 339.122,00.

A sostegno della propria domanda, la societa’ ricorrente dedusse di essere creditore nei confronti della (OMISSIS) s.r.l per avere prestato in favore di detta societa’ delle forniture di merce; (OMISSIS) s.r.l. le aveva ceduto il credito che vantava nei confronti di (OMISSIS) S.p.a; l’attrice dedusse che la cessione era stata notificata alla societa’ debitrice con due diverse comunicazioni, nelle date del 29.10.2007 e del 7.11.2007.

Emesso il decreto, propose opposizione l’ (OMISSIS) S.p.A., sollevando eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competenti, in via alternativa, il Tribunale di Padova (ex articolo 19 c.p.c.) o il Tribunale di Brescia (ex articolo 20 c.p.c.), dovendosi avere riguardo al luogo in cui va eseguita l’obbligazione, secondo le regole dettate dall’articolo 1182 c.c., comma 3.

Si costitui’ la (OMISSIS) S.a.s., chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale di Crotone rigetto’ l’opposizione e confermo’ il decreto ingiuntivo emesso.

Impugno’ il provvedimento innanzi alla Corte di appello di Catanzaro la societa’ (OMISSIS) S.p.A., e, in via preliminare, ripropose l’eccezione di incompetenza territoriale gia’ sollevata in primo grado. La (OMISSIS) S.a.s. si costitui’ per resistere al gravame.

La Corte di appello di Catanzaro rigetto’ l’appello.

Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale, che in questa sede rileva, la Corte di merito ritenne che la disciplina dell’articolo 1182 c.c., comma 3, in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, sia applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purche’ non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorche’ diverso da quello del cedente.

Secondo la Corte di appello, tale condizione di eccessivo aggravio non era ravvisabile, non potendosi ritenere tale la necessita’ di trattazione della controversia in un luogo distante dalla sede della societa’ debitrice, atteso che l’aggravio cui fa riferimento dell’articolo 1182 c.c., il comma 3 e’ il pagamento in quanto tale e non quello derivante dalle eventuali controversie insorte tra il debitore ceduto ed il creditore cessionario.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) S.p.a. sulla base di nove motivi. La (OMISSIS) S.a.s. ha resistito con controricorso.

Il Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. Corrado Mistri ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimita’ dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Credito oggetto di cessione opponibile al debitore e l’individuazione del foro competente

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’articolo 20 c.p.c. e articolo 1182 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3, per avere la Corte di appello di Catanzaro erroneamente ritenuto la competenza del Tribunale di Crotone sotto diversi profili. Sostiene la societa’ ricorrente che la cessione del credito puo’ riguardare un debito non scaduto o un debito scaduto ma solo nel primo caso si determinerebbe lo spostamento della competenza, ai sensi dell’articolo 1182 c.p.c., comma 3. In caso di debito scaduto, infatti, proprio in virtu’ del disposto dell’articolo 1182 c.c., il luogo di adempimento si sarebbe radicato nel domicilio del creditore cedente al momento della scadenza, ovvero Brescia. La Corte di merito non avrebbe accertato la situazione dell’obbligazione ceduta, ai fini della determinazione della competenza. Sotto altro profilo, la Corte d’appello non avrebbe considerato che il credito vantato da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. era fondato su fatture commerciali, unilateralmente predisposte e prive di valore contrattuale anche in relazione al termine di pagamento e, come tali, inidonee a determinare lo spostamento della competenza. In secondo luogo, la Corte avrebbe restrittivamente interpretato la nozione di “eccessivo aggravio”, escludendo le ulteriori attivita’ imposte al debitore ceduto in conseguenza della cessione, quali, in particolare, la necessita’ di affrontare un giudizio in un ambiente estraneo alla sfera di quotidiana operativita’.

Il motivo e’ fondato.

L’articolo 1182 c.c., comma 3 prevede che l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio e’ diverso da quello che il creditore aveva quando e’ sorta l’obbligazione e cio’ rende piu’ gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.

Al fine di stabilire il luogo di adempimento di un’obbligazione pecuniaria, a norma dell’articolo 1182 c.c., comma 3, deve quindi aversi riguardo al domicilio che il creditore ha nel momento in cui l’obbligazione deve essere eseguita, e non gia’ a quello che egli aveva allorche’ sorse l’obbligazione. Ulteriore presupposto, oltre alla conoscenza dello spostamento del luogo di pagamento, e’ la mancanza di aggravio per il debitore ceduto (Cass. Civ., Sez. III, 22.11.2001, n. 14852; Cass. Civ., Sez. III, 15.9.1970, n. 1441)

La cessione del credito e’ idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l’obbligazione e cioe’ in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza; in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento (Cass. Civ., Sez. I, 7.2.2006, n. 2591).

La Corte d’appello ha ritenuto che ad (OMISSIS) s.r.l era stata comunicata la cessione del credito e che non vi fosse alcun aggravio in relazione allo spostamento del luogo di adempimento.

Mentre in relazione alla comunicazione della cessione del credito non vi sono contestazioni da parte di (OMISSIS) s.r.l., la critica della ricorrente investe la prova che il debito non fosse scaduto e che la cessione non aggravasse la posizione della ricorrente (Cass. Civ., Sez VI, 14/10/2022, n. 30309).

Nel caso di specie, la Corte di merito non ha accertato se, al momento della cessione, il debito non fosse scaduto perche’, in caso contrario, in virtu’ del disposto dell’articolo 1182 c.c., il luogo di adempimento si sarebbe radicato nel domicilio del creditore cedente al momento della scadenza, ovvero presso il Tribunale di Brescia.

Va, infatti osservato che il termine di pagamento previsto nelle fatture commerciali, unilateralmente predisposte, e’ inidoneo a determinare lo spostamento della competenza.

Sotto questo profilo, va data continuita’ all’orientamento di questa Corte secondo cui la fattura e’ un mero documento contabile che puo’, ai sensi dell’articolo 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicche’ essa e’ inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidita’ di un credito, con conseguente illegittimita’ della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex articolo 1182 c.c., comma 3, sul presupposto che la liquidita’ del credito vantato dall’attore sia desumibile esclusivamente dall’esistenza di una fattura (Cassazione civile sez. VI, 14/10/2022, n. 30309).

Non e’, inoltre condivisibile la motivazione della Corte d’appello in relazione all’assenza dell’eccessivo aggravio per il debitore derivante dallo spostamento del luogo dell’adempimento, da Brescia a Crotone.

La Corte di merito si e’ limitata ad affermare che la distanza delle due localita’ era ininfluente rispetto all’obbligazione di pagamento, trascurando che la ratio dell’articolo 1182 c.c. risiede nel principio generale che esonera il debitore da ogni apprezzabile aggravio della prestazione derivante dal fatto del creditore.

L’articolo 1182 c.c., comma 3, infatti, dopo aver stabilito che l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, prevede l’ipotesi in cui il domicilio – anche per effetto della cessione-possa essere diverso da quello che il creditore aveva quando e’ sorta l’obbligazione; in tal caso il debitore, se il mutamento del domicilio renda piu’ gravoso l’adempimento, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire l’obbligazione al proprio domicilio.

L’eccessivo aggravio doveva essere valutato, nel caso di specie, con riferimento alle attivita’ imposte al debitore ceduto in conseguenza della cessione, come la necessita’ di affrontare un giudizio in un ambiente completamente estraneo alla sua sfera di operativita’ quotidiana, avulso dal tessuto professionale ed imprenditoriale in cui normalmente opera e tenendo conto delle ulteriori spese per la gestione del contenzioso.

Ne consegue che l’eccezione di incompetenza del Tribunale di Crotone e’ fondata.

Alla declaratoria di incompetenza del giudice dell’opposizione consegue automaticamente la caducazione del decreto, di cui va dichiarata la nullita’, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il giudizio di opposizione non poteva essere proseguito.

Le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico di (OMISSIS) e vanno liquidate in dispositivo.

Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata senza rinvio perche’ l’opposizione non poteva essere proseguita.

Condanna la (OMISSIS) S.a.s. alle spese dei gradi di merito che liquida in Euro 9000,00, di cui Euro6000,00 per onorari ed Euro 300,00 per diritti per il giudizio di primo grado, in Euro 8500,00 per il giudizio d’appello oltre rimborso spese generali, Iva e cpa.

Condanna la (OMISSIS) S.a.s alle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 10.773,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

 

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