La massima
Il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno l’acquisto dell’immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE
SENTENZA 28 novembre 2012, n.21110
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato il 1 marzo 2007 nella cancelleria del Tribunale di Nola il sig. V.M., rappresentato dal procuratore sig. V.L., propose opposizione all’esecuzione intrapresa in suo danno dalla Gest Line s.p.a., poi divenuta Equitalia Polis s.p.a. (che in prosieguo sarà sempre designata come Equitalia). L’opponente fece presente che l’avviso di liquidazione per omesso pagamento delle imposte asseritamente da lui dovute, in forza del quale si era dato avvio alla procedura di espropriazione e gli immobili di sua proprietà erano stati ipotecati e posti in vendita all’incanto, era stato annullato da! competente giudice tributario, con sentenza ormai divenuta definitiva, cui aveva fatto seguito la comunicazione di sgravio da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’adito tribunale, con sentenza resa pubblica il 4 novembre 2008, accolse l’opposizione, per l’inesistenza del diritto di Equitalia ad agire in executivis, ma fece espressamente salvi i diritti frattanto acquisiti dai terzi ai quali erano stati aggiudicati gli immobili posti in vendita.
Avverso tale pronuncia il sig. M. (sempre come sopra rappresentato) ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di censura, illustrati poi con memoria.
Equitalia ha depositato controricorso, mentre nessuna difesa hanno svolto l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il ricorso, assegnato inizialmente alla terza sezione civile di questa corte, a seguito dell’ordinanza n. 2472 emessa il 20 febbraio 2012 da detta sezione, è stato portato all’esame delle sezioni unite per dirimere i contrasti di giurisprudenza manifestatisi in ordine agli effetti che, sui diritti dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, producono l’originaria inesistenza o la successiva caducazione del titolo esecutivo.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo d’impugnazione il ricorrente, dopo aver sottolineato come l’annullamento in sede giurisdizionale del titolo posto a base dell’esecuzione forzata fosse intervenuto prima ancora dell’inizio della procedura esecutiva, sostiene che il tribunale sarebbe incorso in errore nel far salvi i diritti acquisiti dagli aggiudicatari a seguito della vendita immobiliare svoltasi nell’ambito di detta procedura, giacché quegli atti erano stati travolti dall’accertata originaria inesistenza del titolo esecutivo.
Il secondo motivo, strettamente collegato al precedente, è focalizzato sull’art. 187 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto col d.l. n. 35 del 2005 (convertito con legge n. 80 del 2005), che espressamente statuisce l’intangibilità degli effetti dell’aggiudicazione, anche provvisoria, già avvenuta al momento dell’eventuale estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo. Questa norma, a giudizio del ricorrente, malamente sarebbe stata applicata nella procedura in esame, che è iniziata in data anteriore al 15 maggio 2005, quando l’anzidetta disposizione non era entrata ancora in vigore.
La questione sollevata dai riferiti motivi di ricorso è sostanzialmente unitaria: si risolve nello stabilire se, o fino qual punto, l’ordinamento garantisca stabilità al diritto di chi si sia reso aggiudicatario all’esito di una vendita forzata, ove, a seguito di opposizione proposta dall’interessato a norma dell’art. 615 c.p.c., risulti poi accertata l’inesistenza del titolo esecutivo in forza del quale quella vendita era stata disposta.
2. Prima di entrare nel merito di siffatto interrogativo, occorre però porre attenzione alla peculiarità della vicenda processuale, che ha visto l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione proposta dai preteso debitore, a norma dell’art. 615 c.p.c., con conseguente declaratoria, ad opera del giudice, dell’inesistenza del diritto dell’asserito creditore a procedere esecutivamente. Questa statuizione non è stata impugnata dalla società convenuta in opposizione (odierna controricorrente), né ovviamente lo è stata dall’esecutato opponente, che ha visto accogliere la sua domanda.
È accaduto, però, che il tribunale non si sia limitato ad accogliere l’opposizione, nei termini sopra riferiti, ma abbia affrontato anche l’ulteriore questione degli effetti che tale accoglimento avrebbe potuto avere sulla posizione dei terzi aggiudicatari dei beni posti all’incanto nel corso della procedura. Ciò ha condotto lo stesso tribunale ad affrontare la questione, cui prima s’è fatto cenno, relativa alla salvaguardia della posizione degli aggiudicatari, e gli ha suggerito d’inserire l’affermazione della salvezza dei diritti di costoro anche nel dispositivo della sentenza che ha deciso sull’opposizione all’esecuzione. È unicamente contro questa affermazione che insorge ora il ricorrente.
Ciò genera, però, un inevitabile interrogativo sulla reale valenza da riconoscere alle affermazioni dell’impugnata sentenza circa la salvezza dei diritti dei terzi aggiudicatari, in considerazione del fatto che costoro non sono stati evocati nel presente giudizio di legittimità, né avrebbero potuto esserlo, giacché non erano neppure stati parti del giudizio di merito, come in motivazione lo stesso tribunale ricorda, sottolineando che la struttura soggettiva del procedimento di opposizione all’esecuzione non dava a quei terzi la veste di necessari litisconsorti. Il che è vero, giacché il processo verteva sull’esistenza o sulla validità del titolo esecutivo e doveva svolgersi, perciò, tra il creditore procedente ed il debitore esecutato, ma rende evidente come, proprio per il suo oggetto e per i limiti soggettivi che ne derivano, quel giudizio non poteva ospitare statuizioni ulteriori riferite all’accertamento di diritti di terzi estranei alla causa.
Quanto nell’impugnata sentenza – sia in motivazione sia nel dispositivo – viene detto a proposito della salvezza dei diritti dei terzi acquirenti non può, dunque, considerarsi parte integrante della statuizione, suscettibile di avere forza di giudicato, ma si risolve in una considerazione ad abundantiam, priva di reali effetti giuridici.
Ne deriva che l’impugnazione in questa sede proposta è da ritenersi inammissibile, per difetto di interesse in capo al ricorrente. La riprova ne è che, ove il ricorso fosse accolto, l’ipotetica cassazione della sentenza impugnata dovrebbe riguardare non già il proprium dell’opposizione all’esecuzione, cioè la statuizione dell’inesistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente sui beni dell’opponente, bensì unicamente l’affermazione avente ad oggetto la salvezza dei diritti dei terzi aggiudicatari, i quali sono però estranei al giudizio e che perciò da un’eventuale decisione ad essi sfavorevole non potrebbero essere evidentemente pregiudicati.
3. La particolare importanza della questione sollevata, come testimoniata anche dal tenore dell’ordinanza con cui la terza sezione ha proposto che l’esame ne venisse rimesso alle sezioni unite, e l’esigenza nomofilattica di dirimere i contrasti di giurisprudenza segnalati in detta ordinanza, suggeriscono tuttavia al collegio, pur nella dichiarata inammissibilità del ricorso, di soffermarsi ugualmente sull’anzidetta questione, cogliendo l’occasione per pronunciare d’ufficio a tal riguardo un principio di diritto, come consentito dal terzo comma dell’art. 363 c.p.c..
A questo scopo sono volte le considerazioni che seguono.
4. Si tratta dunque di stabilire se l’inesistenza del titolo esecutivo, accertata all’esito di un giudizio di opposizione all’esecuzione, travolga o meno l’acquisto dell’immobile pignorato compiuto dal terzo di buona fede nel corso della procedura espropriativa.
È di immediata evidenza che ci si trova qui in presenza di un conflitto tra due posizioni giuridiche, quella di chi ha subito un procedimento di esecuzione forzata, che non avrebbe dovuto aver luogo, e quella di chi, in buona fede, ha acquistato l’immobile in base ad una procedura svoltasi secondo canoni legali apparentemente ineccepibili: posizioni entrambe in astratto meritevoli di tutela e, tuttavia, tra loro inconciliabili. Occorre perciò indagare sul come il legislatore ha inteso dirimere tale contrasto, cioè su quale dei due interessi contrapposti egli ha reputato meritevole di maggior tutela, verificando se e quali elementi siano a tal fine individuabili nella trama dell’ordinamento giuridico.
L’attenzione è attratta subito dal disposto dell’art. 2929 c.c., che, salvo il caso di collusione tra il creditore procedente e l’acquirente o l’assegnatario del bene pignorato, fa espressamente salvo il diritto di quest’ultimo pure se sussistano cause di nullità che abbiano colpito gli atti esecutivi precedenti la vendita o l’assegnazione.
L’interpretazione di detta disposizione non è però pacifica, benché la prevalente giurisprudenza di questa corte propenda da epoca risalente per una lettura restrittiva del citato art. 2929, limitandone la portata alla sola ipotesi di vizi formali dai quali siano affetti uno o più singoli atti esecutivi antecedenti l’acquisto o l’assegnazione del bene pignorato. Si ritiene, cioè, che quella norma trovi applicazione quando sia venuto in discussione il quomodo dell’esecuzione, a seguito di un’opposizione agli atti esecutivi riconducibile al paradigma dell’art. 617 c.p.c., e non invece quando sia emersa l’inesistenza del diritto stesso del creditore procedente ad agire in executivis, come avviene nel caso dell’opposizione all’esecuzione disciplinata dall’art. 615 c.p.c. (si veda già, in tal senso, l’esplicita affermazione contenuta nella motivazione di Cass. 14 luglio 1967, n. 1768, e tra le altre, più di recente, Cass. 11 novembre 2004, n. 21439, e Cass. 13 febbraio 2009, n. 3531). Del pari si esclude che la menzionata disposizione dell’art. 2929 possa entrare in gioco quando la nullità riguardi proprio la vendita o l’assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernono, sia che si tratti di vizi che rappresentano il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma necessariamente prodromici (si veda, ex multis, Cass. 9 giugno 2010, n. 13824).
Non sono però mancate – benché più sporadiche nel tempo – pronunce che, pur confermando la convinzione secondo cui il citato art. 2929 si riferirebbe unicamente all’ipotesi di vizi formali degli atti esecutivi precedenti l’aggiudicazione o l’assegnazione del bene pignorato, hanno ritenuto che ciò non impedisca di postulare la salvezza dei diritti dell’aggiudicatario o del terzo assegnatario di buona fede anche in caso di vizi afferenti al titolo esecutivo: sia in virtù di un generale principio di tutela dell’affidamento incolpevole, inerente all’ordinamento, sia in considerazione dell’esigenza di non scoraggiare preventivamente i potenziali concorrenti all’acquisto dei beni posti in vendita nell’ambito delle procedure di esecuzione forzata. La possibilità d’individuare, nella disposizione di cui si sta parlando, una spia dell’esistenza del principio di tutela dell’affidamento del terzo non colluso è molto ben sottolineata nella motivazione di una ormai remota pronuncia (Cass. 4 giugno 1969, n. 1968, cui si deve una delle analisi giurisprudenziali forse più approfondite del tema), benché in quel caso la corte fini per sancire l’opponibilità dell’accertamento dell’inesistenza del titolo esecutivo all’assegnatario dell’immobile pignorato, per la ragione che l’assegnazione era stata disposta in favore dello stesso creditore procedente. L’inopponibilità dell’inesistenza del titolo esecutivo al terzo acquirente di buona fede è stata poi espressamente statuita, sempre facendo leva sul generale principio dell’affidamento, oltre che sull’inopportunità di scoraggiare la partecipazione alle vendite disposte nell’ambito di procedure esecutive, da Cass. 1 agosto 1991, n. 8471.
Un’eco di tale impostazione si coglie anche nella motivazione di Cass. 7 ottobre 1997, n. 9744, che, nell’ammettere la possibilità per il debitore esecutato d’impugnare dopo la conclusione del processo esecutivo la vendita del bene pignorato avvenuta, in difetto di valido titolo esecutivo, in favore del terzo colluso col creditore procedente, si è spinta anche oltre, mostrandosi aperta alla tesi secondo cui la tutela assicurata al terzo di buona fede dal citato art. 2929 si estenderebbe ad ogni ipotesi nella quale la nullità dell’atto esecutivo, precedente la vendita o l’assegnazione forzata, derivi dall’ingiustizia dell’esecuzione.
Favorevole ad un’accezione più ampia della regola dettata dall’art. 2929 c.c. si mostra anche la quasi totalità della dottrina, la quale vi ravvisa una norma di chiusura del sistema, volta a far si che, una volta intervenuta la vendita, possano essere opposte all’aggiudicatario di buona fede solo le nullità che abbiano eventualmente colpito direttamente la vendita stessa, in quanto tale. All’aggiudicatario o al terzo assegnatario non colluso col creditore procedente risulterebbero quindi inopponibili non solo le pregresse nullità formali del procedimento ma anche quelle attinenti all’esistenza stessa del diritto del creditore ad agire in executivis: sia in quanto il terzo è estraneo alle vicende del titolo esecutivo e l’esigenza di stabilità espressa dal citato art. 2929 mira appunto ad impedire che operi in suo danno la regola della nullità derivata, posta in ambito processuale dall’art. 159, primo comma, del codice di rito; sia perché, almeno secondo alcuni autori, l’esistenza di un valido titolo esecutivo non costituirebbe un presupposto per il corretto funzionamento del processo di esecuzione e non impedirebbe perciò che tale processo, se svolto in conformità alle regole procedurali per esso fissate, produca l’effetto di trasformare il diritto di proprietà sul bene in una somma di denaro.Sotto quest’ultimo profilo si è anche osservato che l’insensibilità del diritto dell’aggiudicatario alle vicende del titolo esecutivo, anche a prescindere da quanto espressamente dispone il citato art. 2929 del codice civile, deriva dai principi generali in tema di rapporti tra diritto sostanziale e processo esecutivo.
In tempi relativamente più recenti una conferma dell’intento del legislatore di salvaguardare la stabilità dell’acquisto del terzo non colluso è stata altresì individuata nel disposto dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall’art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80), a tenore del quale i diritti dei terzi aggiudicatari o assegnatari restano fermi se dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o dopo l’assegnazione si verifichi l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo.
5. Il collegio è dell’avviso che l’orientamento da ultimo riferito sia il più convincente.
Si può agevolmente convenire sul rilievo secondo cui la più volte richiamata disposizione dell’art. 2929 c.c., in sé sola considerata, non è riferibile alla fattispecie in esame. Essa ha dichiaratamente riguardo alla ‘nullità degli atti esecutivi’, cioè all’ipotesi in cui risultino gravemente viziati uno o più atti del procedimento di esecuzione forzata.
Non importa qui soffermarsi sulla struttura di tale procedimento e sul fatto che, secondo il consolidato orientamento di questa corte, esso si presenta organizzato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale – secondo lo schema proprio del processo di cognizione – bensì come una successione di subprocedimenti, consistenti ciascuno in una serie autonoma di atti ordinati e di distinti provvedimenti successivi, di modo che le situazioni invalidanti che si producano in una fase sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo solo in quanto impediscano il conseguimento dello scopo ultimo dell’intero procedimento esecutivo, e cioè l’espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori (si vedano, tra le altre, Cass., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178; Cass. 7 maggio 1999, n. 4584; Cass. 16 gennaio 2007, n. 837; e Cass. 29 settembre 2009, n. 20814). Mette conto invece sottolineare come altro sia il vizio di legittimità dal quale può essere affetto uno specifico atto o un determinato segmento del procedimento, altro l’eventuale difetto del diritto per la cui attuazione quel medesimo procedimento è destinato a svolgersi.
Il difetto di un idoneo titolo esecutivo – che lo si accerti all’esito di un giudizio di opposizione all’esecuzione o che si ammetta la possibilità di rilevarlo d’ufficio nell’ambito stesso del processo esecutivo – non si traduce in un vizio del procedimento, bensì nella mancanza del diritto del preteso creditore ad agire in executivis. Coloro che amano porre in parallelo il processo di cognizione e quello di esecuzione, adoperando anche per quest’ultimo gli apparati concettuali e la terminologia tipici del primo, configurano l’esistenza di un valido titolo esecutivo come una condizione dell’azione esecutiva, e ne deducono che essa deve permanere per l’intera durata di detta azione, destinata altrimenti a divenire improcedibile. Ma, come nel processo di cognizione la mancanza del diritto fatto valere dall’attore non si confonde certo con i possibili vizi di nullità del procedimento azionato per l’accertamento e la tutela di quel diritto, così nel processo esecutivo il difetto di un idoneo titolo vale ad escludere il diritto di agire esecutivamente ma, in quanto tale, non si lascia definire in termini di nullità degli atti in cui il procedimento consiste.
Se ciò consente di affermare che la ‘nullità degli atti esecutivi’ cui allude il citato art. 2929 non può confondersi con l’accertata mancanza di un idoneo titolo esecutivo, non pare corretto farne discendere la conclusione che, in quest’ultima situazione, il diritto del terzo acquirente o aggiudicatario debba restare necessariamente travolto.
S’è appena detto che la mancanza del diritto ad agire condiziona l’esito del procedimento ma non rende nulli gli atti attraverso i quali esso si è esplicato. Ciò significa che il terzo acquirente o assegnatario del bene pignorato, il quale è estraneo al rapporto intercorrente tra il preteso creditore e l’esecutato, deriva il suo diritto da un atto – o meglio, da una sequela di atti culminanti nel decreto di trasferimento – la cui validità non è qui in discussione. La vendita forzata produce un trasferimento per atto tra vivi, operante sul piano del diritto sostanziale, sotto molti aspetti (pur con le note differenze di regime) assimilabile alla compravendita negoziale (art. 2919 c.c.). Quando essa si sia perfezionata, nell’ambito del procedimento giudiziale che la prevede ed in conformità alle regole di quel procedimento, i suoi effetti non sono retrattabili, a meno d’individuare vizi propri dell’atto di trasferimento o della sequenza di atti che necessariamente lo precedono e che ad esso ineriscono (ed è a questo riguardo, come s’è visto, che opera la speciale disciplina delineata dall’art. 2929 c.c.). Al di fuori di tale ipotesi, il terzo acquista bene, perché l’atto dal quale egli deriva il suo diritto, nel momento in cui interviene, si configura come un atto perfettamente legittimo e regolare.
Non diversamente, del resto, in caso di dichiarazione di fallimento, poi revocata per l’accertato difetto delle condizioni che l’avrebbero potuta giustificare, è previsto che restino salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (art. 18, penultimo comma, L. fall., che ha sostituito l’analoga disposizione contenuta nel primo comma dell’abrogato art. 21). E non si saprebbe agevolmente giustificare la ragione per la quale al trasferimento coattivo disposto in favore dell’aggiudicatario nell’ambito di una procedura esecutiva concorsuale debba esser riconosciuta una stabilità che è invece negata in caso di analogo trasferimento intervenuto nell’ambito di una procedura esecutiva individuale, quando nell’uno come nell’altro caso si sia dimostrato poi carente il titolo in base al quale dette procedure hanno preso avvio.
È forse allora persino superfluo invocare a tal riguardo il principio generale di tutela dell’affidamento, se con esso ci si vuoi riferire ad una situazione nella quale taluno è incolpevolmente indotto a fidarsi di un’apparenza non corrispondente alla realtà delle cose. Qui, infatti, come si è appena sottolineato, non solo in apparenza, ma anche in realtà, l’acquisto del terzo ha avuto luogo in base ad una serie di atti posti in essere sotto il controllo del giudice, conformi al modello legale e privi di vizi intrinseci.
Anche se si vuoi prescindere da tale ultimo rilievo, d’altronde, non pare seriamente dubitabile che, proprio per l’ineccepibilità formale di quegli atti, al tempo del loro compimento, il terzo acquirente o assegnatario abbia piena ragione di fare affidamento sulla regolarità del trasferimento disposto in suo favore. E sembra francamente eccessivo pretendere da lui una diligenza tale da imporgli d’indagare sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo per il quale si sta procedendo, volta che non sia stata disposta dal giudice la sospensione dell’esecuzione richiesta dall’esecutato o che, magari, nessuna contestazione sia stata neppure ancora sollevata in proposito al momento della vendita. Non soltanto il terzo potrebbe non essere in grado di procurarsi con facilità tutte le informazioni occorrenti per svolgere autonomamente una simile indagine, ma ciò significherebbe porre comunque a suo carico l’alea dell’esito incerto delle eventuali opposizioni all’esecuzione che siano pendenti: con un effetto di scoraggiamento dei concorrenti alla gara per l’acquisto dei beni pignorati sicuramente non voluto dal legislatore.
Che l’intento del legislatore, ispirato dalle ragioni cui s’è appena accennato, sia invece quello di garantire il più possibile la stabilità dell’acquisto conseguito dal terzo nell’ambito del processo esecutivo trova oggi una decisiva conferma anche nella previsione del già citato art. 187 bis delle disposizioni di attuazione del codice di rito – significativamente introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (art. 2, comma 4 novies), al dichiarato scopo di ‘ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata’: donde la riconosciuta valenza interpretativa, e dunque retroattiva, della disposizione (su cui vedi Cass., sez. un., 30 novembre 2006, n. 25507) – che già nella rubrica reca l’indicazione della ‘intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti’. Il legislatore, precisando che gli effetti dell’aggiudicazione – anche provvisoria, ma a maggior ragione se definitiva – restano fermi nei confronti degli aggiudicatari ‘in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo’, ha inteso evidentemente ben sottolineare l’autonomia di quegli effetti, e dunque del diritto acquisito dall’aggiudicatario o dall’assegnatario, rispetto agli eventi che possano successivamente incidere sul corso del processo esecutivo. E, se si conviene su! fatto che l’accertata mancanza di un idoneo titolo esecutivo comporta l’improcedibilità del processo di esecuzione forzata, si dovrà necessariamente anche convenire sulla riconducibilità di tale evento nei novero delle cosiddette ipotesi di chiusura atipica di quel processo, cui la citata disposizione d’attuazione allude con l’espressione ‘chiusura anticipata’; ipotesi in presenza delle quali, però, come s’è detto, restano salvi gli effetti delle aggiudicazioni e delle assegnazioni frattanto intervenute.
6. Due precisazioni ancora però s’impongono.
6.1. La salvezza dei diritti acquisiti dal terzo aggiudicatario o assegnatario, pur se fondata sull’autonomia dell’acquisto, rispetto agli ulteriori sviluppi ed all’esito finale del processo esecutivo nel cui ambito esso è intervenuto, non può realizzarsi ove ricorra una dimostrata situazione di collusione del terzo e del creditore procedente in danno dell’esecutato (o in qualsiasi altro caso di uso illecito da parte dell’acquirente del subprocedimento di vendita coattiva).
Qui, nuovamente, occorre fare riferimento al principio ricavabile dal già molte volte citato art. 2929, che non offre tutela al terzo colluso in presenza di vizi di nullità da cui siano affetti gli atti del procedimento. Se è vero che, come dianzi chiarito, la disciplina dettata da quell’articolo del codice non è direttamente riferibile alla fattispecie qui in esame, è non meno vero che i limiti ivi stabiliti in ordine alla salvaguardia della posizione del terzo acquirente o aggiudicatario non possono non operare anche in presenza di fatti che mettano in crisi il fondamento dell’intero processo esecutivo: perché, a maggior ragione, una simile tutela risulterebbe estranea ai principi dell’ordinamento qualora fosse dimostrato che la collusione tra il terzo ed il creditore ha investito addirittura il fatto genetico dell’azione esecutiva.
6.2. La tutela che l’ordinamento assicura alla posizione del terzo aggiudicatario o assegnatario (nei termini di cui s’è detto), pur quando la vendita coatta abbia avuto luogo nell’ambito di una procedura esecutiva che risulti poi essere stata promossa in difetto di titolo idoneo, non comporta che resti priva di difese e del tutto sacrificata la contrapposta posizione del debitore esecutato.
A parte la possibilità di evitare la vendita chiedendo tempestivamente al giudice di sospendere l’esecuzione, è ovvio che, quando la sospensione non sia stata possibile o comunque non sia stata concessa, all’esecutato vittorioso nel giudizio di opposizione non soltanto compererà il ricavato della vendita ma si offrirà anche la possibilità di agire per il risarcimento degli eventuali danni nei confronti del creditore che colposamente – ossia senza la normale prudenza richiamata dal secondo comma dell’art. 96 c.p.c. – abbia agito in executivis non avendone titolo.
7. Conclusivamente, dunque, si deve enunciare il seguente principio di diritto: ‘Il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno l’acquisto dell’immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo ne! corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo’.
8. Le peculiarità della vicenda e la mancanza di un reale interesse della controricorrente Equitalia ad interloquire sulle questioni prospettate nei ricorso suggeriscono di compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso, pronuncia, a norma dell’art. 363, 3 comma, c.p.c., il principio di diritto di cui al punto 7 della motivazione che precede e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
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