Corte di Cassazione

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 120 gennaio 2014 n. 1009[1]

 

Nel caso di specie l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, certamente valida anche per il regolamento di giurisdizione, risultava dalla citazione introduttiva, che richiamava il relativo provvedimento del Consiglio dell’ordine degli avvocati ed il patrocinio, inoltre, era stato assunto da avvocato iscritto nell’apposito elenco degli avvocati abilitati.

In tale situazione si deve escludere la sussistenza di un errore revocatorio circa la ricorrenza di una ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, potendosi al più discutere di un eventuale error in procedendo per la mancata attribuzione di rilievo all’omessa menzione, nel ricorso, dell’avvenuto deposito, nella fase di merito, del provvedimento di ammissione.

In definitiva, siccome la causa era stata introdotta da un legale in regime di patrocinio a spese dello Stato ed è poi proseguita, nella fase del regolamento di giurisdizione, da altro avvocato appartenente allo stesso studio e iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, ne consegue che la sentenza non è incorsa in un errore revocatorio laddove, sulla base di quanto risultava dalla citazione introduttiva del giudizio di merito, ha ritenuto che ricorresse una ipotesi dl patrocinio a spese dello Stato.


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2014/01/gratuito-patrocinio-esteso-al-regolamento-incidentale-di-giurisdizione.html

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