Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 46330 del 29 novembre 2012
FATTO E DIRITTO
B. C., persona offesa nel procedimento penale, scaturite da una denuncia del predetto per calunnia e diffamazione nei confronti di N. D. per le espressioni contenute in un esposto da quest’ultimo indirizzate al Comandante della Capitaneria di Porte di Bari, per il quale si trovava sottoposte a procedimento penale per il reato ex art. 6l2-bis c.p., ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore contro il decreto indicato in epigrafe, con il quale il G.I.P. ha disposto l’archiviazione degli atti, previa declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, e denunzia l’erronea applicazione della legge processuale in riferimento alla mancata fissazione dell’udienza camerale, nonchè il vizio motivazionale in riferimento alla mancata valutazione dei rilievi e delle argomentazioni a sostegno della denuncia e alla ritenuta infondatezza della notitia criminis.
Con la memoria depositata in data 29/11/2012 ha replicate la difesa dell’indagato, concludendo per la inammissibilità e il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Ricorda il collegio che in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., la giurisprudenza di questa Corte è ormai costantemente orientata nel senso che il G.I.P. possa disporre ex art.4l0 c.p.p. l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione: e cioè la inammissibilità dell’opposizione per la irrilevanza e omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e l’infondatezza della notitia criminis (ex plurimis Cass. Sez. IV 20/5/2004 n. 23624 Rv. 228928).
Nel caso in esame manca qualsiasi valutazione delle ulteriori richieste di integrazione probatoria, ritualmente avanzata dalla difesa nell’opposizione alla richiesta del P.M., non potendo soddisfare l’esigenza della motivazione sulla completezza delle indagini il mero riferimento alla inidoneità delle richieste investigazioni a “mutare il complessivo quadro probatorio, come delineato dal P.M.”. Così opinando il G.I.P. non ha tenuto conto dell’esigenza di preservare in massima misura la garanzia del denunciante nel passaggio cruciale della procedura, che decide della possibilità del suo accesso alla giurisdizione (Cass. Sez.VI 13/2/2009 n.l9808 Lucente).
Si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale, che nel prosieguo della procedura nell’ovvia autonomia della valutazione di fatto tenga conto dell’enunciato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.
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