Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 20211 del 3 settembre 2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: motivazione cartella
1. L’agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio-Latina n. 808/40 /09 del 28 dicembre 2009 che accoglieva l`appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado dichiarando la nullità di cartella esattoriale relativa ai redditi IRPEF 2001.
2. La contribuente non si è costituita in giudizio.
3. Secondo il relatore “il ricorso deve essere rigettato in quanto la sentenza di merito contiene
l’accertamento in fatto relativo alla carenza di qualunque motivazione o spiegazione della cartella esattoriale, accertamento che doveva se mai essere contestato con il mezzo revocatorio”.
4. Il Collegioha condiviso la proposta del relatore in quanto l`indicazione di un “omesso o carente versamento” non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale.
L’affermazione del giudice d merito secondo cui la cartella non contiene ulteriori dati idonei a sorreggere le ragioni della Amministrazione poteva se mai essere contestata con il mezzo revocatorio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 10 luglio 2013
Leave a Reply