La massima

La competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 cod. proc. civ., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché essa non puo subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d’ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado, per cui ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore, cui sia stata rimessa l’intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall’art. 38 cod. proc. civ.- il regolamento di competenza ex att. 45 cod. proc. civ.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza n. 19385  dell’8 novembre 2012

Premesso in fatto

Il Tribunale di Bergamo ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza con ordinanza del 17 novembre 2011, nella causa di opposizione a
decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ. intentata dalla E. s.r.l. nei confronti della F. S.r.l., riassunta davanti al suo ufficio dopo che il Giudice di Pace di Bergamo (che aveva emesso il decreto ingiuntivo nei confronti della E. s.r.l.) si era dichiarato incompetente, essendo stata svolta dall’opponente una domanda riconvenzionale per un valore superiore alla sua competenza.

Nell’ordinanza con cui si solleva il conflitto si rileva che erroneamente il Giudice di Pace ha declinato la competenza sul merito della causa di opposizione, atteso il carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a decidere sull’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. che non può subire deroghe in ragione della connessione; con la conseguenza che quando, come nel caso di specie, sia proposta domanda riconvenzionale eccedente i limiti della competenza per valore del giudice di pace, questi non può rimettere al giudice superiore tutta la causa, ma deve separare le cause rimettendo quella che eccede la propria competenza e trattenendo la causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le parti, alle quali l’ordinanza risulta comunicata, non hanno svolto attività difensiva.
Il Pubblico Ministero ha depositato, in data 28 maggio 2012, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Bergamo per l’opposizione a decreto ingiuntivo, con le conseguenze di legge.

Considerato in diritto

1.- Ritiene il Collegio che vada richiamato il principio, più volte espresso da questa Corte (ex plurimis: Cass., sez. un., n. 9769/200l), secondo cui la competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 cod. proc. civ., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché essa non puo subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d’ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado, per cui ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore, cui sia stata rimessa l’intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall’art. 38 cod. proc. civ.- il regolamento di competenza ex att. 45 cod. proc. civ. (Cass. n. 20324/06, n. 4751/09, n. 186/12).
2.- In applicazione del principio di cui innanzi al caso di specie, il giudice di pace di Bergamo avrebbe dovuto rimettere al tribunale della stessa città soltanto la causa relativa alla domanda riconvenzionale, per cui, avendo il tribunale denunciato il conflitto nel rispetto dei limiti temporali fissati dall’art. 38 cod. proc. civ.- in accoglimento del regolamento di competenza proposto ex art. 45 cod. proc. civ., va dichiarata la competenza del giudice di pace di Bergamo sull’opposizione a decreto ingiuntivo.
Nulla per spese, non avendo le parti svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza di regolamento d’ufficio e dichiara la competenza del Giudice di Pace di Bergamo in ordine alla causa principale di opposizione a decreto ingiuntivo; nulla sulle spese.
Roma, l8 ottobre 2012

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