Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 17461 del 17 luglio 2013
Considerato: che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva: F. M. conveniva davanti al Tribunale di Milano C. M., chiedendone la condanna al pagamento della somma di £. 482.800.000, che egli avrebbe mutuato al secondo, suo cugino, con 4 assegni ed un bonifico bancario. 11 tribunale con sentenza del 5.5.2006, rigettava la domanda. La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 30.8.2010, rigettava l’appello di M. F. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione. Resiste con controricorso il C.
2. Il ricorso è inammissibile per 2 ragioni.
Anzitutto lo è per tardività.
Infatti la sentenza impugnata è stata notificata all’appellante, attuale ricorrente presso entrambi i difensori. Presso l’avvocatessa M. D. la notifica avvenne il 25.11.2010, mentre presso l’avv. D. D. il 26.11.2010.
Poiché la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta, con la consegna all’Ufficiale giudiziario, in data 25.1.201i, essa è avvenuta il 61° giorno in relazione alla notifica della sentenza presso l’avv. D. e, pertanto, non tempestivamente.
Infatti destinatario della notificazione della sentenza è il procuratore costituito, non la parte. Pertanto il luogo che rileva ai fini di detta notificazione è il domicilio (reale o eletto) del procuratore, non il domicilio eletto dalla parte, con la conseguenza che, ove la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori e la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l’impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, sempre che tale procuratore non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio ex art. 82 R.D. n. 37 del 1934. (Cass. 28/04/2004, n. 8169; Cass. 5759/’2004).
3. Inoltre il ricorso è inammissibile per mancato corretto soddisfacimento del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti. Infatti è inammissibile il ricorso nel quale l’esposizione sommaria dei fatti sia compiuta attraverso l’allegazione o la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito. Tale modalità, infatti, equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso (Cass. S.U., 09/09/2010, n. 19255; Cass. S.U. 17.7.2009 n. 16628).
Tanto è avvenuto nella fattispecie.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.” Ritenuto: che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione; i che conseguentemente va dichiarato inammissibile il ricorso ed il ricorrente va condannato alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Visto l’art. 375, c.p.c. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dal resistente e liquidate in complessivi €. 7200, di cui €. 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, lì 6 giugr1o 2013.
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